9 aprile 2009

Il diritto di prelazione in caso di comunione ereditaria

La comunione ereditaria si realizza nel momento in cui ad una persona succedono più individui che vantano dunque un diritto (pro quota) sul patrimonio del de cuius. Alla comunione ereditaria si applicano i medesimi principi che regolano la comunione ordinaria; vi sono tuttavia delle differenze.

Nella comunione ereditaria infatti i coeredi, a differenza di quanto avviene per la comunione ordinaria, hanno diritto di pre­lazione sulla quota che un altro coerede abbia intenzione di alienare. Di conseguenza, nel caso in cui un coerede voglia alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa ad un estraneo, deve pre­ferire il coerede.

Nel caso di alienazione avvenuta in violazione del diritto di pre­lazione (ovvero senza aver pre­ventivamente offerto in vendita – alle medesime condizioni offerte al/proposte dal terzo estraneo – la propria quota ereditaria) il coerede o i coeredi hanno il diritto di riscattare la quota alienata da chiunque l’abbia acquistata e da ogni succes­sivo avente causa; ciò è pos­sibile ovviamente finché dura lo stato di comunione. La motivazione è da ricercarsi nella volontà del legislatore di non far entrare terze persone nella comunione ereditaria, impedendo così un ecces­sivo frazionamento del patrimonio ereditario.

I pre­supposti che fanno dunque sorgere il diritto di pre­lazione in esame sono dunque:

  • l’alienazione della quota o parte di essa ad un estraneo (se dunque viene alienata ad uno dei coeredi gli altri non hanno diritto di riscatto);
  • l’alienazione deve avvenire a titolo oneroso (una eventuale permuta esclude la prelazione);
  • lo stato di comunione ereditaria tra gli originali coeredi.

Nel caso in cui un coerede intenda vendere la propria quota deve quindi notificare agli altri coeredi, per iscritto, la proposta di alienazione ed il prezzo; entro due mesi (cfr. art. 732 c.c.), dall’ultima delle notificazioni ogni coerede può esercitare la pre­lazione sulla quota da alienare. Se il coerede omette di fare detta notificazione, ogni altro coerede, ha il diritto di andare a riscattare la quota ereditaria alienata direttamente dal terzo acquirente.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più di uno, la quota viene assegnata a tutti in parti uguali.

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