15 luglio 2011

Nuovi luoghi di lavoro

Stanchi dei soliti uffici sommersi nelle nostre caotiche cittĂ ?

Vi proponiamo il nuovo ufficio nei boschi realizzato dagli architetti Jose Selgas e Lucia Cano a Madrid.

E’ un’architettura completamente immersa nella natura che non disturba né per forma, né per colori, né per materiali utilizzati, come se fosse parte integrante dello stesso bosco. Si tratta di un lungo ufficio a forma di tunnel disteso su una piccola radura di alberi a foglia caduca, coperto da una finestra in plastica acrilica trasparente molto sottile, appena 20 millimetri. La luce entra in modo splendido e naturale, quasi senza mediazioni: l’ombra è garantita da un muro opaco, spesso 11 centimetri e realizzato con strati di poliestere e fibra di vetro.

Questo materiale, oltre a dare isolamento, dà colore all’ufficio. Le tinte interne degli arredi sono sul bianco e sul giallo per non discostarsi troppo dalle tinte naturali degli alberi e della luce. Lo studio a monte del progetto ha riguardato l’orografia del terreno, la misurazione della vegetazione per individuarne i rapporti tra altezza ed ingombro. La difficoltà della realizzazione è stata sia per lo studio dei materiali “ecologici” sia per la ricerca di nuove tecnologie: basti pensare che la curvatura del tetto è la stessa prodotta per i treni tedeschi.

La temperatura interna resta sempre fresca grazie ad un sistema di puleggie collegate ad una delle estremità dell’ufficio, che abbassa e alza una lastra di vetroresina che funziona come un enorme ventaglio a mano che pompa aria. Un posto con poche distrazioni ma sicuramente ricco di ispirazioni. Un ufficio del futuro ma anche un ritorno alla natura, al silenzio, alla concentrazione. Le nuove architetture cercano sempre più di integrarsi con il paesaggio ormai troppo spesso deturpato dalle recenti realizzazioni architettoniche selvagge.

Questo ci fa sperare in un futuro dell’architettura più “pulita” e in piena armonia con la natura.

     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

13 luglio 2011

Nuovi affiliati Toscano : intervista al punto affiliato Rossano (CS)

 Sig. Pisano, con l’apertura di questa agenzia lei è entrato nel mondo Toscano. Cosa l’ha spinta a questa scelta e quali peculiarità della nostra Azienda l’hanno portata ad aprire un’agenzia con il nostro marchio?

L’evoluzione avutasi nel mercato del lavoro negli ultimi due anni, che ha portato a profondi mutamenti sia di prospettive sia di scelta, mi ha spinto a riflettere e nello stesso tempo a reagire in modo costruttivo ed imprenditoriale su come potersi realizzare oggi. Da qui la scelta di intraprendere un’attività profes­sionale autonoma che potesse coniugare un lavoro dinamico, autonomo ed allo stesso tempo economicamente soddisfacente. Su questi pre­supposti ho cercato di trovare un settore ed un marchio che potesse fare la differenza in questo contesto. Queste caratteristiche le ho riscontrate nell’azienda toscano, oggi più che mai attiva e dinamica anche sul fronte della visibilità mediatica, con spot pubblicitari sui principali palinsesti televisivi nazionali.

 

Sig. Accroglianò, che tipo di mercato immobiliare esiste nella cittadina di Rossano e quali sono le tipologie abitative più richieste?

 Rossano Calabro è una cittadina posta nella piana di Sibari ai piedi della Sila e a soli due Km. dal bellis­simo mare Ionio , che nell’ ultimo trentennio ha avuto uno sviluppo urbanistico e turistico notevole, divenendo un punto di riferimento anche per tutti i paesi limitrofi. Questo ha influito notevolmente sul mercato immobiliare in quanto i criteri adottati nello sviluppo urbanistico avuto, hanno portato dei notevoli benefici sia sul mercato immobiliare residenziale e sia su quello turistico. Il mercato immobiliare locale è caratterizzato da una domanda di immobili dai 100 a 150 mq per le unità abitative residenziali, e metrature dai 70 ai 100mq per le unità abitative di tipo turistico, privilegiando in entrambi i casi immobili di nuova costruzione.

