IndennitĂ per la perdita di avviamento
Scritto da: Giandomenico in Approfondimenti legali
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Gli articoli 34/40 della Legge n. 392/78 introducono una tutela per il conduttore di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, nei quali viene esercitata un’attività commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
In particolare l’art. 34 preÂvede che al conduttore, in caso di cesÂsazione del rapporto di locazione, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, spetta una indennitĂ per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilitĂ dell’ultimo canone di locazione corrisposto, salvo che per le attivitĂ alberghiere ove l’indennità è pari a 21 mensilitĂ . Tale indennitĂ si raddoppia qualora, dopo la cesÂsazione del rapporto, l’immobile venga adibito, entro un anno dalla cesÂsazione del preÂcedente rapporto, alla stessa attivitĂ od ad attivitĂ incluse nella medesima tabella merceologica.
La ratio delle suddette disposizioni (come peraltro anche quella della preÂlazione all’acquisto di cui all’art. 38 della stessa legge) risiede nella conservazione delle strutture produttive, ciò anche evidentemente nell’interesse pubblico. Da quanto preÂcede discende dunque che, nel caso di conduttore che eserciti la propria attivitĂ in assenza delle richieste e preÂscritte autorizzazioni, detta indennitĂ (ed anche la preÂlazione) non sarĂ dovuta.
In tal senso si è infatti di recente espressa la Corte di Cassazione con due pronunce: la prima del 15 gennaio 2007 n.635 e la seconda del 27 marzo 2007 n.7501; pronunce che si inseriscono comunque sulla scia di altre sentenze di merito giĂ intervenute. Peraltro, la sentenza n. 635/2007 preÂcisa che il Giudice adito deve ritenersi tenuto, anche d’ufficio, ad una verifica di tale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’ottenimento dell’indennitĂ , costituendo essa un requisito di fondatezza della domanda avanti a lui proposta.
Da segnalare inoltre come la tutela dell’avviamento si spinga ben oltre il rapporto di locazione, mediante il condizionamento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile all’avvenuta corresponsione dell’indennità prevista.
Ciò di fatto consente il protrarsi dell’esercizio dell’attività economica nell’immobile già condotto in locazione fino al momento in cui il conduttore estromesso, ricevuta l’indennità , possa avvalersi di questa per reperire altra congrua sistemazione per l’impresa.
A conferma dunque che l’intento del legislatore è stato proprio quello della conservazione dell’attività produttiva, ma, di conseguenza, non di quella abusiva
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