14 novembre 2008

Consegna dell’immobile al preliminare: possesso o detenzione?

A volte capita che, nel contratto pre­liminare di compravendita immobiliare, le parti convengano che il bene oggetto della pattuizione venga immediatamente consegnato al promittente acquirente, spesso anche a fronte del pagamento di acconti del prezzo convenuto. A giustificare una simile situazione concorrono vari fattori, come ad esempio l’esigenza di anti­cipare i lavori di ristrutturazione, il ritardo nell’ottenimento di un mutuo, la non ancora ottenuta regolarizzazione della situazione urbanistica e/o catastale dell’immobile.

Come si qualifica il titolo in base al quale il promis­sario acquirente gode dell’immobile prima del perfezionamento della compravendita, come pos­sesso o come detenzione?

La risposta investe un importante profilo pratico: se il contratto definitivo di compravendita non viene poi stipulato, ed il promis­sario acquirente matura i requisiti temporali, potrà lo stesso, per effetto del potere di fatto così esercitato sul bene oggetto del pre­liminare, acquistarne la proprietà per usucapione? Al riguardo, si sono contrapposte tra i giuristi due diverse opinioni.

Secondo l’opinione pre­valente, il promis­sario acquirente al quale il bene viene anti­cipatamente consegnato ne diventerebbe mero detentore e non anche pos­ses­sore (ricordiamo che la differenza tra detenzione e pos­sesso sta nell’elemento soggettivo, pre­sente solo nel secondo, della coscienza di utilizzare il bene come se fosse il proprio, c.d. animus pos­sidendi).

Si è osservato, in tal senso, che la consegna anti­cipata viene pattuita nella piena consapevolezza, da parte dei contraenti, che il trasferimento della proprietà verrà comunque differito al definitivo: tale la ragione per cui la relazione del promittente acquirente con il bene anti­cipatamente consegnato va qualificata come semplice detenzione, mancando il menzionato requisito soggettivo del pos­sesso. Così si è pronunciata più volte anche la Corte di Cassazione.

Secondo questa impostazione, quindi, il promis­sario acquirente non potrebbe usucapire l’immobile (al pari, ad esempio, del conduttore nella locazione). Secondo altra impostazione, la clausola acces­soria che pre­vede la consegna immediata del bene avrebbe una funzione anti­cipatoria del succes­sivo trasferimento della proprietà al quale tende il contratto, ed essa attribuirebbe il pos­sesso e non la detenzione della cosa. Anche in questo senso, si è espressa sempre la Corte di Cassazione in più occasioni.

Secondo questa diversa impostazione, quindi, il promis­sario acquirente potrebbe usucapire l’immobile. Proprio a causa di tale contrasto giurisprudenziale, si è reso neces­sario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 7930/2008 in favore della prima opinione.

La Suprema Corte ha osservato, infatti, che il pos­sesso altro non è che una situazione di fatto: il potere sulla cosa che si manifesta in una «attività», per usare il termine accolto dal codice civile, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ex art. 1140 c.c.. Per dirla con i medesimi termini dei giudici e della dottrina, il pos­sesso «non si compra e non si vende, non si cede e non si riceve per l’effetto di un negozio» — e, dunque, non può discendere dall’accordo delle parti diretto ad anti­cipare gli effetti del contratto definitivo di compravendita.

In altri termini, le Sezioni Unite. hanno aderito all’indirizzo tradizionale e, così, hanno escluso che il contratto pre­liminare di compravendita ad effetti anti­cipati comporti per il promittente acquirente l’acquisto del pos­sesso utile ad usucapionem. Si è ritenuto, infatti, che nel caso in questione il pre­liminare di compravendita si pone in relazione — nelle forme del collegamento negoziale — con un contratto di comodato, che giustifica il godimento del bene da parte del promittente acquirente.

Potete lasciare eventuali richieste di chiarimento nei commenti. Proverò a rispondervi nel minor tempo pos­sibile, ma intanto buon week end a tutti.

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11 commenti a “Consegna dell’immobile al preliminare: possesso o detenzione?”

  1. MyAvatars 0.2
    Andrea

    La registrazione e trascrizione del pre­liminare hanno qualche rilevanza nella qualificazione del pos­sesso in questione?
    Poi, l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione pos­sono essere qualificati come un atto di disposizione che solo da un soggetto con animus pos­sidendi potrebbero essere compiuti?
    Infine, se il pagamento dell’acconto è superiore alla metà del prezzo comples­sivo dell’immobile, sono più tutelato oppure la sentenza della Cass. a S.U. è insuperabile sotto ogni profilo?

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  2. MyAvatars 0.2
    Andrea

    Scusate, non vi ho nemmeno scritto grazie...siete così completi e gentili nelle risposte che un GRANDE GRAZIE ci vuole per forza.
    Ciao e grazie
    Andrea

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  3. MyAvatars 0.2
    Enzo

    Caspita Andrea, servirebbe un trattato per rispondere a queste domande eheh :D
    Scherzi a parte, molto pre­sto pubblicheremo la risposta ai tuoi dubbi

    a pre­sto

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  4. MyAvatars 0.2
    Giuseppe

    Caro ANDREA, i Tuoi quesiti sono davvero interes­santi e “impegnativi”.

