Il mutuo su misura.

La consulenza offerta dalla rete commerciale di Toscano Mutui permette di proporre alla Vostra clientela il miglior prodotto
adatto all’esigenza. A dare ascolto alle pubblicità, infatti, non c’è nulla di più semplice che avere un mutuo…ma non
sempre è così!
Il successo di una richiesta di mutuo dipende dalla storia creditizia, dai redditi, dall’immobile cauzionale e dal prodotto scelto.Senza descrivere tutte le pos­sibili soluzioni a disposizione della clientela che si rivolge a Toscano Mutui, di seguito le formule clas­siche proposte dagli Istituti: tasso fisso, tasso variabile puro e tasso variabile con tetto.A favore del tasso fisso gioca il
fattore psicologico della sicurezza: la rata mensile non subirà variazioni,permettendo di gestire le entrate-mensili con maggiore serenità‚ma spesso ci si indebita al limite delle proprie possibilità‚seppure l’inflazione,alla fine,darà
una mano.
A favore del tasso variabile gioca, invece, la logica finanziaria: il tasso variabile, oggi, permette da subito di avere una rata sensibilmente più bassa rispetto al tasso fisso,consentendo di risparmiare dal reddito-mensile una quota che,se accantonata
neimomenti di stabilità dei tassi,può ammortizzare l’effetto degli aumenti e, addirittura,consentire la parziale estinzione anti­cipata delcapitale residuo.
Da qualche anno esiste poi un’altra scelta: il mutuo con Cap. E’ pur sempre un mutuo a tasso variabile,ma sin dall’inizio è stabilito un limite mas­simo oltre il quale la ratamensile non può aumentare.Il tetto è stabilito, all’incirca, tra il 5,45 e il 6,10% a seconda degli
Istituti. Il mutuo con il Cap ha però costi maggiori in termini di spread e di prodotti acces­sori, costi che non sempre assicurano una convenienza durevole nel tempo.
Scegliere il prodotto giusto non è, quindi, un gioco da ragazzi, ecco perché i consulenti Toscano Mutui sanno accompagnare la clientela nello scegliere il prodotto su misura per raggiungere il miglior risultato

Nuova partnership tra Cariparma e Gruppo immobiliare Toscano: nasce il progetto “Megliomutui”

Per le famiglie del Lazio e della Lombardia un’ offerta unica per la ricerca e l’acquisto della casa

Sfruttare le sinergie esistenti fra business tra loro collegati, la ricerca della casa e il finanziamento neces­sario per acquistarla, per offrire ai reciproci clienti un servizio efficiente e vantaggioso traendo beneficio dalle rispettive competenze.

Si chiama Megliomutui ed è un progetto di comarketing, unico nel panorama italiano, che coinvolge il Gruppo Toscano, uno dei più importanti gruppi immobiliari italiani e Cariparma, banca di rilievo nazionale da sempre riconosciuta come player di riferimento per l’offerta di finanziamenti alle famiglie.

La partnership va a integrare un rapporto di collaborazione avviato nel 2008 unendo l’attività di consulenza immobiliare con quella di finanziamento dell’abitazione, attraverso la definizione di iniziative di comunicazione comuni, in primis il marchio creato ad hoc per il progetto: Megliomutui.

Il sito dedicato, www.megliomutui.it, pre­senta nel dettaglio tutti i vantaggi offerti dalla partnership.

I clienti che comprano casa con Toscano e scelgono un mutuo Cariparma potranno beneficiare di:

  • quattro differenti tipologie di mutui: Gran Mutuo Chiaro e Certo, per chi vuole beneficiare di un mutuo a tasso variabile fis­sando comunque da subito il tasso mas­simo; Gran Mutuo Cambio Scelta, il finanziamento fles­sibile che permette di decidere tra tasso fisso o variabile modificando la propria scelta ogni due anni; Gran Mutuo Rata Flessibile, che dà la libertà di sospendere e variare la rata del mutuo; Mutuo casa, che propone la scelta tra un tasso variabile con pos­sibilità di optare per il fisso in qualunque momento, un tasso variabile a rata costante o un clas­sico tasso fisso
  • un pre­stito a tasso fisso agevolato per le prime spese correlate all’acquisto dell’abitazione
  • un conto corrente a condizioni vantaggiose
  • una polizza assicurativa per la famiglia gratuita per un anno
  • Agevolazioni per la ristrutturazione del proprio immobile

