Scadenze: versamento F24 per gli agenti, Imposta di registro per le locazioni, Unico 2009 e Bonus Famiglia
Scritto da: Enzo in Appuntamenti
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Con mia colpa segnalo leggermente in ritardo che oggi 16 Giugno scadevano i termini per versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e degli agenti di commercio. I versamenti delle ritenute operate nel mese preÂcedente sulle provvigioni degli agenti vanno effettuati con il modello F24.
In compenso vi antiÂcipo qualche scadenza utile per il resto del mese:
Martedì 30 Giugno
Locazioni: Scade il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo giugno. Oltre a questo scade anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a maggio.
Unico 2009: Scade il termine per le persone fisiche che preÂsentano il modulo Unico 2009 alla posta.
Bonus Famiglia: Ultimo giorno per i contribuenti che devono preÂsentare la domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere il bonus famiglia, se in posÂsesso dei requisiti preÂvisti dalla legge. L’adempimento riguarda le persone fisiche che hanno diritto al bonus e hanno scelto di chiedere il beneficio sulla base del reddito 2008.
Architettura sostenibile: arriva Pigmenti al Pigneto
Scritto da: Enzo in Architettura e ristrutturazioni, Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili
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Vi lascio una segnalazione un po’ atipica ma può essere un modo carino per pasÂsare una serata piacevole in una zona di Roma rilanciata di recente. L’occasione può essere anche interesÂsante per scoprirne un po’ di piĂą sull’architettura sostenibile.
Stasera e domani, al Pigneto si terrà Pigmenti, un evento dedicato all’architettura sostenibile promosso tra gli altri dall’IN/ARCH (Istituto nazionale d’architettura).
Cito dal blog dell’IN/ARCH:
L’evento si svolge nelle strade del quartiere Pigneto di Roma, individuandone i “nodi sensibili”, spazi che spontaneamente sono eletti dagli abitanti come punti di incontro e di scambio, ma anche spazi di particolare criticità o attualmente ignorati che vengono riscoperti e rivalutati attraverso l’architettura e l’arte.
Pigmenti vuole dimostrare in maniera concreta che “un altro quartiere è posÂsibile”, un quartiere dove interventi di “Architettura Sensibile” promuovano l’architettura della quotidianitĂ piuttosto che quella dell’eccezionalitĂ , portando l’architettura e l’arte fuori dai consueti circuiti d’elite.
Verranno preÂsentati i progetti degli studenti del Master IN/ARCH in “Progettista di architetture sostenibili” e le ricerche sull’urbano di Lab(e)s e OfficinaFortebraccio a cui si affiancheranno istallazioni e performance di artisti della zona coordinati da Mookdesign.
Ci vediamo lì.
La servitĂą di passaggio
Scritto da: Giandomenico in Approfondimenti legali
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Un lettore del nostro mensile Toscano Case ci ha posto di recente un quesito.
Per anni ha utilizzato senza contestazioni, per accedere alla propria abitazione, una strada sulla quale esiste una servitù di transito, fino a quando, dopo parecchi anni, il proprietario del fondo servente ha posto una sbarra all’inizio della strada dicendo che il transito doveva ritenersi consentito solo al nostro lettore ed alle persone dallo stesso personalmente accompagnate.
Mentre per tutti gli altri visitatori?
Ebbene, in base all’art. 1064 del codice civile “il diritto di servitĂą comprende tutto ciò che è necesÂsario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitĂą che renda necesÂsario il pasÂsaggio per il fondo stesso.”
In base al combinato disposto degli artt. 841 e 1064 del codice civile, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 4548 del 31/10/89), il proprietario del fondo gravato da servitĂą di pasÂsaggio ha la facoltĂ di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo l’ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante.
Nel caso specifico, dovrĂ ritenersi che l’apposizione di un cancello anche se accompagnata dalla distribuzione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporti soltanto un minimo ed ammisÂsibile sacrificio per quest’ultimo ove anzichĂ©, consentire normalmente il libero pasÂsaggio di tutte le persone che devono servirsene per l’utilitĂ e la comoditĂ del fondo dominante, importi in relazione allo stato dei luoghi una limitazione sostanziale al contenuto della servitĂą.
Ed infatti, a causa anche della distanza del cancello, della mancanza di un campanello e di un congegno di apertura a distanza (che costringevano il proprietario del fondo dominante a particolari attività per la chiusura e l’apertura del cancello stesso), tutto ciò determinerà invece una situazione di scomodità e di grave disagio per il fondo dominante.
