12 gennaio 2009

Alla scoperta dell’ipoteca

Ogni tanto capita di ragionare su alcuni termini che usiamo nel lavoro di tutti i giorni, dandone per scontato il significato, mentre a volte è opportuno ribadire alcuni concetti, che sebbene pos­sano risultare banali ai più esperti, pos­sono aiutare chi non è completamente ferrato sulla materia. Ad esempio: cos’è l’ipoteca?

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è costituita e di essere soddisfatto con pre­ferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

Oggetto di ipoteca pos­sono essere gli immobili, i beni mobili registrati (es., automobili, navi, etc.) e le rendite dello Stato, nonché i diritti reali di godimento su beni immobili (es. usufrutto), ad esclusione delle servitù. Essendo un diritto reale, l’ipoteca attribuisce al suo titolare il diritto di sequela: ossia il diritto di espropriare il bene, se esso viene alienato, anche nei confronti del terzo acquirente.

Essa pre­senta inoltre i seguenti caratteri:

  1. specialità: può cadere solo su beni determinati, non essendo ammesse ipoeteche generali. E’ neces­sario, quindi, che la somma per cui è concessa ipoteca sia determinata, con pos­sibilità dei terzi di conoscere l’entità del vincolo sul bene.
  2. indivisibilità: grava per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte: quindi, se a garanzia di un unico credito vengono ipotecati più beni, il creditore può fare espropriare uno ciascuno di essi.

Proprio per tutti questi effetti che l’ipoteca produce, l’ipoteca deve essere pubblica e anzi, la pubblicità ha carattere costitutivo: il diritto di ipoteca, quindi, sorge, sia tra le parti, che rispetto ai terzi, se con l‘iscrizione nei pubblici registri immobiliari.

Il diritto di iscrivere l’ipoteca, quindi, si acquisisce per contratto (ipoteca volontaria, es. nel mutuo), per legge (ipoteca legale, es. l’ipoteca del venditore sul bene venduto a garanzia del prezzo d’acquisto), per sentenza (ipoteca giudiziale, es., la sentenza di condanna del debitore): ma perché l’ipoteca si costituisca è neces­saria la sua iscrizione.

Come al solito sono a disposizione per chi volesse saperne di più.

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2 commenti a “Alla scoperta dell’ipoteca”

  1. MyAvatars 0.2
    Andrea

    Caro Giuseppe,
    innanzitutto grazie per la tua sintesi puntuale.
    Poi, ti chiedo come si cede un’ipoteca da un soggetto ad un altro. Cioè se io ho un’ipoteca su un bene di un terzo, come posso cedere la mai ipoteca ad un altro soggetto (ovviamente con tutto il credito sottostante, altrimeti non avrebbe senso).
    Grazie ancora,
    ciao
    Andrea

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  2. MyAvatars 0.2
    Giuseppe

    L’art. 2843 cod. civ. pre­vede che il trasferimento dell’ipoteca conseguentemente al trasferimento del credito deve essere annotata a margine dell’iscrizione dell’ipoteca stessa.

    Anche tale annotazione (così come l’originaria iscrizione) ha efficacia costitutiva: quindi, il ces­sionario sarà garantito dall’ipoteca solo dal momento dell’avvenuta annotazione.

    Credo sia utile sapere che per poter poi cancellare l’ipoteca è indispensabile che tutti coloro a favore dei quali è stata iscritta l’ipoteca pre­stino il loro consenso.

    Resta da pre­cisare che, come pre­visto nella norma citata, la trasmis­sione dell’ipoteca avviene non solo per effetto della ces­sione del credito così garantito, ma attraverso altri istituti (es. la surrogazione, il pegno, la postergazione).

    Spero di aver chiarito i tuoi dubbi, a pre­sto
    Giuseppe

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