13 aprile 2012

La legge che fa muovere i parcheggi.

La legge n. 122/1989, più nota come legge Tognoli, ha pre­vi­sto alcune faci­li­ta­zioni per la costru­zioni di par­cheggi privati.
In par­ti­co­lare, essa ha pre­vi­sto che pro­prie­tari di immo­bili pos­sono rea­liz­zare nel sot­to­suolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano ter­reno dei fab­bri­cati par­cheggi da desti­nare a per­ti­nenza delle sin­gole unità immo­bi­liari, anche in deroga agli stru­menti urba­ni­stici ed ai rego­la­menti edi­lizi vigenti, pur restando fermi i vin­coli pre­vi­sti dalla legi­sla­zione in mate­ria pae­sag­gi­stica ed ambien­tale ed i cor­re­lati poteri attri­buiti alle Pubbliche Amministrazioni (art.9, comma 1).
Si è poi pre­vi­sto che l’autorizzazione alla rea­liz­za­zione dei par­cheggi debba essere gra­tuita e che, nel caso di inter­venti con­formi agli stru­menti urba­ni­stici ed ai rego­la­menti edi­lizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del sin­daco ad ese­guire i lavori debba inten­dersi accolta nel caso in cui il sin­daco stesso non si pro­nunci nel ter­mine di 60 giorni dalla data della richie­sta (c.d.silenzio-assenso), potendo il richie­dente dare corso ai lavori con una sem­plice comu­ni­ca­zione al sin­daco del loro ini­zio (art.9, comma 2).
La legge ha pre­vi­sto anche la pos­si­bi­lità per i Comuni, nell’ambito del pro­gramma urbano dei par­cheggi, di cedere ai pri­vati, a deter­mi­nate con­di­zioni, aree comu­nali per la rea­liz­za­zione di par­cheggi da desti­nare a per­ti­nenza di immo­bili pri­vati su aree comu­nali o nel sot­to­suolo delle stesse  (art.9, comma 4).
Non dimeno, la“legge Tognoli”, dopo aver pre­vi­sto le sud­dette faci­li­ta­zioni, ha tut­ta­via sta­bi­lito che i par­cheggi rea­liz­zati con tali faci­li­ta­zioni non pos­sono essere ceduti sepa­ra­ta­mente dall’unità immo­bi­liare alla quale sono legati da vin­colo per­ti­nen­ziale, e che i rela­tivi atti di ces­sione sono nulli (art.9, comma 5) .
Evidente l’intento anti­spe­cu­la­tivo del legi­sla­tore, che indi­vi­dua la ratio iuris nel favor verso la rea­liz­za­zione di opere che con­tri­bui­scono al decon­ge­stio­na­mento delle città dal traf­fico ed in par­ti­co­lare al con­tra­sto alle dif­fi­coltà di parcheggio.
Il recente d.l. 9 feb­braio 2012, n. 5 (c.d.“decreto sem­pli­fi­ca­zioni”), art. 10, è inter­ve­nuto sulla legge Tognoli, sosti­tuendo il citato comma 5 dell’art. 9 con la pre­vi­sione della pos­si­bi­lità di tra­sfe­rire la pro­prietà dei par­cheggi rea­liz­zati su aree pri­vate, anche in deroga a quanto pre­vi­sto nel titolo edi­li­zio che ha legit­ti­mato la costru­zione e nei suc­ces­sivi atti con­ven­zio­nali, pur­ché con con­te­stuale desti­na­zione del par­cheg­gio rea­liz­zato a per­ti­nenza di altra unità immo­bi­liare sita nello stesso comune.
Rimane invece il vin­colo della intra­sfe­ri­bi­lità dei par­cheggi rea­liz­zati in diritto di super­fi­cie su aree pubbliche.
Naturalmente, trat­tan­dosi si un decreto-legge, la norma recante la modi­fica legi­sla­tiva di cui par­liamo, pur già effi­cace, dovrà essere con­ver­tita in legge, a pena di deca­denza, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

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