Questa partnership rappresenta un’assoluta novità sul mercato italiano – ha dichiarato Massimo Tripuzzi, Direttore Retail di Cariparma — Abbiamo messo insieme le forze, sfruttando le rispettive profes­sionalità, per seguire il cliente in un’operazione importante come quella dell’acquisto della casa, accompagnandolo dalla ricerca dell’abitazione fino alla scelta del finanziamento. Grazie a un partner di livello come il Gruppo Toscano, pos­siamo offrire ai nostri clienti un servizio di qualità alle migliori condizioni di mercato, confermando il nostro ruolo di banca di riferimento per il settore dei mutui casa”.

Questa è un’operazione che dà una risposta seria al mercato – ha dichiarato Ilario Toscano, Presidente del Gruppo Toscano – Infatti il cliente in un momento per lui così importante rappresentato dall’acquisto di una casa, avverte sempre di più il desiderio di avere un servizio completo e cioè, mentre acquista la casa, la serenità di essere assistito contemporaneamente anche per ciò che riguarda il finanziamento”.

Aderiscono all’operazione le agenzie Toscano e le filiali Cariparma, del Lazio e della Lombardia. E’ stato attivato anche un numero verde dedicato 800 368368, che a partire dal 15 marzo risponderà a tutte le richieste di informazioni dei clienti.

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Acquisto prima casa: operativo il fondo per le coppie giovani

E’ entrato in vigore il 18 Febbraio scorso il provvedimento del Fondo sull’accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il decreto, istituito dal Ministero della Gioventù, permette alle  coppie coniugate o ai nuclei familiari anche composti da un solo genitore con figli minori a carico, di ottenere servizi agevolati per l’acquisto della prima casa.

Da marzo, le giovani coppie residenti in Italia, che risultano occupate con contratti di lavoro atipici (Apprendistato,Contratto di formazione lavoro, Contratto Part-Time, Telelavoro), potranno accedere ai mutui agevolati fino a 200.000 euro per l’acquisto della prima casa, beneficiando di una garanzia, in caso di insolvenza, del 50% della quota capitale, comunque non oltre 75.000 euro.

I requisiti neces­sari per accedere al suddetto fondo sono:

  • Età inferiore ai 35 anni
  • Un reddito ISEE non superiore ai 35mila euro, non più del 50% del reddito comples­sivo imponibile ai fini IRPEF deve provenire da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Non essere proprietario di altri immobili, tranne quelli ricevuti per successione.
  • L’immobile da acquistare non potrà superare i 90mq e non dovrà avere caratteristiche di lusso.

Per leggere il provvedimento in originale:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamentomutuiprimacasa


Usufrutto e Locazione

Nel corso dell’ultimo “Seminario Notarile” tenutosi a Roma mi è stato posto il seguente, interes­sante quesito: l’usufruttuario può concedere in locazione l’immobile che ne forma oggetto? In caso affermativo, cosa succede se la durata della locazione eccede quella dell’usufrutto (ad esempio, per l’intervenuta morte dell’usufruttuario)?

Estendiamo ai nostri lettori di ToscanoBlog  la risposta al quesito:

a) certamente l’usufruttuario può concedere in locazione l’immobile: l’art. 981 c.c. pre­vede infatti che egli “può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”. L’usufruttuario ha però l’obbligo di “rispettare la destinazione economica della cosa”;

b) “le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso dal tempo della ces­sazione dell’usufrutto, purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla ces­sazione dell’usufrutto” (art. 999, co. 1, c.c.).

c) può succedere che l‘estinzione dell’usufrutto dipenda dal decorso del termine di durata pre­visto (e quindi non da morte dell’usufruttuario, o pre­scrizione per non uso ventennale, o riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona, o perimento della cosa — vedasi artt. 979 e 1014 c.c.): limitatamente a tale ipotesi, “le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto” (art. 999, co. 2, c.c.).

