Dal 1° luglio novità per le piantine catastali degli immobili
lug 19, 2010 Approfondimenti legali
Dal 1° luglio di questâanno entrano in vigore le norme contenute nel comma 14 dellâart. 19 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, âMisure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitĂ economicaâ.
Da una ventina di giorni, per tutti coloro che, dopo una ristrutturazione non hanno apportato anche la modificazione catastale, sarĂ necesÂsario aspettare che lâimmobile sia catastalmente in regola per concludere la compravendita.
Non è indispensabile allegare la piantina catastale al rogito, ma ciò che è rilevante è che la falsa dichiarazione in atto pubblico è un reato penalmente perseguibile. Senza considerare che un immobile sul quale è stato dichiarato il falso è un immobile con un vizio: questi meccanismi incentivano gli acquirenti e gli stessi notai a far sĂŹ che tutte le informazioni relative allâimmobile siano corrette e corrispondenti al vero.
Per tutti gli approfondimenti del caso vi segnalo questo articolo di Repubblica.
Tags: D.L. 31 maggio 2010
Lâacquisto di un immobile in costruzione (il decreto legislativo 122/2005)
lug 12, 2010 Approfondimenti legali, Varie
Le finalitĂ del D.Lgs 122/2005 (entrato in vigore il 21 luglio 2005), sono state tutte improntate al fine di tutelare lâacquirente-persona fisica (parte debole del rapporto) che acquisti da una societĂ un immobile in costruzione â o che sia in oggetto di integrale ristrutturazione â ma in una fase tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di abitabilitĂ . Allâacquirente deve infatti essere garantita la posÂsibilitĂ di recuperare tutte le somme versate al costruttore, nel caso in cui questâultimo incorra in una situazione di crisi (es. fallimento, concordato preÂventivo, amministrazione controllata). Il legislatore, in questi casi, ha fisÂsato un contenuto minimo obbligatorio per il contratto preÂliminare di acquisto, contenuto dal quale non si può preÂscindere.
La normativa richiamata preÂvede dunque:
- lâobbligo a carico del costruttore di consegnare allâacquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a garanzia del risarcimento di danni dellâimmobile derivanti da rovina totale/parziale o da difetti costruttivi;
- lâobbligo di adeguare il contratto preliminare,o altro contratto diretto al trasferimento della proprietĂ âal contenutominimo preÂvisto dalla legge;
- la preÂvisione di una procedura alternativa per il frazionamento delmutuo e della relativa ipoteca iscritta a garanzia nel caso in cui non vi provveda la banca entro 90gg dal ricevimento della richiesta;
- il divieto per il notaio di procedere alla stipula di contratti di compravendita se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto al frazionamento del mutuo e al perfezionamento di atto idoneo alla cancellazione di ipoteca per i lotti senza accollo del mutuo, o al frazionamento dellâipoteca per i lotti con accollo;
- il diritto di preÂlazione a favore dellâacquirente nel caso di vendita allâasta dellâimmobile,giĂ adibito dallâacquirente ad abitazione principiale, nellâambito di una procedura esecutiva ed anche nel caso in cui abbia ottenuto dal fideÂiusÂsore il rimborso delle somme anticipate;
- lâesclusione dalla revocatoria fallimentare per gli immobili che lâacquirente (o i suoi parenti ed affini entro il terzo grado) si sia impegnato ad abitare entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione, purchĂŠ trasferiti a giusto prezzo da valutarsi alla data di stipula del preliminare;
- la posÂsibilitĂ dellâacquirente di far valere la garanzia fideÂiusÂsoria prima che il curatore comunichi la scelta tra lâesecuzione o lo scioglimento del contratto;
- lâistituzione presso il Ministero dellâEconomia del Fondo di SolidarietĂ âfinanziato con le fideiussioni,per assicurare un indennizzo ai soggetti vittime di fallimenti immobiliari verificatisi tra il dicembre 1993 ed il giugno 2005.
Lâapporto del mediatore: la posizione della giurisprudenza.
mag 27, 2010 Approfondimenti legali
Per maturare la provvigione, come tutti sappiamo, è necesÂsario che, in concreto, lâaffare sia stato concluso grazie allâintervento del mediatore.
Si tratta del cosĂŹ detto nesso di causalitĂ , tema sul quale la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi varie volte, per chiarirne il significato.
Si è affermato, innanzitutto, che lâaccordo raggiunto tra le parti deve essere il risultato materiale e diretto della preÂstazione svolta dallâagente, la quale risulta cosĂŹ essere lâantecedente necesÂsario dellâaffare (Cass. Civ. n. 7252/2005).
Ed anche che susÂsiste il nesso di causalitĂ anche quando le parti avrebbero avuto scarse posÂsibilitĂ di incontrarsi e concludere lâaffare senza lâintervento del mediatore, o quando comunque la sua attivitĂ abbia avuto il carattere della completezza (Cass. Civ. n. 9078/2001).
