17 febbraio 2012

I patti successori

Aperta la succes­sione, occorre stabilire a chi spetta il patrimonio ereditario o i singoli beni. Si parla allora di vocazione ereditaria, intendendosi con tale terminologia colui che è chiamato all’eredità. Più pre­cisamente, il codice civile all’art.457 parla di delazione dell’eredità e cioè dell’offerta dell’eredità ad una persona che se vuole la può acquistare.
La delazione del succes­sore può avvenire o per testamento (succes­sione testamentaria) o per legge (succes­sione legittima). Il nostro ordinamento esclude pertanto la succes­sione per contratto.
Nel nostro ordinamento sono inoltre esclusi i patti succes­sori. Vediamo ora più nello specifico che cosa si intende per patti succes­sori. Per patti succes­sori si intendono tutti i negozi che attribuiscono o negano diritti su una succes­sione non ancora aperta.
Tradizionalmente si distinguono tre specie di patti successori:
a) confermativi o istitutivi (patto con cui il Sig.Mario conviene con il Sig.Antonio di lasciargli la propria eredità);
b) dispositivi (ad esempio vendo al Sig.Bianchi i beni che dovrebbero pervenirmi dall’eredità del Sig.Rossi);
c) rinunciativi (convengo con il Sig.Tizio di rinunciare all’eredità del Sig.Sempronio non ancora devoluta).
Le ragioni di tali esclusioni sono molteplici: si pensi ad esempio ai patti istitutivi e/o confermativi, i quali vincolando il defunto, gli toglierebbero la libertà di disporre, che diversamente la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della propria morte. Non solo. In ordine ai patti rinunciativi e dispositivi, la ragione dell’esclusione sta nell’esigenza di impedire che una persona possa disporre dei propri averi con leggerezza.


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