16 giugno 2009

Scadenze: versamento F24 per gli agenti, Imposta di registro per le locazioni, Unico 2009 e Bonus Famiglia

Con mia colpa segnalo leggermente in ritardo che oggi 16 Giugno scadevano i termini per versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e degli agenti di commercio. I versamenti delle ritenute operate nel mese pre­cedente sulle provvigioni degli agenti vanno effettuati con il modello F24.

In compenso vi anti­cipo qualche scadenza utile per il resto del mese:

Martedì 30 Giugno

Locazioni: Scade il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo giugno. Oltre a questo scade anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a maggio.

Unico 2009: Scade il termine per le persone fisiche che pre­sentano il modulo Unico 2009 alla posta.

Bonus Famiglia: Ultimo giorno per i contribuenti che devono pre­sentare la domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere il bonus famiglia, se in pos­sesso dei requisiti pre­visti dalla legge. L’adempimento riguarda le persone fisiche che hanno diritto al bonus e hanno scelto di chiedere il beneficio sulla base del reddito 2008.

12 giugno 2009

Architettura sostenibile: arriva Pigmenti al Pigneto

Vi lascio una segnalazione un po’ atipica ma può essere un modo carino per pas­sare una serata piacevole in una zona di Roma rilanciata di recente. L’occasione può essere anche interes­sante per scoprirne un po’ di più sull’architettura sostenibile.

Stasera e domani, al Pigneto si terrà Pigmenti, un evento dedicato all’architettura sostenibile promosso tra gli altri dall’IN/ARCH (Istituto nazionale d’architettura).

Cito dal blog dell’IN/ARCH:

L’evento si svolge nelle strade del quartiere Pigneto di Roma, individuandone i “nodi sensibili”, spazi che spontaneamente sono eletti dagli abitanti come punti di incontro e di scambio, ma anche spazi di particolare criticità o attualmente ignorati che vengono riscoperti e rivalutati attraverso l’architettura e l’arte.

Pigmenti vuole dimostrare in maniera concreta che “un altro quartiere è pos­sibile”, un quartiere dove interventi di “Architettura Sensibile” promuovano l’architettura della quotidianità piuttosto che quella dell’eccezionalità, portando l’architettura e l’arte fuori dai consueti circuiti d’elite.

Verranno pre­sentati i progetti degli studenti del Master IN/ARCH in “Progettista di architetture sostenibili” e le ricerche sull’urbano di Lab(e)s e OfficinaFortebraccio a cui si affiancheranno istallazioni e performance di artisti della zona coordinati da Mookdesign.

Ci vediamo lì.

11 giugno 2009

La servitĂą di passaggio

Un lettore del nostro mensile Toscano Case ci ha posto di recente un quesito.

Per anni ha utilizzato senza contestazioni, per accedere alla propria abitazione, una strada sulla quale esiste una servitù di transito, fino a quando, dopo parecchi anni, il proprietario del fondo servente ha posto una sbarra all’inizio della strada dicendo che il transito doveva ritenersi consentito solo al nostro lettore ed alle persone dallo stesso personalmente accompagnate.

Mentre per tutti gli altri visitatori?

Ebbene, in base all’art. 1064 del codice civile “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è neces­sario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda neces­sario il pas­saggio per il fondo stesso.”

In base al combinato disposto degli artt. 841 e 1064 del codice civile, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 4548 del 31/10/89), il proprietario del fondo gravato da servitù di pas­saggio ha la facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo l’ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante.

Nel caso specifico, dovrà ritenersi che l’apposizione di un cancello anche se accompagnata dalla distribuzione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporti soltanto un minimo ed ammis­sibile sacrificio per quest’ultimo ove anziché, consentire normalmente il libero pas­saggio di tutte le persone che devono servirsene per l’utilità e la comodità del fondo dominante, importi in relazione allo stato dei luoghi una limitazione sostanziale al contenuto della servitù.

Ed infatti, a causa anche della distanza del cancello, della mancanza di un campanello e di un congegno di apertura a distanza (che costringevano il proprietario del fondo dominante a particolari attività per la chiusura e l’apertura del cancello stesso), tutto ciò determinerà invece una situazione di scomodità e di grave disagio per il fondo dominante.

