10 dicembre 2008

La certificazione energetica: pasticcio all’italiana?

La Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone, tra le varie cose, che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici. L’Italia aveva già introdotto il principio con la Legge 10/91, ma purtroppo qeusta legge non è mai stata applicata.

La direttiva richiede agli stati membri europei di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico. A mente della normativa suddetta l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio e in esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”.

Sono evidenti dunque le finalità della normativa: da un lato rendere concreti gli obiettivi fis­sati dalla Carta di Kyoto (ridurre il costo dell’energia, ridurre le emis­sioni inquinanti e climalteranti, pre­stare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute); dall’altro lato portare trasparenza nel mercato immobiliare, fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell’immobile. Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.

La suddetta Direttiva europea è stata recepita in Italia dal D.Lgvo n.311/06 (modificativo del D.Lgvo n.192/05), che pur delegando alle singole Regioni l’attuazione della normativa, ha dettato le linee guida, pre­vedendo il rilascio di un attestato di “Certificazione Energetica”, da parte di un tecnico accreditato. Tale certificazione, a partire dal 1° luglio 2007, era obbligatoria per gli edifici oltre i 1000 mq di superficie nel caso di trasferimento a titolo oneroso; dal 1° luglio 2008 diveniva obbligatoria anche per gli edifici di superficie inferiore, ad esclusione delle singole unità immobiliari per le quali l’obbligo doveva scattare dal 1° luglio 2009, pena la nullità dell’atto di compravendita. Anche per l’accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF, l’attestato energetico faceva parte della documentazione necessaria.

Si sarà notato l’uso del pas­sato! Infatti, la legge n. 133 del 6 agosto 2008 (pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 21 agosto) ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari (unitamente alla allegazione sugli impianti). Così, anche nel caso di locazione dell’immobile non è più d’obbligo mettere a disposizione dell’affittuario l’attestato di certificazione energetica.

Al di là delle considerazioni circa la legittimità della suddetta normativa (in aperto contrasto con la Direttiva Europea, che invece deve trovare applicazione in ogni stato membro), rimangono comunque perples­sità interpretative del provvedimento abrogativo. In ogni caso ad oggi (ed anche in data succes­siva al 1 luglio 2009) si potrà procedere alla compravendita anche senza l’allegazione della certificazione energetica, e senza quindi incorrere nella nullità dell’atto.

La suddetta normativa (L. 133/08) comunque annuncia, secondo le finalità della legge stessa, che entro il 2009 saranno rivisti tutti i regolamenti in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, all’insegna della semplificazione degli obblighi e sarà rivisto il sistema dei controlli e delle sanzioni.

Restiamo in attesa degli sviluppi anche se dubito che per Natale ci arrivi qeusto regalo.

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