Ci sembra dunque di poter confermare come l’apposizione della sbarra, soprattutto se chiusa e distante dall’abitazione, ponga un aggravio effettivo al proprietario del fondo dominante che potrĂ quindi chiederne la rimozione ovvero, in alternativa, l’installazione di apposite apparecchiature di comando a distanza che posÂsano limitare il disagio ai minimi termini.
Una guida per vivere in condominio
Scritto da: Enzo in Mercato Immobiliare
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E’ uscita qualche tempo fa una guida molto interesÂsante destinata a chi acquista casa in un condominio. Al suo interno trovano risposta tutti i dubbi legati tradizionalmente al vivere in condominio: dai regolamenti di condominio alla gestione degli spazi comuni, dalla ripartizione delle spese alle famigerate assemblee.
Questo vademecum è stato stilato dal Consiglio Nazionale del Notariato e dall’ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari).
Se volete scaricarlo, lo trovate qui.
La casa in Rete: una minaccia o un’opportunità ?
Scritto da: Enzo in Mercato Immobiliare
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Questa è una domanda che voglio rivolgere agli agenti immobiliari in ascolto e a tutti gli interesÂsati a questa professione.
E’ fuori di dubbio come il web sia un canale in vertiginosa crescita per quello che riguarda il settore immobiliare. Secondo una ricerca Nielsen, i navigatori dei portali immobiliari italiani sono pasÂsati dai 500 mila del 2005 ai 2 ‚7 milioni del 2008 ed è facile immaginare come nel 2009 si sfonderĂ il tetto dei 3 milioni.
Questi numeri impongono un’evoluzione del ruolo dell’agente immobiliare, che deve padroneggiare sempre di piĂą le nuove tecnologie per sfruttare al masÂsimo il web come canale principale. Questo comporta delle modifiche ai comportamenti e alle dinamiche dell’agente “tradizionale” nel lavoro di tutti i giorni.
Alla luce di queste preÂmesse, vi ripongo la domanda: Il web è una minaccia o un’opportunitĂ ?
L’adempimento del terzo
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali
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Un nostro agente, che ringrazio pubblicamente per la sensibilità giuridica, mi ha chiesto di recente alcuni chiarimenti sull’istituto dell’adempimento del terzo, che estendo volentieri ai lettori del nostro blog.
Normalmente, per il creditore, è indifferente che sia il debitore o un terzo ad eseguire la preÂstazione, a meno che la preÂstazione sia infungibile (es. un concerto da parte di un determinato musicista), nel qual caso ha diritto di rifiutare l’esecuzione offerta da un soggetto diverso del debitore.
Se la preÂstazione è fungibile (es. pagamento di una somma di denaro), quindi il creditore non può legittimante rifiutare l’adempimento del terzo, persino nel caso in cui questi agisca all’insaputa del debitore o comunque senza il consenso (art. 1180 c.c.).
L’eventuale rifiuto del creditore di ricevere la preÂstazione del terzo, in tal caso, determinerebbe gli effetti della mora del creditore ex art. 1207 c.c.(es. porrebbe a rischio del creditore stesso l’eventuale imposÂsibilitĂ di eseguire la preÂstazione, se non imputabile al debitore).
Il creditore potrà legittimamente rifiutarsi di accettare l’adempimento del terzo solo se il debitore gli abbia comunicato la sua opposizione (art. 1180, co. 2, c.c.). Facoltà , non divieto.
Il creditore rimarrĂ qui quindi libero di accettare la preÂstazione del terzo nonostante l’opposizione del debitore, ove ritenuto piĂą opportuno.
Di fatto, l’adempimento del terzo avviene nell’ambito di un accordo con il debitore. Ma può anche avvenire che si adempia per spirito di liberalità verso il debitore (es. il genitore che paga il debito del figlio), o per surrogarsi nei diritti dello stesso, o per altri motivi ancora (es. il creditore di un impresa in difficoltà per evitarne il fallimento).
Rimane comunque in facoltĂ del terzo che ha adempiuto la preÂstazione in luogo del debitore, la posÂsibilitĂ di recuperare quanto pagato con l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.).
Ovviamente, tale azione non sarĂ esperibile nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per spirito di liberalitĂ
Come aprire la partita IVA
Scritto da: Michela in Agente immobiliare
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La Partita IVA è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini impositivi.
Il numero di partita IVA è rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA (DPR 404/01). Può essere aperta in modo telematico anche da un intermediario abilitato al servizio Entratel o dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Come giĂ detto, il codice della partita IVA è formato da 11 caratteri numerici di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progresÂsivo, i succesÂsivi 3 individuano la provincia dove ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo attribuisce, l’ultimo è un carattere di controllo.
Il numero di partita IVA assegnato al contribuente, a partire dal 1 dicembre 2001, ha validità su tutto il territorio nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l’attività .
