Nuova disciplina energetica in vigore dal 1Â Luglio 2009
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali, Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili
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La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19/08/2005, n. 192 (succesÂsivamente modificata dal d.lgs. 29/12/2006, n. 311 e, infine, dal d.l. 112/2008, convertito in legge 06/08/2008 n. 133). L’art. 35, co. 2 bis del decreto 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo “decreto”), i quali preÂvedevano l’obbligo di allegazione dell’Attestazione di Certificazione Energetica (sostituito da una Attestazione di Qualificazione Energetica nelle regioni che non hanno ancora dato applicazione alla normativa su base locale) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullitĂ .
Oggi, si può dunque alienare un immobile non dotato dell’ACE (o dell’AQE), ma a partire dal 01/07/2009 tutti gli immobili (non solo quelli di nuova costruzione), devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (art. 6 del decreto).
L’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione, o che abbiano subito interventi di ristrutturazione realizzati in forza di permesso di costruire richiesto ovvero di DIA preÂsentata in data succesÂsiva all’08/10/2005, grava in capo al costruttore.
Per tutti gli altri edifici, l’obbligo di dotazione deve ritenersi susÂsistere è in capo al venditore, secondo la disciplina generale (art. 1477, co 3, c.c.): ad ogni modo, nella disciplina di cui trattasi, non si rinviene alcuna norma che escluda la posÂsibilitĂ delle parti di accordarsi in altro modo, ad esempio ponendo l’obbligo a carico dell’acquirente.
Sono esclusi da questa disciplina le seguenti tipologie immobiliari:
- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, co. 1), lettere b) e c), del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei casi in cui il rispetto delle preÂscrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
Infine, il recentisÂsimo D.M. 26/06/2009 ha preÂvisto le Linee guida nazionali per la certificazione energetica, preÂvedendone il disciplinare tecnico e gli strumenti di raccordo tra Stato ed Enti Locali per la piena attuazione della disciplina anche su base locale.
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Tag: certificazione energetica, Edilizia, risparmio energetico



Massimo Reggio
8 ottobre 2009 alle 00:00
Nel caso di contratto di locazione in comodato d’uso gratuito è necesÂsario l’ACE ?
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