Approfondimento sulle locazioni: gli artt. 34/40 della Legge n. 392/78
Scritto da: Giandomenico in Approfondimenti legali
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Gli artt. 34/40 della Legge n. 392/78 introÂduÂcono una tutela per il conÂdutÂtore di immoÂbili adiÂbiti ad uso diverso dall’abitazione, nei quali viene eserÂciÂtata un’attività comÂmerÂciale comÂporÂtante conÂtatti diretti con il pubÂblico degli utenti e dei consumatori.
In parÂtiÂcoÂlare l’art. 34 preÂvede che al conÂdutÂtore, in caso di cesÂsaÂzione del rapÂporto di locaÂzione, che non sia dovuta a risoÂluÂzione per inaÂdemÂpiÂmento o disdetta o recesso del conÂdutÂtore, spetta una indenÂnità per la perÂdita dell’avviamento pari a 18 menÂsiÂlità dell’ultimo canone di locaÂzione corÂriÂspoÂsto, salvo che per le attiÂvità alberÂghiere ove l’indennità è pari a 21 menÂsiÂlità . Tale indenÂnità si radÂdopÂpia quaÂlora, dopo la cesÂsaÂzione del rapÂporto, l’immobile venga adiÂbito, entro un anno dalla cesÂsaÂzione del preÂceÂdente rapÂporto, alla stessa attiÂvità od ad attiÂvità incluse nella medeÂsima tabella merceologica.
La ratio delle sudÂdette dispoÂsiÂzioni (come peralÂtro anche quella della preÂlaÂzione all’acquisto di cui all’art. 38 della stessa legge) risiede nella conÂserÂvaÂzione delle strutÂture proÂdutÂtive, ciò anche eviÂdenÂteÂmente nell’interesse pubblico.
Da quanto preÂcede discende dunÂque che, nel caso di conÂdutÂtore che eserÂciti la proÂpria attiÂvità in assenza delle richieÂste e preÂscritte autoÂrizÂzaÂzioni, detta indenÂnità (ed anche la preÂlaÂzione) non sarà dovuta.
In tal senso si è infatti di recente espressa la Corte di Cassazione con due proÂnunce: la prima del 15 genÂnaio 2007 n.635 e la seconda del 27 marzo 2007 n.7501; proÂnunce che si inseÂriÂscono comunÂque sulla scia di altre senÂtenze di merito già intervenute.
Peraltro, la senÂtenza n. 635/2007 preÂcisa che il Giudice adito deve riteÂnersi tenuto, anche d’ufficio, ad una veriÂfica di tale conÂdiÂzione ostaÂtiva al ricoÂnoÂsciÂmento del diritto all’ottenimento dell’indennità , costiÂtuendo essa un requiÂsito di fonÂdaÂtezza della domanda avanti a lui proposta.
Da segnaÂlare inolÂtre come la tutela dell’avviamento si spinga ben oltre il rapÂporto di locaÂzione, mediante il conÂdiÂzioÂnaÂmento dell’esecuzione del provÂveÂdiÂmento di rilaÂscio dell’immobile all’avvenuta corÂreÂsponÂsione dell’indennità prevista.
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toni
20 gennaio 2013 alle 18:21
salve io ha da porvi un queÂsito, un gestore di un bar pizÂzeÂria ristorante,ha deciso di lasciare il locale alla fine del conÂtratto stiÂpuÂlato con il proÂprieÂtaÂrio dell’immobile, io vorÂrei prenÂdere in gestione il locale e dato che dall’art. 34 L.392/78 l’attuale conÂdutÂtore ha chieÂsto l’indennità di avviaÂmento. Dato che l’attuale conÂdutÂtore sta aprendo un’altro locale nello stesso comune con omoÂloÂghe caratÂteÂriÂstiÂche volevo chieÂdere se gli spetÂtasse comunÂque l’indennità da lui richieÂsta. Da quanto appreso dall’art. 34 L.392/78 ho dedotto di no.voi cosa mi risponÂdete? graÂzie antiÂciÂpaÂtaÂmente TONI
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vito
4 febbraio 2013 alle 15:20
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