11 giugno 2009

La servitù di passaggio

Un let­tore del nostro men­sile Toscano Case ci ha posto di recente un quesito.

Per anni ha uti­liz­zato senza con­te­sta­zioni, per acce­dere alla pro­pria abi­ta­zione, una strada sulla quale esi­ste una ser­vitù di tran­sito, fino a quando, dopo parec­chi anni, il pro­prie­ta­rio del fondo ser­vente ha posto una sbarra all’inizio della strada dicendo che il tran­sito doveva rite­nersi con­sen­tito solo al nostro let­tore ed alle per­sone dallo stesso per­so­nal­mente accompagnate.

Mentre per tutti gli altri visitatori?

Ebbene, in base all’art. 1064 del codice civile “il diritto di ser­vitù com­prende tutto ciò che è neces­sa­rio per usarne. Se il fondo viene chiuso, il pro­prie­ta­rio deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di ser­vitù che renda neces­sa­rio il pas­sag­gio per il fondo stesso.

In base al com­bi­nato dispo­sto degli artt. 841 e 1064 del codice civile, secondo una sen­tenza della Corte di Cassazione (n. 4548 del 31/10/89), il pro­prie­ta­rio del fondo gra­vato da ser­vitù di pas­sag­gio ha la facoltà di chiu­derlo, ma deve lasciare libero e comodo l’ingresso ed il tran­sito al pro­prie­ta­rio del fondo dominante.

Nel caso spe­ci­fico, dovrà rite­nersi che l’apposizione di un can­cello anche se accom­pa­gnata dalla distri­bu­zione delle chiavi al pro­prie­ta­rio del fondo domi­nante, non com­porti sol­tanto un minimo ed ammis­si­bile sacri­fi­cio per quest’ultimo ove anzi­ché, con­sen­tire nor­mal­mente il libero pas­sag­gio di tutte le per­sone che devono ser­vir­sene per l’utilità e la como­dità del fondo domi­nante, importi in rela­zione allo stato dei luo­ghi una limi­ta­zione sostan­ziale al con­te­nuto della servitù.

Ed infatti, a causa anche della distanza del can­cello, della man­canza di un cam­pa­nello e di un con­ge­gno di aper­tura a distanza (che costrin­ge­vano il pro­prie­ta­rio del fondo domi­nante a par­ti­co­lari atti­vità per la chiu­sura e l’apertura del can­cello stesso), tutto ciò deter­mi­nerà invece una situa­zione di sco­mo­dità e di grave disa­gio per il fondo dominante.

Ci sem­bra dun­que di poter con­fer­mare come l’apposizione della sbarra, soprat­tutto se chiusa e distante dall’abitazione, ponga un aggra­vio effet­tivo al pro­prie­ta­rio del fondo domi­nante che potrà quindi chie­derne la rimo­zione ovvero, in alter­na­tiva, l’installazione di appo­site appa­rec­chia­ture di comando a distanza che pos­sano limi­tare il disa­gio ai minimi termini.

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Un commento a “La servitù di passaggio”

  1. MyAvatars 0.2
    Angelo

    Salve, ho com­prato una casa che con­cedo una ser­vitù di pas­sag­gio sul mio ter­reno alla vicina di casa che ha un ingresso prin­ci­pale sul un’altra via e que­sto come ingresso secon­da­rio.
    L’anno scorso volevo met­tere il can­cello di chiu­sura di stra­dina e con­se­gnare le chiave a lei.
    La signora ha proi­bito chiu­dere la mia pro­prietà, dicen­domi che sulla causa che ha fatto in pre­ce­denza con il vec­chio pro­prie­ta­rio, il pas­sag­gio deve essere libero e lasciato cosi come era in pre­ce­denza.
    Nel ver­bale del tri­bu­nale, alle­gata una mappa delle case e descri­zione della stra­dina.
    La mia domanda:
    Posso met­tere il can­cello? Se posso: quale, manuale o obbli­ga­to­rio auto­ma­tico.
    Grazie
    Cordiali saluti

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