    Provo a sintetizzare il mio parere al riguardo nei punti che seguono:
    a) la registrazione è un mero adempimento fiscale: l’unico effetto civilistico è quello di rendere certa la data apposta al contratto;
    b) la trascrizione ha il solo effetto di rendere il pre­liminare opponibile ai terzi, con effetto pratico di “pre­notazione” a favore del promis­sario acquirente;
    c) la pos­sibilità di fare dei lavori di ristrutturazione prima del rogito, non è qualificabile come pos­sesso, essendo per lo più inquadrabile come mera autorizzazione ad accedere presso l’immobile limitatamente a tali lavori e, pertanto, come detenzione;
    d) anche la quantità di acconti versati non mi pare idonea a qualificare come pos­sesso l’eventuale disponibilità anti­cipata del bene.

    Fammi sapere se hai un’opinione diversa al riguardo.

    Un caro saluto.

    Giuseppe

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  5. MyAvatars 0.2
    Andrea

    E come posso avere un opinione difforme dalla Tua, dopo una tanto esauriente risposta ;)
    Grazie ancora
    Andrea

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  6. MyAvatars 0.2
    biagio

    Salve, io avrei un altra domanda da porvi sperando di ricevere una risposta da parte Vostra.
    Il caso è questo: due terreni confinanti (A e B), tra i due è stata costruitta una “casetta”, diciamo un semplice deposito per attrezzi agricoli. Il proprietario del deposito decide di donare ad A la proprietà del deposito e di concedre a B un diritto personale di ricovero (di uso del posito).
    Per oltre 40 A non utilizza mai il deposito e se ne disinteressa, al contrario B lo usa e lo utilizza proprio come deposito di attezzi e come ricovero per poter coltivare il proprio fondo.
    Logicamente in questi 40 anni vi è una succes­sione tra l’originario proprietario e i suoi eredi, così come da chi lo ha sempre utilizzato e i suoi eredi.
    Adesso il proprietario vuole ottenere la piena proprietà del deposito e negare l’uso a B.
    Al contrario B vorrebe acquistare la proprietà per usucapione.
    Come può fare B per aver diritto alla proprietà per usucapione? C’è qualche elemento a suo favore? Si potrebbe trovare una soluzione o semplicemente in virtù della detenzione non puà acquisire il deposito per usucapione?
    Ci sarebbe un escamotage per superare il problema?
    Scusate se sono stato lungo ma era comunque indispensabile.
    Ringrazio tutti per una risposta.
    Grazie mille!!!

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  7. MyAvatars 0.2
    rizzante paolo

    devo proporvi il seguente quesito:
    Avendo ricevuto l’appartamento in detenzione( a seguito di pre­liminare regolamentare) al solo fine di collocare l’arredamento con pre­clusione di residenza, le spese per i danni derivati alle strutture esterne ( portoncino blindato e serramenti esterni) causati da tentativo di furto a chi sono imputabili ?
    Grazie

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  8. MyAvatars 0.2
    Federica

    VI PREGO, AIUTATEMI...
    sto vendendo un appartamento e ho appena ricevuto una proposta d’acquisto da un pos­sibile acquirente che mi chiede però di poter stabilizzarsi nell’ immobile dopo aver firmato il compromesso (entro apr 2011) ma prima del rogito
    (novembre 2011, per decadenza del quinquennio vincolante per la plusvalenza e la percentuale di differenza per il registro d’ imposta agevolato).
    l’ acquirente in questione è incinta e vorrebbe anti­cipare l’ ingresso nell immobile per riuscire a stabilizzarsi nella casa prima del lieto evento.
    Quali rischi posso incontrare nel caso in qui l’ acquirente cambi idea prima del rogito?
    Grazie milleeeee...

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  9. MyAvatars 0.2
    admin

    Il rischio di dare il pos­sesso prima dell’atto definitivo è quello derivante dall’inadempimento del promis­sario acquirente inadempiente. Cioè: casa occupata senza pagamento del saldo del prezzo.
    Per liberare la casa occorrerebbe quindi intentare un’azione giudiziaria per il rilascio dell’immobile (difficilmente l’occupante la libererebbe a seguito di semplice diffida).

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  10. MyAvatars 0.2
    DANIELE

    Salve, e grazie anti­cipatamente per le risposte che vorrete fornirmi.
    Anche io sto vendendo il mio immobile che mi chiede di entrare nel momento del compromesso e posticipare il definitivo atto di vendita a dic 2013 (lui deve avere i soldi neces­sari ed a me va bene perchè sarebbero pas­sati i famosi 5 anni dove, nel mio caso, si pagherebbe la plusvalenza)
    Ho pensato che la cosa sia fattibile, registrando un compromesso e stipulando parallelamente un contratto di comodato d’uso gratuito che fa espres­samente riferimento al contratto pre­liminare e valido fino alla data di stipula dell’atto. La domanda è se si si può fare e se mi tutela in caso di non acquisto dell’immobile.

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  11. MyAvatars 0.2
    tonia

    Ciao,
    rimanendo nell’argomento contratto preliminare/ definitivo il mio caso è questo:
    l’immobile di mia proprietà è stato oggetto di pre­liminare, in cui si è negato il pos­sesso al promis­sario acquirente.
    Quest’ultimo ha invece iniziato i lavori e per giunta le chiavi gli sono state date dall’agenzia immobiliare...Cosa fare?grazie

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