8 luglio 2011

Valutare... prima di acquistare

Comprare un immobile da ristrutturare potrebbe essere  vantaggioso, attenti però ad annunci troppo allettanti e prezzi  d’occasione.. spesso sono proprio quelli a trarci in trappola, rivelandosi alla fine le opportunità meno  convenienti.

In questo post vogliamo darvi delle dritte affinché pos­siate fare il giusto investimento, facendo emergere quei dettagli da valutare con cautela prima di firmare qualsiasi compromesso d’acquisto.

La prima cosa da fare è affidarsi ad un tecnico sin dalle prime visite al nuovo appartamento, solo lui saprà dirvi quali ulteriori investimenti siano neces­sari per rimetterlo a posto  e se sono pre­senti seri danni strutturali e quindi l’affare non è più conveniente.

I costi di ristrutturazioni sono troppo variabili per poter fare una stima sintetica, ma sicuramente è bene concentrare l’attenzione su alcuni dettagli in particolare : impianti, infissi, bagni, pavimenti e pareti.

Per quanto riguarda gli impianti devono essere adeguati alle condizioni di sicurezza pre­viste dalla legge 46 del 1990. Se l’impianto elettrico non ha la messa a terra, ma esiste quella condominiale, la messa in sicurezza non è una spesa altissima.

Se i fili sono esterni, invece, occorrerà metterli sotto traccia, questo comporterà una spesa molto più alta. La questione diventa più delicata con l’impianto di riscaldamento: le abitazioni dotate di caldaia termo autonoma sono più apprezzate sul mercato, anche se i maggior rischi di incidenti provengono proprio dagli apparecchi individuali non a norma.

Se, per esempio, la canna che utilizza la caldaia per lo sfogo dei fumi è condivisa con altri appartamenti dello stabile, essa può essere fuori regola e il nuovo proprietario può trovarsi costretto a costruire una nuova canna fumaria, cosa sempre costosis­sima e talvolta impos­sibile. Stranamente risulta più sicuro l’impianto centralizzato, perché affidato alla cura di una ditta che è responsabile del mal­funzionamento o degli incidenti.
Inoltre, è pos­sibile far approvare in condominio la “contabilizzazione” dell’impianto: la caldaia resta unica ma in ciascun appartamento è pos­sibile spegnere i caloriferi o regolare la temperatura.

continua...

5 luglio 2011

La casa per la famiglia che cresce

L’immobile di cui proponiamo l’intervento di ristrutturazione è un appartamento di circa 100 mq posto al 6° piano di un edificio anni ’60 in zona Eur.

Sebbene l’appartamento pre­senti un taglio medio-grande, con soggiorno e tre camere da letto, l’impianto distributivo, caratterizzato da un ingresso stretto, lungo e buio e da un corridoio a T che porta alle stanze, è poco adatto alla giovane coppia che ci andrà ad abitare.

Inoltre la pre­senza di un unico bagno, non si accorda con il nucleo familiare che la casa può accogliere. Come primo passo abbiamo aperto la zona soggiorno-pranzo sull’ingresso ed eliminato il corridoio che dalla cucina portava alle stanze. In questa maniera è stato pos­sibile ridurre la lunghezza dell’ingresso, senza rinunciare ad uno degli armadi a muro pre­senti, che è diventato un comodo armadio cappotti e riuscendo a realizzare un simpatico angolo bar o snack, che fa da filtro tra la cucina e il soggiorno. Inoltre, appena entrati nell’appartamento, si avrà subito la percezione della luce che filtra dalla porta-finestra che in fondo al salone da sul terrazzo.

Un’unica porta scorrevole nella zona soggiorno conduce alla zona notte, dove sono state mantenute le tre camere da letto. In quella padronale è stato pos­sibile ricavare una comoda cabina armadio, mentre la più grande delle rimanenti è stata ridotta per poter ricavare dal bagno esistente due servizi completi e indipendenti.