A parte il concetto di atto pubblico (quello redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede), che tutti abbiamo chiaro, rimane da chiedersi quando, per le finalità di cui sopra, una scrittura privata (quindi un semplice atto tra privati) può ritenersi di data certa anteriore alla ces­sazione dell’usufrutto: si può rispondere che la registrazione, che ha finalità anche (e soprattutto), fiscale, è certamente adempimento idoneo a dare certezza dell’anteriorità cui si ha interesse.

Sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà

Quanto avevamo già annunciato il 21 ottobre scorso, ovvero la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà, proposto dall’Abi è in via di attuazione.

La bozza dell’accordo, siglata dall’Abi e dalle associazioni dei consumatori, pre­vede la sospensione per un anno delle rate per i mutui fino a 150 mila euro, a patto che il titolare del mutuo non superi i 40 mila euro annui di reddito.

La sospensione dovrebbe avviarsi a partire dalle rate di febbraio 2010, pre­via ufficializzazione del protocollo vero e proprio da parte di Abi e associazioni dei consumatori, che dovrebbe avvenire dopodomani (18 dicembre).

Rispetto al provvedimento pre­sentato qualche mese fa, ci sono delle modifiche, frutto probabilmente dell’intervento delle associazioni dei consumatori:

  • innalzamento del limite da 120 mila euro a 150 mila euro
  • introduzione del limite di reddito a 40 mila euro per i beneficiari
  • ampliamento del periodo a tutto il 2009, durante il quale dovevano verificarsi le condizioni per beneficiare della moratoria (inizialmente si parlava del solo secondo semestre)

Ricordiamo che le condizioni per usufruire della moratoria di 12 mesi sono:

  • perdita dell’occupazione
  • morte
  • non autosufficienza
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni

Continuo a ritenere positivo il fatto che questa proposta sia un’iniziativa delle banche stesse, anche se — come faceva notare Netguy, un commentatore al pre­cedente post — “ma se i tassi sono al minimo la sospensione per un anno dei pagamenti delle rate dei mutui conviene più alle banche che alle famiglie”.

Per saperlo, basterà aspettare i dettagli ufficiali tra qualche giorno.

Irpef e Ici, le tasse sulla casa

Le tasse e le imposte sono un argomento già abbastanza “sgradevole” per tutti, figuriamoci se ad alimentare i malumori ci si mette anche un linguaggio tecnico e complesso che aumenta la confusione. Per rimediare a questo, ho raccolto e semplificato all’osso due delle imposte più “famose”, almeno nel mondo immobiliare: Ici e Irpef.

L’Ici e l’Irpef, come qualunque proprietario di un immobile conosce bene, sono due diversi tipi di imposta.  Il primo di questi grava esclusivamente sugli immobili, mentre il secondo colpisce il reddito delle persone fisiche, e quindi anche il reddito prodotto dall’immobile.

L’Irpef colpisce il reddito prodotto dal fabbricato nel caso in cui questo sia locato, quantificabile nell’85% del canone di affitto. Nel caso in cui, invece, l’immobile resti a disposizione del proprietario, l’Irpef grava sul reddito pre­sunto, calcolato sulla base della rendita catastale. La rendita catastale non è altro che il valore attribuito dal Fisco ad ogni unità immobiliare.

Se l’immobile è adibito ad abitazione principale, l’Irpef non si paga. Se invece l’immobile non è l’abitazione principale, ma una seconda casa, la rendita catastale viene aumentata di un terzo rispetto al valore reale.

L’Ici (Imposta comunale sugli immobili) è un’aliquota che viene stabilita ogni anno dai comuni, e rappresenta probabilmente la voce di bilancio in entrata più cospicua per i comuni. L’Ici  grava su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ma non sulla prima casa, a seguito della sua abolizione avvenuta nel 2008. In caso in cui un immobile risulti sfitto, l’aliquota Ici viene solitamente aumentata.