Ci sembra dunque di poter confermare come l’apposizione della sbarra, soprattutto se chiusa e distante dall’abitazione, ponga un aggravio effettivo al proprietario del fondo dominante che potrà quindi chiederne la rimozione ovvero, in alternativa, l’installazione di apposite apparecchiature di comando a distanza che pos­sano limitare il disagio ai minimi termini.

9 giugno 2009

Una guida per vivere in condominio

E’ uscita qualche tempo fa una guida molto interes­sante destinata a chi acquista casa in un condominio. Al suo interno trovano risposta tutti i dubbi legati tradizionalmente al vivere in condominio: dai regolamenti di condominio alla gestione degli spazi comuni, dalla ripartizione delle spese alle famigerate assemblee.

Questo vademecum è stato stilato dal Consiglio Nazionale del Notariato e dall’ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari).

Se volete scaricarlo, lo trovate qui.

4 giugno 2009

La casa in Rete: una minaccia o un’opportunità?

Questa è una domanda che voglio rivolgere agli agenti immobiliari in ascolto e a tutti gli interes­sati a questa professione.

E’ fuori di dubbio come il web sia un canale in vertiginosa crescita per quello che riguarda il settore immobiliare. Secondo una ricerca Nielsen, i navigatori dei portali immobiliari italiani sono pas­sati dai 500 mila del 2005 ai 2 ‚7 milioni del 2008 ed è facile immaginare come nel 2009 si sfonderà il tetto dei 3 milioni.

Questi numeri impongono un’evoluzione del ruolo dell’agente immobiliare, che deve padroneggiare sempre di più le nuove tecnologie per sfruttare al mas­simo il web come canale principale. Questo comporta delle modifiche ai comportamenti e alle dinamiche dell’agente “tradizionale” nel lavoro di tutti i giorni.

Alla luce di queste pre­messe, vi ripongo la domanda: Il web è una minaccia o un’opportunità?

3 giugno 2009

L’adempimento del terzo

Un nostro agente, che ringrazio pubblicamente per la sensibilità giuridica, mi ha chiesto di recente alcuni chiarimenti sull’istituto dell’adempimento del terzo, che estendo volentieri ai lettori del nostro blog.

Normalmente, per il creditore, è indifferente che sia il debitore o un terzo ad eseguire la pre­stazione, a meno che la pre­stazione sia infungibile (es. un concerto da parte di un determinato musicista), nel qual caso ha diritto di rifiutare l’esecuzione offerta da un soggetto diverso del debitore.

Se la pre­stazione è fungibile (es. pagamento di una somma di denaro), quindi il creditore non può legittimante rifiutare l’adempimento del terzo, persino nel caso in cui questi agisca all’insaputa del debitore o comunque senza il consenso (art. 1180 c.c.).

L’eventuale rifiuto del creditore di ricevere la pre­stazione del terzo, in tal caso, determinerebbe gli effetti della mora del creditore ex art. 1207 c.c.(es. porrebbe a rischio del creditore stesso l’eventuale impos­sibilità di eseguire la pre­stazione, se non imputabile al debitore).

Il creditore potrà legittimamente rifiutarsi di accettare l’adempimento del terzo solo se il debitore gli abbia comunicato la sua opposizione (art. 1180, co. 2, c.c.). Facoltà, non divieto.

Il creditore rimarrà qui quindi libero di accettare la pre­stazione del terzo nonostante l’opposizione del debitore, ove ritenuto più opportuno.

Di fatto, l’adempimento del terzo avviene nell’ambito di un accordo con il debitore. Ma può anche avvenire che si adempia per spirito di liberalità verso il debitore (es. il genitore che paga il debito del figlio), o per surrogarsi nei diritti dello stesso, o per altri motivi ancora (es. il creditore di un impresa in difficoltà per evitarne il fallimento).

Rimane comunque in facoltà del terzo che ha adempiuto la pre­stazione in luogo del debitore, la pos­sibilità di recuperare quanto pagato con l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.).

Ovviamente, tale azione non sarĂ  esperibile nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per spirito di liberalitĂ 

27 maggio 2009

Come aprire la partita IVA

La Partita IVA è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini impositivi.

Il numero di partita IVA è rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA (DPR 404/01). Può essere aperta in modo telematico anche da un intermediario abilitato al servizio Entratel o dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Come già detto, il codice della partita IVA è formato da 11 caratteri numerici di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progres­sivo, i succes­sivi 3 individuano la provincia dove ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo attribuisce, l’ultimo è un carattere di controllo.