La terza stanza, con la sua porta d’accesso in asse con la porta scorrevole del soggiorno, potrà essere utilizzata come studio, finché l’allargarsi della famiglia non ne reclami l’uso a camera da letto. Un parquet uguale in tutta casa, posato a tolda di nave, che va a sostituire le monocotture anni ’60 diverse in ogni stanza, contribuisce a creare un ambiente unico, soprattutto nella zona giorno, contrastando la pre­senza di alcuni pilastri strutturali e di una trave, ora parzialmente coperta dal contro­soffitto sulla zona bar.

 

1 luglio 2011

Usucapione di beni ereditari

La questione che ci accingiamo a discutere riguarda l’usucapione. Per chiarezza dei nostri lettori, diciamo subiamo che l’usucapione è un modo di acquistare la proprietà di beni, siano essi mobili o immobili, o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, a seguito del pos­sesso pacifico, non violento ed ininterrotto degli stessi per un periodo di tempo determinato dalla legge.

Per esperienza oramai assodata è pos­sibile affermare che l’usucapione risponde all’esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni, in pre­senza di una situazione di fatto ormai consolidata, quale è il pos­sesso di un bene protratto per un certo tempo.

Precisiamo che l’acquisto del diritto si produce automaticamente per legge ma ciò nonostante l’usucapiente potrebbe avere interesse a formalizzarlo; a tal fine dovrà esperire un’azione giudiziale che gli permetta di ottenere una sentenza dichiarativa dell’avvenuto usucapione.

A questo punto sebbene succinta la pre­messa riteniamo comunque di poter dare corso alla discus­sione affrontando il quesito posto da un nostro lettore: “.. se un bene pos­seduto per tanto tempo dal de cuius debba essere indicato nella dichiarazione di succes­sione..”e principalmente “..se l’iscrizione di ipoteca formalizzata   trascrizione della sentenza di accertamento dell’usucapione possa vanificare le aspettative ereditarie”.

Senza dilungarci troppo sulla prima parte del quesito diamo per corretta l’indicazione nella dichiarazione di succes­sione di un immobile pervenuto al de cuius per usucapione, anche in assenza di una sentenza di accertamento.

continua...

24 giugno 2011

Quotazioni OMI..a portata di mano: maggiore trasparenza dell’informazione economica del mercato immobiliare

Se ti trovi in una zona in cui ti piacerebbe vivere o comprare casa e vuoi conoscere il prezzo degli immobili nei dintorni, te lo dice il tuo smartphone!

Un altro passo avanti è stato fatto nel processo di informatizzazione dei servizi immobiliari: Sogei,  società che si occupa di supporto tecnologico alla Pubblica Amministrazione, ha sviluppato una nuova applicazione dell’agenzia del territorio, grazie alla quale si potranno consultare le quotazioni immobiliari rilevate dall OMI (Osservatorio del Mercato immobiliare).

Il servizio di consultazione, già disponibile sul sito www.agenziaterritorio.gov.it, da qualche giorno ha fatto il suo ingresso anche nel settore mobile, quindi l’utente che sia un operatore del Real estate o un semplice cittadino, potrà fruire dell’applicazione gratuitamente, tramite i più diffusi smartphone, attraverso un interfaccia cartografica e localizzazione satellitare via GPS . Grazie al GPS del dispositivo mobile, sarà pos­sibile individuare la posizione dell’utente proponendo sullo schermo la rappresentazione cartografica viaria della posizione rilevata, con sovrapposto il poligono rappresentativo della Zona OMI di riferimento.

Per accedere al servizio OMI Mobile è neces­sario impostare sul telefonino l’indirizzo: http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php.

Da qui  inserendo il nome del comune, o una particolare zona da analizzare e la tipologia di uso dell’immobile (residenziale, commerciale, terziaria etc.) apparirà, all’interno di una tabella con i vari dettagli , il valore dell’ immobile (prezzo di vendita o locazione al mq) grazie alle quotazioni immobiliari disponibili sul sito dell’agenzia del territorio.

 Potrete trovare la Guida al servizio di consultazione delle quotazioni OMI sul sito dell Agenzia del territorio

21 giugno 2011

Il quadrato magico!

