1 ottobre 2009

Condominio: obbligo risarcitorio per infiltrazioni da una terrazza a livello

Da una recente richie­sta di chia­ri­menti avan­zata da parte di alcuni let­tori della nostra rivi­sta men­sile ToscanoCase, prendo l’iniziativa rife­rendo della que­stione in merito alla ripar­ti­zione delle spese di manu­ten­zione per la ter­razza a livello in condominio.

La ter­razza è una super­fi­cie sco­perta posta al sommo di alcuni vani e nel con­tempo sullo stesso piano di altri, desti­nata non tanto a coprire le ver­ti­cali di edi­fici sot­to­stanti quanto a dare un affac­cio o ulte­riori como­dità all’appartamento cui è col­le­gata. Per que­ste sue carat­te­ri­sti­che ma ancor di più per la “liti­giosa” realtà con­do­mi­niale, negli anni si è per­ve­nuti ad equi­pa­rarla ad un lastrico solare o ad un tetto per spie­gare e di con­se­guenza giu­sti­fi­care la ripar­ti­zione delle spese di manutenzione.

Cos’è un lastrico solare?
 Il lastrico solare è una strut­tura piana posta a coper­tura dell’edificio il quale oltre a svol­gere la fun­zione di tetto e quindi di pro­te­zione dell’edificio mede­simo può essere uti­liz­zato anche per altri usi acces­sori come sola­rium o come ter­razzo. L’art. 1117 c.c. lo elenca tra gli oggetti di pro­prietà comune dei pro­prie­tari dei diversi piani o por­zioni di piano dell’edificio, fatto salvo diverse disposizioni.

In linea gene­rale tutte le spese di manu­ten­zione, ripa­ra­zione e rico­stru­zione sono ripar­tite tra tutti i con­do­mini pro quota in forza delle esi­stenti tabelle mil­le­si­mali di pro­prietà. Sennonchè l’art. 1126 c.c. rela­ti­va­mente al lastrico solare dispone sul caso dell’uso esclu­sivo facendo le seguenti ripartizioni:

  • 1/3 da parte di colui che ha in uso esclu­sivo il lastrico solare;
  • 2/3 da parte dei con­do­mini pro­prie­tari di unità sot­to­stanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.

Arrivati a que­sto punto pos­siamo pro­ce­dere con i chia­ri­menti richie­sti pre­vie ulte­riori precisazioni.

Innanzitutto richia­mando giu­ri­spru­denza di merito. Il Tribunale di Milano ha evi­den­ziato il requi­sito da pren­dere in con­si­de­ra­zione nel momento in cui ci si pone la domanda: Quando il ter­razzo a livello deve essere equi­pa­rato per la ripar­ti­zione delle spese al lastrico solare?

Decidendo la Magistratura si è espressa spe­ci­fi­cando che sarà la valu­ta­zione della fun­zione svolta dal ter­razzo a diri­mere la que­stione, ovvero la sud­detta equi­pa­ra­zione vi sarà allor­chè il ter­razzo assol­verà anche all’essenziale ed impre­scin­di­bile fun­zione di coper­tura dell’edificio stesso (Trib. Milano, 20.05.2002).

Riassumendo, ai danni cagio­nati all’appartamento sot­to­stante per le infil­tra­zioni d’acqua pro­ve­nienti dal ter­razzo a livello sopra­stante, dete­rio­rato per difetto di manu­ten­zione, rispon­dono tutti gli obbli­gati ina­dem­pienti alla fun­zione di con­ser­va­zione, secondo le pro­por­zioni sta­bi­lite dal sopra citato art. 1126 c.c. (Cass. Civ., sez. III – n. 26239) ancor­chè tale arti­colo disci­plini il caso di uso esclu­sivo del lastrico solare.

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