Inoltre: lâapporto del mediatore alla conclusione dellâaffare può anche consistere semplicemente nel reperimento e nellâindicazione dellâaltro contraente (Cass. Civ. n. 9884/2008) oppure nella semplice segnalazione dellâaffare (Cass. Civ. n. 7253/2002), senza la necesÂsitĂ che lâopera del mediatore perduri sino alla conclusione dellâaffare (Cass. Civ. n. 2136/2000).
In definitiva, ciò che veramente è necesÂsario è che dalla semplice messa in relazione tra le due parti, ad opera del mediatore, sia stato stipulato il negozio, che altrimenti non sarebbe stato concluso (Cass. n. 9884/2008).
Eâ pur vero che la prova del nesso causale non può, tuttavia, essere fornita semplicemente dimostrando la succesÂsione cronologica tra attivitĂ del mediatore e conclusione dellâaffare (Cass. Civ. n. 5760/1999); lâonere della prova grava quindi sul mediatore il quale può, comunque, avvalersi di testimoni.
In generale, non vi è invece nesso causale quando âcâè divergenza tra il contratto proposto dal mediatore e quello effettivamente stipulato dalle partiâ (Cass. Civ. n. 4196/1996). Tuttavia, è stato ritenuto che quando il âil mediatore abbia messo in relazione le parti per una compravendita e queste abbiano poi stipulato un leasing, il mediatore ha diritto al compensoâ (Cass. Civ. n. 11521/2008).
Non mancheremo di informarvi sullâevoluzione dellâinterpretazione giurisprudenziale di un tema cosĂŹ centrale per la nostra attivitĂ .
Tags: agente, giurisprudenza, mediatore
Usufrutto e Locazione
apr 27, 2010 Approfondimenti legali, Mercato Immobiliare, Mutui e temi economici
Nel corso dellâultimo âSeminario Notarileâ tenutosi a Roma mi è stato posto il seguente, interesÂsante quesito: lâusufruttuario può concedere in locazione lâimmobile che ne forma oggetto? In caso affermativo, cosa succede se la durata della locazione eccede quella dellâusufrutto (ad esempio, per lâintervenuta morte dellâusufruttuario)?
Estendiamo ai nostri lettori di ToscanoBlog  la risposta al quesito:
a) certamente lâusufruttuario può concedere in locazione lâimmobile: lâart. 981 c.c. preÂvede infatti che egli âpuò trarre dalla cosa ogni utilitĂ che questa può dareâ. Lâusufruttuario ha però lâobbligo di ârispettare la destinazione economica della cosaâ;
b) âle locazioni concluse dallâusufruttuario, in corso dal tempo della cesÂsazione dellâusufrutto, purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cesÂsazione dellâusufruttoâ (art. 999, co. 1, c.c.).
c) può succedere che lâestinzione dellâusufrutto dipenda dal decorso del termine di durata preÂvisto (e quindi non da morte dellâusufruttuario, o preÂscrizione per non uso ventennale, o riunione di usufrutto e proprietĂ nella stessa persona, o perimento della cosa â vedasi artt. 979 e 1014 c.c.): limitatamente a tale ipotesi, âle locazioni non durano in ogni caso se non per lâanno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa lâusufruttoâ (art. 999, co. 2, c.c.).
A parte il concetto di atto pubblico (quello redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede), che tutti abbiamo chiaro, rimane da chiedersi quando, per le finalitĂ di cui sopra, una scrittura privata (quindi un semplice atto tra privati) può ritenersi di data certa anteriore alla cesÂsazione dellâusufrutto: si può rispondere che la registrazione, che ha finalitĂ anche (e soprattutto), fiscale, è certamente adempimento idoneo a dare certezza dellâanterioritĂ cui si ha interesse.
ProSTO â nuovo progetto europeo
apr 14, 2010 Approfondimenti legali, Dati e ricerche, Edilizia, Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili, Varie
Finalmente un progetto europeo per âobbligare â  âinstallazione del panelli solari in Italia.  Per questo nasce il progetto Pro STO , il significato sarebbe di essere pro  a  Solar Thermal Obligations  (Ordinanze Solari)
STO sono disposizioni legali che impongono lâobbligo di installare impianti solari ai proprietari di edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione. In molti casi fanno parte di leggi nazionali o regionali per il settore energetico e spesso vengono attuate per mezzo di regolamenti edilizi a livello comunale. Un numero sempre crescente di comuni, regioni e stati (es. Spagna, Portogallo, Italia, la regione tedesca Baden Wuerttemberg ed alcune regioni in Austria) ha giĂ introdotto ordinanze solari.