Nell’appartamento di cui descriviamo l’intervento, su pianta quadrata, salta agli occhi nell’ante operam una impostazione degli spazi che non è più attuale: tutti gli ambienti si aprono su un unico ingresso/disimpegno e l’unico bagno ha una geometria che non permette una buona distribuzione dei sanitari. Senza soffermarci sui materiali vogliamo qui dare qualche suggerimento su come è pos­sibile valorizzare una casa ottimizzando gli spazi in modo da separare completamente la zona notte dalla zona giorno e ricavare un secondo bagno. Nel caso specifico di questo immobile in cemento armato gli ambienti sono separati da tramezzi che pos­sono essere demoliti senza compromettere la stabilità della struttura; va comunque sempre tenuto conto della posizione degli scarichi per ridistribuire gli ambienti. La zona giorno è stata riorganizzata in pros­simità dell’ingresso spostando la posizione della cucina che potrà essere collegata al living aprendo la parete scorrevole in cristallo. Nel soggiorno si propone di creare una zona soppalcata che possa ospitare uno scrittoio e una libreria con affaccio sul soggiorno quasi come in un loft; è ovvio che per un’operazione di questo tipo si dovrà tener conto dell’altezza dell’appartamento. Accedendo alla zona notte ci troviamo in un disimpegno che avrà anche funzione contenitiva con un armadio a muro e delle mensole/scarpiera/portaoggetti. La camera da letto padronale potrà usufruire di una zona cabina armadio e di un bagno con accesso privato in cui si potrà pre­vedere una doccia. Nel bagno principale, che è stato allargato per permettere l’alloggio di una vasca sotto alla finestra, si è creata la pos­sibilità di un doppio lavabo e di uno spazio per la lavatrice appositamente attrezzato con mensole e inserito in un mobile in sintonia con il contenitore sotto lavabo … oppure potrebbe essere lasciato a vista come nel caso della foto di un bagno appena realizzato dalle nostre maestranze.

 

17 giugno 2011

Delibera condominiale

Rispondiamo ad un lettore che ci chiede informazioni circa la validità di una delibera condominiale nella quale non sono indicati i nomi dei votanti. La Suprema Corte di Cassazione si è interes­sata della questione in più occasioni, ed in particolare risulta particolarmente interes­sante ed esaustiva la pronuncia della Cassazione, sez. II,del 29 gennaio 1999, n. 810, che così stabilisce:”In tema di condominio degli edifici, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dis­senzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso.

Tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza pre­scritta dall’art. 1136, commi 2, 3 e 4 c.c., ai fini della validità dell’approvazione delle deliberazioni con riferimento all’elemento reale (quota proporzionale dell’edificio espressa in millesimi). Inoltre, essendo il potere di impugnazione riservato ai condomini dis­senzienti (oltre che agli assenti), è neces­sario indicare fin dal momento della espres­sione del voto i partecipanti al condominio legittimati ad impugnare la deliberazione. Nè mancano altre ragioni per le quali si rende neces­saria la identificazione dei condomini consenzienti e di quelli dis­senzienti, soprattutto ove si consideri l’interesse dei partecipanti a valutare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi. Dalla non conformità a legge della omis­sione della indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e di quelli contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio e della riproduzione di tali elementi nel relativo verbale discende la esclusione della pre­sunzione di validità della delibera assembleare priva di quegli elementi, indispensabili ai fini della verifica della legittima approvazione della delibera stessa, e la cui non veridicità costituisce oggetto dell’onere probatorio del condomino legittimato ad impugnarla”.

Dalla suddetta pronuncia pos­siamo dedurre quindi che, seppur la legge si limita a stabilire unicamente che le delibere dell’assemblea debbano essere approvate con le maggioranze pre­viste dall’art. 1136 c.c., senza quindi l’obbligo di indicare il nominativo dei partecipanti ed il valore della loro proprietà in millesimi, detti incombenti si rendono neces­sari per una serie di motivi e quindi l’omissione rende annullabile la delibera su impugnazione dei dis­senzienti (oltre che dagli assenti). continua...