11 giugno 2009

La servitĂą di passaggio

Un lettore del nostro mensile Toscano Case ci ha posto di recente un quesito.

Per anni ha utilizzato senza contestazioni, per accedere alla propria abitazione, una strada sulla quale esiste una servitù di transito, fino a quando, dopo parecchi anni, il proprietario del fondo servente ha posto una sbarra all’inizio della strada dicendo che il transito doveva ritenersi consentito solo al nostro lettore ed alle persone dallo stesso personalmente accompagnate.

Mentre per tutti gli altri visitatori?

Ebbene, in base all’art. 1064 del codice civile “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è neces­sario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda neces­sario il pas­saggio per il fondo stesso.”

In base al combinato disposto degli artt. 841 e 1064 del codice civile, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 4548 del 31/10/89), il proprietario del fondo gravato da servitù di pas­saggio ha la facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo l’ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante.

Nel caso specifico, dovrà ritenersi che l’apposizione di un cancello anche se accompagnata dalla distribuzione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporti soltanto un minimo ed ammis­sibile sacrificio per quest’ultimo ove anziché, consentire normalmente il libero pas­saggio di tutte le persone che devono servirsene per l’utilità e la comodità del fondo dominante, importi in relazione allo stato dei luoghi una limitazione sostanziale al contenuto della servitù.

Ed infatti, a causa anche della distanza del cancello, della mancanza di un campanello e di un congegno di apertura a distanza (che costringevano il proprietario del fondo dominante a particolari attività per la chiusura e l’apertura del cancello stesso), tutto ciò determinerà invece una situazione di scomodità e di grave disagio per il fondo dominante.

Ci sembra dunque di poter confermare come l’apposizione della sbarra, soprattutto se chiusa e distante dall’abitazione, ponga un aggravio effettivo al proprietario del fondo dominante che potrà quindi chiederne la rimozione ovvero, in alternativa, l’installazione di apposite apparecchiature di comando a distanza che pos­sano limitare il disagio ai minimi termini.

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