Comproprietà e locazione
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali
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Mi è giunto un interesÂsante quesito dalla sede Toscano S.p.A. di Napoli: quando ci sono piĂą comproprietari di un immobile, in caso di locazione, devono tutti intervenire alla stipula del contratto, o basta l’intervento di uno solo?
Premesso che, come la giurisprudenza ha da tempo ammesso, può stipulare una locazione anche chi non è proprietario, fatto salvo, ovviamente, il rispetto degli obblighi contrattuali assunti, in realtĂ la questione che bisogna affrontare nella locazione stipulata da un solo comproprietario è un altro. Come per Legge, tutti i comproprietari hanno diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune (art. 1105, co. 1, c.c.). Per gli atti di ordinaria amministrazione (come la stipula di un contratto di locazione di durata non superiore a 9 anni), la relativa deliberazione è valida solo se è presa a maggioranza del valore delle quote dei partecipanti, e solo se gli stessi siano stati preÂventivamente informati.
In tal caso, la deliberazione obbliga anche la minoranza disÂsenziente (art. 1105, co. 2). Diversamente, qualunque comproprietario disÂsenziente potrebbe agire in giudizio, chiedendo il rilascio dell’immobile. Per una locazione ultranovennale, invece, è necesÂsaria l’unanimitĂ (art. 1108, c.c.). Come comportarci, quindi, in caso di stipula in cui intervenga un unico comproprietario? Direi che, considerate le responsabilitĂ connesse al nostro ruolo di mediatori (art. 1759 c.c.), sarebbe senz’altro opportuno che lo stesso dichiarasse in contratto che gli altri comproprietari, informati della locazione, non ne sono dissenzienti.
Ancora meglio sarebbe se si riuscisse ad allegare al contratto, o almeno a produrre a margine dello stesso, una simile dichiarazione scritta dei comproprietari non intervenuti.
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