13 aprile 2012
La legge n. 122/1989, più nota come legge Tognoli, ha previsto alcune facilitazioni per la costruzioni di parcheggi privati.
La legge che fa muovere i parcheggi.
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali
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La legge n. 122/1989, più nota come legge Tognoli, ha previsto alcune facilitazioni per la costruzioni di parcheggi privati.In particolare, essa ha previsto che proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, pur restando fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i correlati poteri attribuiti alle Pubbliche Amministrazioni (art.9, comma 1).
Si è poi previsto che l’autorizzazione alla realizzazione dei parcheggi debba essere gratuita e che, nel caso di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori debba intendersi accolta nel caso in cui il sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta (c.d.silenzio-assenso), potendo il richiedente dare corso ai lavori con una semplice comunicazione al sindaco del loro inizio (art.9, comma 2).
La legge ha previsto anche la possibilità per i Comuni, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, di cedere ai privati, a determinate condizioni, aree comunali per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (art.9, comma 4).
Non dimeno, la“legge Tognoli”, dopo aver previsto le suddette facilitazioni, ha tuttavia stabilito che i parcheggi realizzati con tali facilitazioni non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, e che i relativi atti di cessione sono nulli (art.9, comma 5) .
Evidente l’intento antispeculativo del legislatore, che individua la ratio iuris nel favor verso la realizzazione di opere che contribuiscono al decongestionamento delle città dal traffico ed in particolare al contrasto alle difficoltà di parcheggio.
Il recente d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d.“decreto semplificazioni”), art. 10, è intervenuto sulla legge Tognoli, sostituendo il citato comma 5 dell’art. 9 con la previsione della possibilità di trasferire la proprietà dei parcheggi realizzati su aree private, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, purché con contestuale destinazione del parcheggio realizzato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
Rimane invece il vincolo della intrasferibilità dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree pubbliche.
Naturalmente, trattandosi si un decreto-legge, la norma recante la modifica legislativa di cui parliamo, pur già efficace, dovrà essere convertita in legge, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione.



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