29 marzo 2010

Comproprietà e locazione

Mi è giunto un interes­sante quesito dalla sede Toscano S.p.A. di Napoli: quando ci sono più comproprietari di un immobile, in caso di locazione, devono tutti intervenire alla stipula del contratto, o basta l’intervento di uno solo?

Premesso che, come la giurisprudenza ha da tempo ammesso, può stipulare una locazione anche chi non è proprietario, fatto salvo, ovviamente, il rispetto degli obblighi contrattuali assunti, in realtà la questione che bisogna affrontare nella locazione stipulata da un solo comproprietario è un altro. Come per Legge, tutti i comproprietari hanno diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune (art. 1105, co. 1, c.c.). Per gli atti di ordinaria amministrazione (come la stipula di un contratto di locazione di durata non superiore a 9 anni), la relativa deliberazione è valida solo se è presa a maggioranza del valore delle quote dei partecipanti, e solo se gli stessi siano stati pre­ventivamente informati.

In tal caso, la deliberazione obbliga anche la minoranza dis­senziente (art. 1105, co. 2). Diversamente, qualunque comproprietario dis­senziente potrebbe agire in giudizio, chiedendo il rilascio dell’immobile. Per una locazione ultranovennale, invece, è neces­saria l’unanimità (art. 1108, c.c.). Come comportarci, quindi, in caso di stipula in cui intervenga un unico comproprietario? Direi che, considerate le responsabilità connesse al nostro ruolo di mediatori (art. 1759 c.c.), sarebbe senz’altro opportuno che lo stesso dichiarasse in contratto che gli altri comproprietari, informati della locazione, non ne sono dissenzienti.

Ancora meglio sarebbe se si riuscisse ad allegare al contratto, o almeno a produrre a margine dello stesso, una simile dichiarazione scritta dei comproprietari non intervenuti.

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