3 settembre 2009

I mutui: capirne di più — (puntata 2)

Dopo la prima puntata, continuiamo il nostro approfondimento per saperne un po’ di più sui mutui

L’IPOTECA:

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia; nel caso del mutuo è la garanzia che viene concessa alla Banca a fronte del pre­stito. In pratica, a fronte della conces­sione del mutuo la Banca richiede l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile, che le permetterà di essere un creditore privilegiato qualora il mutuatario divenga inadempiente e non provveda nei termini del contratto di mutuo al pagamento delle rate stabilite.

LO SPREAD:

Lo spread (in inglese: oscillazione, scarto) è la percentuale applicata dagli istituti di credito in aggiunta al tasso: lo spread viene aggiunto al costo del denaro e la somma dei due dà il tasso nominale effettivo del mutuo.
È uno dei principali para­metri per poter confrontare le diverse offerte delle banche.

DURATA DEL MUTUO:
Le banche attualmente propongono mutui con durata che va da 5 a 40 anni. La scelta della durata viene effettuata in base all’entità del pre­stito che si richiede e la capacità di rimborso del singolo cliente, affinchè la rata di mutuo che ne deriva sia sostenibile. Ad una maggior durata corrisponde una rata minore ma una somma di interessi al termine del mutuo più elevata e un diverso spread applicato dalla Banca.

I COSTI ACCESSORI:
Richiedendo un mutuo bisogna tener conto anche delle spese acces­sorie.
La prima è il costo di perizia, neces­saria per fornire alla Banca il valore effettivo dell’immobile, tale costo deve essere corrisposto direttamente al perito incaricato.
Vi sono poi da considerare i costi di istruttoria richiesti dalla Banca, che saranno pre­ventivamente comunicati dall’istituto di credito scelto e pagati all’erogazione del mutuo più i costi per le assicurazioni.
Vi è infine la parcella notarile, calcolata sull’importo per cui viene iscritta l’ipoteca.

TASSE, IMPOSTE E AGEVOLAZIONI:
Il trattamento fiscale dei finanziamenti Bancari è regolato dall’articolo 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973: per i mutui prima casa, purché durata del finanziamento erogato sia superiore ai diciotto mesi, si applica un’imposta sostitutiva a carico del mutuatario pari allo 0,25% dell’importo mutuato, mentre per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa l’imposta sale al 2%.
La legge pre­vede la detraibilità fiscale di una parte degli interessi pas­sivi e degli oneri acces­sori (tra cui la parcella notarile sul mutuo) pagati per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale (prima casa).

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO:
È pos­sibile estinguere anti­cipatamente un mutuo, rimborsando la Banca il debito residuo. L’estinzione anti­cipata di mutui stipulati prima del 02/02/2007 pre­vede in molti casi il pagamento di una penale alla Banca, le modalità di estinzione anti­cipata si pos­sono rilevare dal contratto di mutuo.
Nei mutui prima casa stipulati dopo tale data non è pre­vista alcuna penale.

SOSTITUZIONE E SURROGAZIONE (PORTABILITA’) DI UN MUTUO:
La sostituzione del mutuo può essere realizzata con due soluzioni alternative: il mutuo di sostituzione e la surroga.
Con il mutuo di sostituzione si stipula un nuovo contratto di mutuo con una nuova Banca.
In alternativa alla sostituzione, la Legge n. 40/2007 (Legge Bersani) dal 2007 ha stabilito l’obbligo per gli istituti bancari di consentire la surroga o portabilità, una procedura semplificata per trasferire il proprio mutuo da una Banca ad un’altra e modificare i para­metri di rata, interesse, tipologia del mutuo, senza però variare il debito residuo.
La Legge pre­vede che per la surroga non vi siano costi a carico del cliente.

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