QUALI SONO LE PROCEDURE PER APRIRLA?
Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli preÂdisposti per denunciare l’inizio attivitĂ (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 novembre 2002).
Quello preÂvisto per i liberi profesÂsionisti è il Mod. AA9/7.
Questo modello, con le relative istruzioni di compilazione, si può preÂlevare gratuitamente dal sito dell’Agenzia nella sezione “Modulistica — Altri modelli”, oppure cliccando qui
Tale modello compilato può essere preÂsentato con una delle seguenti modalitĂ :
- preÂsentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L’ufficio assegnerĂ gratuitamente un numero di partita Iva che resterĂ invariato fino al momento della cesÂsazione dell’attivitĂ , anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
- invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le dichiarazioni si considerano preÂsentate nel giorno in cui sono spedite;
- invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano preÂsentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La prova della preÂsentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia, che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. Il lavoratore può optare tra diversi regimi contabili dal piĂą semplice (forfettario, adatto a chi inizia un’attivitĂ e preÂsume un volume d’affari molto basso) al piĂą complesso (contabilitĂ ordinaria) e deve essere assistito nella gestione della contabilitĂ da un consulente per le incombenze richieste dalla legge.
Il sito dell’Agenzia delle Entrate è un’ottima fonte di informazioni in merito al regime fiscale piĂą adatto alla propria situazione profesÂsionale, o piĂą in generale è posÂsibile chiedere un parere al proprio Consulente di fiducia.
Inoltre è posÂsibile ricevere tutte le informazioni e gli approfondimenti sulle variazioni dati richiedente, la chiusura della P.IVA, le agevolazioni contabili e l’eventuale supporto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell’assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.
Perchè una polizza assicurativa sul mutuo?
Scritto da: Luigi in Mutui e temi economici
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All’accensione di un mutuo casa, solitamente una banca o un istituto di credito posÂsono imporre da contratto che vengano stipulate alcune polizze assicurative di vario genere. Tali assicurazioni posÂsono riguardare l’immobile per cui si sta richiedendo il mutuo o la tutela delle persone fisiche coinvolte nelle operazioni.
Un’assicurazione in ambito mutui è una forma ulteriore di garanzia che la banca richiede nell’eventualitĂ che intervengano cause di forza maggiore a mettere in pericolo il denaro dato in preÂstito al mutuatario.
Quali sono le principali polizze assicurative che una banca può voler richiedere?
Tra le piĂą richieste polizze assicurative che un istituto di credito bancario richiede solitamente quando viene stipulato un contratto di mutuo, troviamo la polizza sull’immobile interesÂsato, o polizza incendio. Tale polizza è molto importante e in caso di mancato pagamento, da parte del mutuatario, del preÂmio annuale di assicurazione, la banca viene immediatamente informata su tale inadempienza come da contratto. Al verificarsi di tale eventualitĂ la banca stessa provvede al pagamento del preÂmio in prima persona, onde evitare che la copertura assicurativa decada per mancato pagamento, per poi rivalersi succesÂsivamente sul mutuatario.
Alcune banche preÂtendono, proprio a tal proposito, che la copertura assicurativa venga corrisposta in un’unica soluzione, costo sicuramente rilevante specie per i mutui particolarmente lunghi, onde evitare gli inconvenienti dovuti ad un mancato pagamento del preÂmio della polizza durante la durata del finanziamento.
Tra le altre polizze assicurative che posÂsono accompagnare il rilascio di un mutuo, vi è la polizza vita, o la polizza di invaliditĂ permanente che preÂvedono solitamente, al verificarsi delle condizioni per cui si sta richiedendo tale assicurazione, che la compagnia di assicurazione invii gli indennizzi direttamente alla banca e che la stessa provveda succesÂsivamente ad estinguere il debito residuo del mutuo o quanto meno a ridurlo. Nell’eventualitĂ che l’indennizzo ecceda il debito residuo, la parte rimanente viene corrisposta al mutuatario, in caso di invaliditĂ permanente, ai familiari o eventuali beneficiari posti sul contratto in caso di decesso dell’interessato.
Un’altra polizza assicurativa che può essere richiesta da una banca o da un istituto di credito è la polizza per la perdita del posto di lavoro, perdita dell’impiego, o per l’invaliditĂ temporanea. Tale copertura assicurativa preÂvede un indennizzo risarcitorio direttamente proporzionale al periodo di persistenza dell’infortunio o del periodo di inattivitĂ lavorativa. La compagnia di assicurazioni risarcirĂ in quel caso la banca ed eventuali differenze per eccesso o difetto verranno regolate direttamente con il mutuatario.