Differenze tra mutuo ipotecario e mutuo fondiario.

Parliamo spesso di mutui sul nostro blog, soprattutto in riferimento all’andamento dei tassi d’interesse o alle politiche economiche del governo. Quasi sempre argomenti e notizie validi in quel pre­ciso istante, data la volatilità della materia trattata. Però a volte è importante anche fis­sare qualche punto fermo che ci consenta di stabilire dei principi sempre validi, per districarci nel mondo complesso ma — per noi addetti ai lavori, affascinante — dei mutui.

Questa volta ci siamo chiesti: che differenze ci sono tra il mutuo ipotecario e il mutuo fondiario?

Che cos’è il mutuo fondiario?

Il mutuo fondiario è relativo alla conces­sione da parte delle banche, di finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La materia è poi regolamentata dalla Banca d’Italia che determina l’ammontare mas­simo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la pre­senza di pre­cedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la conces­sione dei finanziamenti.

Tra i benefici del mutuo fondiario indubbiamente c’è quello dei bassi tassi di interesse pas­sivi (in media del 3–6%) che, malgrado le lamentele generali di utenti e consumatori, non pos­sono essere para­gonati con altre forme di finanziamento, ad esempio con i pre­stiti personali o al consumo (dal 8 al 13%).

La determinazione di tali saggi viene operata sempre dalla Banca d’Italia di concerto con il Cicr ( Comitato interministeriale del credito e risparmio ). Questi enti hanno altresì stabilito che la erogazione del mutuo fondiario non debba eccedere l’80% del valore del bene oggetto del fondiario, anche se oggi la tendenza, pre­vie garanzie acces­sorie, è quella di finanziare tutto od anche più il valore dell’immobile.

Che cos’è il mutuo ipotecario?

Il mutuo ipotecario invece può essere concesso per motivi diversi dall’acquisto di un immobile (liquidità). Entrambe le tipologie di credito (mutuo) pre­vedono che il debitore rilasci iscrizione ipotecaria a favore del creditore a garanzia di eventuali mancati pagamenti; per il mutuo fondiario la garanzia ipotecaria è sempre di primo grado.

Ulteriore caratteristica comune del mutuo fondiario e di quello ipotecario è quella di pre­vedere un rapporto percentuale minimo che deve sus­sistere tra il valore commerciale delle garanzie ipotecarie ed il credito erogato; di solito tale rapporto percentuale è di circa un terzo del reddito libero del mutuatario.

Euribor da 6 mesi sotto l’1%

Poco meno di due mesi fa, parlavamo del record storico di ribasso dell’Euribor a tre mesi, il tasso di riferimento per i pre­stiti interbancari, attestatosi all0 0,778% appena lo scorso 10 settembre. Il trend di discesa è proseguito inesorabile fino a toccare lo 0,716% di oggi (fonte: Reuters Italia).

Con questo risultato, diventano 6 i mesi consecutivi in cui l’Euribor a tre mesi si posiziona sotto l’1%.

La scadenza a sei mesi è scesa sotto l’1% confermato dalla Bce (Banca centrale europea), attestandosi allo 0,997%, mentre risale l’Euribor ad una settimana anche se di pochis­simo pas­sando allo 0,359% dallo 0,357%.

A questo punto un matematico userebbe l’espressione “tendente a zero” per definire l’andamento dei tassi di interesse nell’ultimo anno. Dallo scoppio della crisi globale, infatti, si sono succeduti una serie di ribassi a catena senza pre­cedenti, con l’Euribor, in particolare, che segna un record minimo quasi ad ogni fixing.

Per farci un’idea più chiara dell’andamento dell’Euribor, ho trovato un’ottima risorsa in Rete, con un grafico che viene aggiornato quasi quotidianamente al tasso corrente. Cliccando sul grafico si può vedere una versione ingrandita, mentre vi consiglio di visitare spesso la pagina dedicata ai grafici Euribor su Brucalipto per seguire gli aggiornamenti.