21 gennaio 2010

Installare le antenne tv sulle proprietĂ  altrui

Da quando la tv digitale ha iniziato a prendere piede su quella analogica abbiamo ricevuto molte lettere da parte di proprietari di immobili che ci chiedevano chiarimenti in merito al problema delle antenne sugli edifici. (Come già accaduto per le richieste di informazioni sull’installazione delle antenne per la telefonia mobile, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa).

Recentemente la Cassazione ha avuto modo di intrattenersi sul problema già dibattuto da anni, e oggetto di particolari interpretazioni che hanno visto coinvolti la libertà di pensiero e di parola.

Nel caso in specie, un condòmino aveva pre­teso di installare un’antenna di ricezione televisiva sul lastrico solare di proprietà esclusiva quando sarebbe stato diversamente pos­sibile il posizionamento sul torrino (condominiale) della scala. Prima di “leggere” la decisione della Cassazione occorre richiamare la L. 554/40 con la quale si è inteso riconoscere il diritto del singolo condomino alla installazione di una antenna.

Secondo l’art. 1 i proprietari di uno stabile o appartamento non pos­sono opporsi alla installazione nella loro proprietà di impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (televisivi) appartenenti ad altri condòmini. La Suprema Corte ha tenuto però a pre­cisare l’ampiezza di tale diritto dichiarando che le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.

Senza dubbio l’individuo ha sì un diritto di installazione ma in tale diritto non è compresa la facoltà di scegliere a sua discrezione il sito pre­ferito per l’antenna, poiché esso va contemperato con i principi vigenti in materia di condominio e di servitù coattive. Invero, il diritto ad installare sul tetto di un edificio un’antenna radio, così come, originariamente, pre­visto dalla legge del 1940 sopra citata, si configurava quale diritto personale del cittadino e non quale diritto reale del proprietario di un fondo e rispondeva ad esigenze di ordine pubblico, affinché fosse consentita la mas­sima espansione della radio di Stato.

Detta norma, più recentemente, è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di merito la quale chiamata a decidere sulla questione in discus­sione si è in diverse occasioni pronunciata per la compres­sione del diritto di proprietà in favore del diritto all’installazione di antenne televisive, alla luce dei principi di libertà di esprimere il proprio pensiero. La Corte, invece, ha ribadito il principio secondo il quale il diritto di installazione va contemperato con quello della proprietà, senza sacrificio dell’uno a favore dell’altro.

In conclusione, il diritto del singolo condomino di installare l’antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi quantomeno condizionato all’impossibilità per gli utenti dei servizi radio-televisivi di utilizzare spazi propri.

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