Il numero di partita IVA assegnato al contribuente, a partire dal 1 dicembre 2001, ha validità su tutto il territorio nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l’attività.

QUALI SONO LE PROCEDURE PER APRIRLA?
Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli pre­disposti per denunciare l’inizio attività (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 novembre 2002).

Quello pre­visto per i liberi profes­sionisti è il Mod. AA9/7.

Questo  modello, con le relative istruzioni di compilazione, si può pre­levare gratuitamente dal sito dell’Agenzia nella sezione “Modulistica — Altri modelli”, oppure cliccando qui

Tale modello compilato può essere pre­sentato con una delle seguenti modalità:

  1. pre­sentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L’ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della ces­sazione dell’attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
  2. invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le dichiarazioni si considerano pre­sentate nel giorno in cui sono spedite;
  3. invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano pre­sentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La prova della pre­sentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia, che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. Il lavoratore può optare tra diversi regimi contabili dal più semplice (forfettario, adatto a chi inizia un’attività e pre­sume un volume d’affari molto basso) al più complesso (contabilità ordinaria) e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è un’ottima fonte di informazioni in merito al regime fiscale più adatto alla propria situazione profes­sionale, o più in generale è pos­sibile chiedere un parere al proprio Consulente di fiducia.

Inoltre è pos­sibile ricevere tutte le informazioni e gli approfondimenti sulle variazioni dati richiedente, la chiusura della P.IVA, le agevolazioni contabili  e l’eventuale supporto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell’assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.

26 maggio 2009

Perchè una polizza assicurativa sul mutuo?

All’accensione di un mutuo casa, solitamente una banca o un istituto di credito pos­sono imporre da contratto che vengano stipulate alcune polizze assicurative di vario genere. Tali assicurazioni pos­sono riguardare l’immobile per cui si sta richiedendo il mutuo o la tutela delle persone fisiche coinvolte nelle operazioni.

Un’assicurazione in ambito mutui è una forma ulteriore di garanzia che la banca richiede nell’eventualità che intervengano cause di forza maggiore a mettere in pericolo il denaro dato in pre­stito al mutuatario.

Quali sono le principali polizze assicurative che una banca può voler richiedere?

Tra le più richieste polizze assicurative che un istituto di credito bancario richiede solitamente quando viene stipulato un contratto di mutuo, troviamo la polizza sull’immobile interes­sato, o polizza incendio. Tale polizza è molto importante e in caso di mancato pagamento, da parte del mutuatario, del pre­mio annuale di assicurazione, la banca viene immediatamente informata su tale inadempienza come da contratto. Al verificarsi di tale eventualità la banca stessa provvede al pagamento del pre­mio in prima persona, onde evitare che la copertura assicurativa decada per mancato pagamento, per poi rivalersi succes­sivamente sul mutuatario.

Alcune banche pre­tendono, proprio a tal proposito, che la copertura assicurativa venga corrisposta in un’unica soluzione, costo sicuramente rilevante specie per i mutui particolarmente lunghi, onde evitare gli inconvenienti dovuti ad un mancato pagamento del pre­mio della polizza durante la durata del finanziamento.

Tra le altre polizze assicurative che pos­sono accompagnare il rilascio di un mutuo, vi è la polizza vita, o la polizza di invalidità permanente che pre­vedono solitamente, al verificarsi delle condizioni per cui si sta richiedendo tale assicurazione, che la compagnia di assicurazione invii gli indennizzi direttamente alla banca e che la stessa provveda succes­sivamente ad estinguere il debito residuo del mutuo o quanto meno a ridurlo. Nell’eventualità che l’indennizzo ecceda il debito residuo, la parte rimanente viene corrisposta al mutuatario, in caso di invalidità permanente, ai familiari o eventuali beneficiari posti sul contratto in caso di decesso dell’interessato.

Un’altra polizza assicurativa che può essere richiesta da una banca o da un istituto di credito è la polizza per la perdita del posto di lavoro, perdita dell’impiego, o per l’invalidità temporanea. Tale copertura assicurativa pre­vede un indennizzo risarcitorio direttamente proporzionale al periodo di persistenza dell’infortunio o del periodo di inattività lavorativa. La compagnia di assicurazioni risarcirà in quel caso la banca ed eventuali differenze per eccesso o difetto verranno regolate direttamente con il mutuatario.

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