Alla scoperta del “supercondominio”
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali
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Con il termine “supercondominio” (o condominio “orizzontale”) si vuole individuare il complesso di edifici, costituenti altrettanti condomini (“verticali”), tra loro separati, ma aventi in comune un certo numero di servizi, spazi aperti e/o altre strutture (es. centrali di riscaldamento, impianti di illuminazione, viali, cortili, giardini, strutture ricreative, etc.), così da poter essere considerati come un insieme unitario.
Il principale problema giuridico del super-condominio è quello di individuare la disciplina applicabile alle parti comuni esterne agli edifici che, molto spesso, assumono vasta importanza e significativo valore economico.
Occorre considerare che il problema si pone più per gli insediamenti sorti negli anni 60–70, dal momento che, per gli insediamenti di più recente costruzione si è provveduto a predisporre all’origine, oltre ai regolamenti condominali, anche un regolamento del super-condominio, provvisto di apposite tabelle millesimali, redatto e depositato da un notaio, e quindi trascritto nei pubblici registri immobiliari. Non sempre, tuttavia, tali regolamenti hanno risolto i problemi di gestione dei “condomini orizzontali”.
I giuristi hanno variamente dibattuto sulla disciplina applicabile in materia, contrapponendosi con due tesi principali:
- la “tesi della comunione”, che vedrebbe applicabile estensivamente la disciplina della comunione sulla cosa in comproprietà di più soggetti (artt. 1100 e ss. del C.C.);
- la “tesi del condominio”, secondo cui troverebbe applicazione analogica la più specifica disciplina del condominio (artt. 1117 e ss. del C.C.).
La contrapposizione investe un rilievo pratico non di poco conto, se si osserva che la disciplina del condominio tende a regolare le parti di un edificio comuni ma inscindibili, e, invece nella comunione, ogni comproprietario può chiederne, ad esempio, lo scioglimento.
La contrapposizione investe anche le modalità di amministrazione del bene comune, laddove nella comunione tutti i partecipanti hanno diritto di amministrarlo, mentre nel condominio, se i condòmini sono più di quattro, deve essere nominato un amministratore.
In giurisprudenza, soprattutto in tema di amministrazione del super-condominio, sembra prevalere la “tesi del condominio”, ma è necessario chiarire che i giudici tendono ad analizzare con grande rigore la reale essenza e qualità delle parti supercondominiali, distinguendo tra parti realmente indispensabili ai condomìni e parti destinate alla loro maggior piacevolezza (es. piscine, campi da tennis, etc.), che rimarrebbero invece soggette alla disciplina ordinaria della comunione.
Anche il legislatore non è rimasto insensibile al tema. Il Parlamento sta infatti esaminando un disegno di legge che disciplina dettagliatamente il super-condominio e prevede, nella sostanza, la diretta applicabilità delle disposizioni sul condominio, oltre alla previsione di maggioranze qualificate per le deliberazioni super-condominiali, aderendo alla tendenza della giurisprudenza di considerare il condominio, più che un proprietario, un ente di gestione.
Sulla cosiddetta “riforma del super-condominio”, vi terremo informati prossimamente
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Tag: casa, condominio, diritto, supercondominio



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