Appartamento in comodato gratuito
Scritto da: Giandomenico in Approfondimenti legali
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Una signora, a seguito della separazione con il marito, ci ha esposto le proprie preÂoccupazioni in merito ad una eventuale preÂtesa da parte del comodante alla restituzione della casa, a lei data in assegnazione in sede di separazione (con provvedimento del Giudice). Precisiamo come l’immobile fosse di proprietĂ del suocero, e da costui concesso in comodato al proprio figlio (marito della nostra lettrice) per esigenze familiari. In linea di masÂsima, senza troppo dilungarci, posÂsiamo affermare che il comodato ha ad oggetto la messa in godimento – prettamente gratuita — di un bene (mobile o immobile) da parte del comodante ed in favore del comodatario.
Si tratta, dunque, di un contratto reale a forma libera, nella cui struttura si innesta un elemento essenziale che è il termine. La durata può essere infatti concordata dalle parti o semplicemente non essere indicata. In quest’ultimo caso il comodante potrà chiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento a semplice richiesta.
Nel caso in questione, la signora fonda la propria preÂoccupazione proprio sul fatto che il suocero, al tempo della messa in godimento del bene al figlio, non avesse concordato alcun termine, bensì semplicemente ritenuto di dare al proprio figlio l’immobile di sua proprietĂ per andare incontro alle esigenze abitative del nuovo nucleo familiare. Inoltre vi è la circostanza di trovarsi assegnataria di un bene oggetto a suo tempo di comodato tra il suocero ed il marito.
Leggendo la normativa del comodato (artt. 1803 c.c. e segg.), la nostra attenzione ricade sull’art. 1810 c.c., nel cui disposto posÂsiamo trovare una prima risposta al caso in discusÂsione. Rileviamo infatti come il comodato possa essere anche concordato per un termine indiretto stabilito dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata.
Il comodato intervenuto tra il figlio ed il suocero, così come emerge a chiare lettere dal racconto della lettrice, rientra sicuramente tra quelli a durata indirettamente determinabile, essendo stata data all’immobile la destinazione di soddisfare le esigenze abitative della famiglia.
Quanto al secondo punto, invece, evidenziamo come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano già affrontato e risolto le problematiche in tema di contenuto, natura ed effetti del provvedimento giudiziale di assegnazione di una casa nell’ambito della disciplina del comodato.
Si è posto in altri termini l’interrogativo se il godimento del bene in favore della persona assegnataria restasse o meno regolato dalla disciplina del comodato con gli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter dirimere il contrasto tra coniuge assegnatario e proprietario dell’immobile, spiegando la natura e gli effetti del provvedimento giudiziale. Senza favorire indiscriminatamente le esigenze della famiglia a discapito delle ragioni del proprietario, rimasto assente alle vicende familiari, la pronuncia del 2004 (Cass. Civ., Sez. Un. n. 13603/2004) ha affermato che in ipotesi di assegnazione della casa familiare, il provvedimento giudiziale non restringe nĂ© ampia i diritti derivanti dal preÂcedente titolo di godimento, che continua a favore del coniuge assegnatario con gli stessi limiti e con le stesse prerogative.
Per cui sulle preÂoccupazioni, comunque fondate della signora, posÂsiamo concludere a seguito della sentenza di cui sopra, che la suddetta assumendo gli stessi diritti e doveri spettanti al comodatario potrebbe essere costretta a restituire l’immobile solo nelle ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno del comodante.
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Tag: appartamento, comodato gratuito, diritto



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