18 giugno 2012
Da una recente richiesta di chiarimenti avanzata da parte di alcuni lettori, prendo l’iniziativa riferendo della questione in merito alla ripartizione delle spese di manutenzione per la terrazza a livello in condominio.
Condominio — obbligo risarcitorio per infiltrazioni da una terrazza a livello
Scritto da: Giandomenico in Approfondimenti legali
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Da una recente richiesta di chiarimenti avanzata da parte di alcuni lettori, prendo l’iniziativa riferendo della questione in merito alla ripartizione delle spese di manutenzione per la terrazza a livello in condominio.La terrazza è una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti quanto a dare un affaccio o ulteriori comodità all’appartamento cui è collegata.
Per queste sue caratteristiche ma ancor di più per la “litigiosa” realtà condominiale, negli anni si è pervenuti ad equipararla ad un lastrico solare o ad un tetto per spiegare e di conseguenza giustificare la ripartizione delle spese di manutenzione.
Compreso il perché equiparare una terrazza ad un lastrico solare bisogna adesso dare il significato di lastrico solare. Il lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell’edificio il quale oltre a svolgere la funzione di tetto e quindi di protezione dell’edificio medesimo può essere utilizzato anche per altri usi accessori come solarium o come terrazzo. L’art. 1117 c.c. lo elenca tra gli oggetti di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell’edificio, fatto salvo diverse disposizioni.
In linea generale tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione sono ripartite tra tutti i condomini pro quota in forza delle esistenti tabelle millesimali di
proprietà. Sennonchè l’art. 1126 c.c. relativamente al lastrico solare dispone sul caso dell’uso esclusivo facendo le seguenti ripartizioni: — 1/3 da parte di colui che ha in
uso esclusivo il lastrico solare; — 2/3 da parte dei condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.
Arrivati a questo punto possiamo procedere con i chiarimenti richiesti previe ulteriori precisazioni.
Innanzitutto richiamando giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Milano ha evidenziato il requisito da prendere in considerazione nel momento in cui ci si pone la
domanda: Quando il terrazzo a livello deve essere equiparato per la ripartizione delle spese al lastrico solare? Decidendo la Magistratura si è espressa specificando
che sarà la valutazione della funzione svolta dal terrazzo a dirimere la questione, ovvero la suddetta equiparazione vi sarà allorchè il terrazzo assolverà anche all’essenziale ed imprescindibile funzione di copertura dell’edificio stesso (Trib. Milano, 20.05.2002).
Pertanto, ai nostri lettori possiamo rispondere che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello soprastante, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal sopra
citato art. 1126 c.c. (Cass. Civ., sez. III – n. 26239) ancorchè tale articolo disciplini il caso di uso esclusivo del lastrico solare.
- unico post



franca
14 gennaio 2013 alle 12:43
Nel caso in cui il terrazzo non è di uso condominiale ma fa da soffitto all’appartamento danneggiato da infiltrazioni ‚la spesa per il terrazzo danneggiato come va divisa? Nel caso in cui il proprietario del terrazzo non si è occupato del suo disfacimento ?
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