22 ottobre 2009

Diritto alla provvigione e pluralità di mediatori

L’art. 1758 c.c. disciplina il caso della attività di mediazione svolta da più soggetti: “se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione”.

Ma quando, in concreto, può dirsi ricorrere tale fattispecie? Solo quando più mediatori abbiano cooperato scientemente? O anche quando abbiano agito l’uno all’insaputa dell’altro? La risposta si ricava indirettamente dal testo della norma, che in realtà focalizza l’attenzione sul tema dell’apporto causale dei vari mediatori alla conclusione dell’affare.

In definitiva, ai fini della maturazione del diritto alla provvigione, non è neces­sario un accordo tra i mediatori, ma che gli stessi abbiano invece dato un effettivo apporto causale alla conclusione dell’affare.

E ciò, secondo la Giurisprudenza pre­valente, anche quando l’uno agisca all’insaputa dell’altro. In questo senso, sempre in Giurisprudenza, è stato negato il diritto alla provvigione al mediatore che si sia limitato a segnalare l’affare ad un altro collega che abbia poi provveduto a far concludere l’affare.

Ovviamente, è fatto salvo il patto contrario che pre­vedesse il riconoscimento di un corrispettivo a favore dell’agenzia segnalante.

A questo punto dobbiamo domandarci come si determina invece la quota di provvigione cui ha diritto il mediatore che abbia fatto concludere l’affare insieme ad altre agenzie. Anche qui, la norma non lo stabilisce chiaramente. L’opinione pre­valente è che debba escludersi, in assenza di diverso patto, che gli agenti abbiano diritto a quote di pari importo.

Coerentemente con la già richiamata ratio della norma, che pre­mia l’effettivo contributo causale e non il mero intervento operativo, la quota spettante ad ogni mediatore deve essere invece rapportata all’entità ed all’importanza dell’opera pre­stata da ciascuno di essi.

Ed ancora: quando il cliente può dirsi liberato dal debito provvigionale?

Sempre in via interpretativa, si deve ritenere che la parte che si sia avvalsa dell’attività dei mediatori può considerarsi liberata dall’obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota che gli spetta: il credito dei vari mediatori, infatti, non può qualificarsi di per sé come solidale (si è detto, infatti, che il diritto alla quota provvisionale sus­sisterebbe anche quando un mediatore agisse all’insaputa dell’altro).

Come si vede, il fenomeno della pluralità di mediatori, pur riconosciuto dalla legge, ingenera una serie di questioni non di poco conto, soprattutto in relazione all’accertamento di fatto dell’entità dell’effettivo apporto causale di ogni singolo mediatore e, quindi, della determinazione della quota di provvigione spettante, con comprensibile rischio di alta conflittualità.

Un motivo in più per ritenere l’uso della forma scritta e della clausola di esclusiva, da sempre cardini del metodo operativo Toscano, un fattore di chiarezza e trasparenza, di cui beneficia lo stesso cliente, nelle negoziazioni immobiliari concluse per il tramite del mediatore.

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