17 dicembre 2009

Condominio e installazione di antenne per telefonia

L’argomento che intendo esaminare, e che prende spunto da numerosi quesiti posti dai lettori del Toscano Case, risulta essere di grande attualità in considerazione degli effetti dell’inquinamento elettromagnetico sul quale tanto si discute contrapponendo le tesi più disparate.

Il discorso esulerà naturalmente dagli aspetti strettamente correlati con “il danno alla salute”, per affrontare invece specificamente le modalità di deliberazione dell’installazione su aree condominiali.

In particolare, prenderemo in esame il caso sottoposto da un lettore il quale riferisce che nel condominio dove abita, l’assemblea condominiale — senza il consenso di tre condomini (tra i quali il nostro gentile lettore) —  ha approvato la realizzazione nel locale ex caldaia (adibito, sino a prima della delibera, a sala per le riunioni condominiali) di una stazione radio per telefonia mobile nonchè l’edificazione sul lastrico solare condominiale di un traliccio per l’installazione dell’antenna ripetitore.

L’art. 1120 del codice civile, rubricato Innovazioni, al primo comma recita: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136 c.c. [ovvero maggioranza dei partecipanti all’assemblea e i 2/3 del valore dell’edificio], pos­sono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”;
il secondo comma prosegue: “Sono vietate le innovazioni che pos­sano recare pre­giudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Dalla descrizione dei fatti fornita dal nostro lettore appare evidente, già dalla semplice lettura del testo normativo, l’illegittimità della delibera assembleare, e ciò sotto un duplice profilo.

Il primo profilo riguarda la realizzazione della stazione radio nel locale ex caldaia; infatti con la suddetta installazione si impedisce (così mi sembra di capire dal tenore della lettera e dal riferimento all’impossibilità di utilizzarlo per le riunioni) l’utilizzo del locale ai condomini.

Sotto il secondo profilo và considerata l’edificazione sul lastrico solare condominiale del traliccio per l’antenna ripetitore; invero, oltre a diminuire la fruibilità del lastrico ai condomini occorre infatti ulteriormente esaminare l’alterazione del decoro architettonico, anche alla luce dell’interpretazione ampia del concetto per come fornita dalla giurisprudenza.

In considerazione di quanto pre­cede quindi, visto il 2° comma dell’art. 1120 c.c., riteniamo che la delibera assembleare in oggetto avrebbe potuto essere assunta solo all’unanimità dei condomini.

Il nostro lettore potrà pertanto impugnare la delibera innanzi alla magistratura al fine di sentirne pronunciare l’annullamento.

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