Qui sopra ho portato una piccola descrizione del di questa mondo nuovo per avere piÚ informazione e capire di piÚ di questo progetto vi inviati di dare un occhiata al sito dedicato a ProSto.
Tags: economia sostenibile, ordinanze solari, panelli solari, progetto europeo
Comproprietà e locazione
mar 29, 2010 Approfondimenti legali
Mi è giunto un interesÂsante quesito dalla sede Toscano S.p.A. di Napoli: quando ci sono piĂš comproprietari di un immobile, in caso di locazione, devono tutti intervenire alla stipula del contratto, o basta lâintervento di uno solo?
Premesso che, come la giurisprudenza ha da tempo ammesso, può stipulare una locazione anche chi non è proprietario, fatto salvo, ovviamente, il rispetto degli obblighi contrattuali assunti, in realtĂ la questione che bisogna affrontare nella locazione stipulata da un solo comproprietario è un altro. Come per Legge, tutti i comproprietari hanno diritto di concorrere allâamministrazione della cosa comune (art. 1105, co. 1, c.c.). Per gli atti di ordinaria amministrazione (come la stipula di un contratto di locazione di durata non superiore a 9 anni), la relativa deliberazione è valida solo se è presa a maggioranza del valore delle quote dei partecipanti, e solo se gli stessi siano stati preÂventivamente informati.
In tal caso, la deliberazione obbliga anche la minoranza disÂsenziente (art. 1105, co. 2). Diversamente, qualunque comproprietario disÂsenziente potrebbe agire in giudizio, chiedendo il rilascio dellâimmobile. Per una locazione ultranovennale, invece, è necesÂsaria lâunanimitĂ (art. 1108, c.c.). Come comportarci, quindi, in caso di stipula in cui intervenga un unico comproprietario? Direi che, considerate le responsabilitĂ connesse al nostro ruolo di mediatori (art. 1759 c.c.), sarebbe senzâaltro opportuno che lo stesso dichiarasse in contratto che gli altri comproprietari, informati della locazione, non ne sono dissenzienti.
Ancora meglio sarebbe se si riuscisse ad allegare al contratto, o almeno a produrre a margine dello stesso, una simile dichiarazione scritta dei comproprietari non intervenuti.
Installare le antenne tv sulle proprietĂ altrui
gen 21, 2010 Approfondimenti legali
Da quando la tv digitale ha iniziato a prendere piede su quella analogica abbiamo ricevuto molte lettere da parte di proprietari di immobili che ci chiedevano chiarimenti in merito al problema delle antenne sugli edifici. (Come giĂ accaduto per le richieste di informazioni sullâinstallazione delle antenne per la telefonia mobile, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa).
Recentemente la Cassazione ha avuto modo di intrattenersi sul problema già dibattuto da anni, e oggetto di particolari interpretazioni che hanno visto coinvolti la libertà di pensiero e di parola.
Nel caso in specie, un condòmino aveva preÂteso di installare unâantenna di ricezione televisiva sul lastrico solare di proprietĂ esclusiva quando sarebbe stato diversamente posÂsibile il posizionamento sul torrino (condominiale) della scala. Prima di âleggereâ la decisione della Cassazione occorre richiamare la L. 554/40 con la quale si è inteso riconoscere il diritto del singolo condomino alla installazione di una antenna.
Secondo lâart. 1 i proprietari di uno stabile o appartamento non posÂsono opporsi alla installazione nella loro proprietĂ di impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (televisivi) appartenenti ad altri condòmini.
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Tags: antenna, assemblea, condominio, diritto, installazione, modifiche condominiali, riunioni condominiali
Condominio e installazione di antenne per telefonia
dic 17, 2009 Approfondimenti legali
Lâargomento che intendo esaminare, e che prende spunto da numerosi quesiti posti dai lettori del Toscano Case, risulta essere di grande attualitĂ in considerazione degli effetti dellâinquinamento elettromagnetico sul quale tanto si discute contrapponendo le tesi piĂš disparate.
Il discorso esulerĂ naturalmente dagli aspetti strettamente correlati con âil danno alla saluteâ, per affrontare invece specificamente le modalitĂ di deliberazione dellâinstallazione su aree condominiali.
In particolare, prenderemo in esame il caso sottoposto da un lettore il quale riferisce che nel condominio dove abita, lâassemblea condominiale â senza il consenso di tre condomini (tra i quali il nostro gentile lettore) â  ha approvato la realizzazione nel locale ex caldaia (adibito, sino a prima della delibera, a sala per le riunioni condominiali) di una stazione radio per telefonia mobile nonchè lâedificazione sul lastrico solare condominiale di un traliccio per lâinstallazione dellâantenna ripetitore.
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Tags: antenna, assemblea, condominio, diritto, installazione, modifiche condominiali, riunioni condominiali



