La garanzia per i vizi della cosa venduta
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali
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Il venditore deve garantire il compratore dai vizi della cosa venduta (art. 1476 c.c., n.3).
In particolare (art. 1490 c.c., co. 1), “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore“.
I vizi devono essere di tale natura da
- rendere la cosa venduta inidonea all’uso cui è destinata;
- o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Tali vizi, inoltre, devono essere occulti.
Infatti, la garanzia non è dovuta se i vizi erano conosciuti al momento della conclusione del contratto, ovvero erano facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).
I vizi, infine, devono essere preesistenti alla vendita o, almeno, derivare da cause preesistenti.
Oltre all’esclusione legale prevista dall’art. 1491 c.c., è possibile anche escludere la garanzia per vizi, totalmente o parzialmente, anche per patto espresso tra le parti. Occorre però ricordare che, ai sensi dell’at. art. 1490, co. 2, in tal caso l’esclusione della garanzia non opera qualora il venditore, in mala fede, abbia taciuto al compratore i vizi della cosa.
I rimedi esperibili dal compratore in caso di scoperta dei vizi sono due:
- chiedere la risoluzione del contratto;
- chiedere la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
In ogni caso, il venditore della cosa viziata è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.).
Per poter esperire i suddetti rimedi, il compratore ha però l’onere, a pena di decadenza, di denunciare i vizi al venditore entro otto giorno dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito per contratto o per legge (art. 1495, co. 1, c.c.).
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. (art. 1495, co. 2, c.c.).
A parte l’onere della preventiva denuncia, l’azione del compratore (per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo) si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna (art. 1495, co. 3, c.c.).



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