12 luglio 2010

L’acquisto di un immobile in costruzione (il decreto legislativo 122/2005)

Le finalità del D.Lgs 122/2005 (entrato in vigore il 21 luglio 2005), sono state tutte improntate al fine di tutelare l’acquirente-persona fisica (parte debole del rapporto) che acquisti da una società un immobile in costruzione — o che sia in oggetto di integrale ristrutturazione — ma in una fase tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di abitabilità. All’acquirente deve infatti essere garantita la pos­sibilità di recuperare tutte le somme versate al costruttore, nel caso in cui quest’ultimo incorra in una situazione di crisi (es. fallimento, concordato pre­ventivo, amministrazione  controllata). Il legislatore, in questi casi, ha fis­sato un contenuto minimo obbligatorio per il contratto pre­liminare di acquisto, contenuto dal quale non si può pre­scindere.
La normativa richiamata pre­vede dunque:

  1. l’obbligo a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a garanzia del risarcimento di danni dell’immobile derivanti da rovina totale/parziale o da difetti costruttivi;
  2. l’obbligo di adeguare il contratto preliminare,o altro contratto diretto al trasferimento della proprietà‚al contenutominimo pre­visto dalla legge;
  3. la pre­visione di una procedura alternativa per il frazionamento delmutuo e della relativa ipoteca iscritta a garanzia nel caso in cui non vi provveda la banca entro 90gg dal ricevimento della richiesta;
  4. il divieto per il notaio di procedere alla stipula di contratti di compravendita se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto al frazionamento del mutuo e al perfezionamento di atto idoneo alla cancellazione di ipoteca per i lotti senza accollo del mutuo, o al frazionamento dell’ipoteca per i lotti con accollo;
  5. il diritto di pre­lazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile,già adibito dall’acquirente ad abitazione principiale, nell’ambito di una procedura esecutiva ed anche nel caso in cui abbia ottenuto dal fide­ius­sore il rimborso delle somme anticipate;
  6. l’esclusione dalla revocatoria fallimentare per gli immobili che l’acquirente (o i suoi parenti ed affini entro il terzo grado) si sia impegnato ad abitare entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione, purché trasferiti a giusto prezzo da valutarsi alla data di stipula del preliminare;
  7. la pos­sibilità dell’acquirente di far valere la garanzia fide­ius­soria prima che il curatore comunichi la scelta tra l’esecuzione o lo scioglimento del contratto;
  8. l’istituzione presso il Ministero dell’Economia del Fondo di Solidarietà‚finanziato con le fideiussioni,per assicurare un indennizzo ai soggetti vittime di fallimenti immobiliari verificatisi tra il dicembre 1993 ed il giugno 2005.
  • unico post
ToscanoCommunitySei giĂ  registrato?
Login
Login da Facebook:

Invia un commento