Decorso del tempo e conclusione dell’affare
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali, Varie
Nessun commento
Può accadere che le parti concludano l’affare a distanza di molto tempo dalla cesÂsazione dell’incarico conferito all’agenzia. In tal caso, la provvigione è dovuta o meno?
Di per sé, l’intervallo di tempo decorso tra la stipula della vendita e l’inizio delle trattative (tramite l’agenzia) non è circostanza idonea ad escludere che l’attività del mediatore possa ritenersi determinante per la conclusione dell’affare.
In questo senso, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che il mediatore avesse diritto alla provvigione nella fattispecie in cui egli aveva messo in contatto un venditore con un potenziale acquirente, ma l’affare si era concluso non subito, per l’emersione di alcuni problemi debitori del venditore, ma solo dopo due anni, dopo la soluzione di tali problemi.
I giudici hanno ritenuto che, in tale ipotesi, il processo di formazione della volontĂ dei contraenti, anche se protratto nel tempo, è stato in ogni caso determinato dal preÂcedente intervento del mediatore.
Naturalmente non sempre è così. OccorrerĂ avere riguardo,pertanto,alle circostanze concrete del caso,dal momento che l’agenzia potrĂ preÂtendere la provvigione solo qualora susÂsista, effettivamente, una sostanziale identitĂ tra l’affare concluso dalle parti e quello che ha formato oggetto dell’attivitĂ svolta dal mediatore.
Si tratta di un indagine di fatto che può preÂsentare variabili difficoltĂ , soprattutto nelle ipotesi in cui l’affare venga concluso dalle parti con uno schema giuridico diverso (es., cesÂsione di quote di una societĂ veicolo dell’immobile) da quello originariamente proposto dal mediatore (es., semplice vendita).
Il balcone e le tende da sole nel condominio
Scritto da: Giandomenico in Approfondimenti legali, Varie
Nessun commento
Sarà sicuramente capitato ad ognuno di noi vedere sporgere dai balconi tende da sole.
Ma quanti di noi si sono chiesti se per installare una tenda direttamente nella soletta del balcone sovrastante sia necesÂsario il consenso del proprietario di tale balcone?
Un nostro lettore ci riferisce di non aver mai dato tale consenso e trovandosi oggi con il balcone danneggiato ci pone la questione su chi debba essere ritenuto responsabile dei danni. Sulla questione del consenso la Suprema Corte di Cassazione, dopo anni di incertezze, ha concluso ritenendo che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non possa agganciare le tende alla soletta del balcone “aggettante” sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell’appartamento sovrastante (Cass. Civile n. 14576/2004; n. 15913/2007; n. 218/2011).
A tale decisione la Corte è giunta dopo aver escluso che un balcone aggettante (e non incasÂsato) possa ritenersi di proprietĂ comune bensì di proprietĂ del condomino dell’appartamento dal quale protende. Nelle preÂcedenti decisioni giurisprudenziali veniva fatto indebito richiamo alla preÂsunzione di comunione riportata nell’art. 1125 c.c. per la quale viene disposta la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione in parti eguali tra i proprietari dei due piani.
Sembra l’occasione di ricordare che la c.d. preÂsunzione di “condominialità ” di cui all’art. 1117 c.c. si basa sul carattere strumentale ed accesÂsorio dei beni ivi elencati rispetto alle unitĂ immobiliari di proprietĂ esclusiva dei condomini. Pertanto il balcone aggettante non può ritenersi parte comune in quanto sporgendo dalla facciata dell’edificio costituisce solo un prolungamento dell’appartamento e non funge da copertura dell’edificio nĂ© svolge una funzione di sostegno. Ha dunque ragione il nostro lettore a voler intraprendere azione contro il condomino dell’appartamento sottostante per la valutazione dei danni.
Ma ciò detto non basta a chiarire la questione. Infatti proseguendo nella discusÂsione si potrebbe addirittura giungere ad una differente conclusione quale una corresponsabilitĂ per i danni cagionati. continua...
Come un Chiostro in Ufficio
Scritto da: Luca in Architettura e ristrutturazioni, Varie
Nessun commento
 L’idea progettuale e’ quella di uniformare il corpo ad un piano con il locale retrostante caratterizzato da archi e volte a vela. Questo preÂvede il rinforzo della struttura del corpo ad un piano con la realizzazione di archi con funzione statica in pietra creando una uniformitĂ sia visiva che tipologica.
Gli archi, che si realizzeranno a ridosso della muratura esistente, andranno ad uniformare e plasmare lo spazio creando una sorta di chiostro composto da quattro ambienti planimetricamente regolari. In ognuno di questi ambienti, caratterizzati da soffitto piano, e’ preÂvisto l’inserimento di volte a vela su pianta rettangolare in cartongesso sospese, per mezzo di tiranti e tenditori di acciaio, e retro illuminate in modo da ottenere fasci di luce indiretta diffusa lungo le pareti e gli archi perimetrali.
La suddivisione degli ambienti lavorativi e’ pensata con grandi pareti vetrate apribili all’occorrenza di incombenti esigenze lavorative (conferenze — meeting ecc. ecc.); al piano interrato verranno realizzati due bagni distinti per sesso e verrà realizzata una scala del tipo a chiocciola su pianta quadrata per il collegamento con il piano terra del locale; questo solaio tra il primo e il secondo piano dovrà essere demolito e ricostruito sia per esigenze statiche che per consentire le operazioni di scavo e pulizia; esso potrà essere ricostruito sia in latero-cemento alleggerito che con una struttura in acciaio e vetro auto portante.
Il locale a pianta rettangolare ubicato nella parte posteriore (che oggi risulta separato per mezzo di un arco tamponato) verrà reso fruibile mediante la riapertura dell’arco stesso; inoltre, nella muratura di alcuni ambienti, saranno individuate e realizzate delle nicchie.
Il fine del pensiero progettuale e delle scelte architettoniche è quello di liberarlo, ridonando lustro e carattere ad un locale di estremo fascino e bellezza, sia per la sua memoria storica intrinseca che per le vicisÂsitudini storiche che, nei decenni trascorsi, hanno portato ad un organismo edilizio e tipologico anomalo, diverso e strozzato da aggiunte murarie di rinforzo strutturale disomogenee e precarie.
Questa e’ l’idea!      Â
Â
Â
Â
Â
Â
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Fotovoltaico: arrivano le Nanoantenne
Scritto da: Ileana in Architettura Green, Varie
Nessun commento
I ricercatori dell’Idaho National Laboratory, insieme con i partner in Microcontinuum Inc. (Cambridge, MA) e Patrick Pinhero dell’Università di Missouri, stanno sviluppando un nuovo modo per raccogliere l’energia dal sole con una tecnologia che potrebbe trarre energia anche al tramontato.
Patrick Pinhero e il suo team, sostengono di aver inventato un dispositivo che può sfruttare l’energia solare in modo molto più efficiente rispetto ad un pannello solare tradizionale.
Infatti, il piĂą grande difetto dei pannelli fotovoltaici odierni, è che posÂsono raccogliere solamente una frazione della luce solare disponibile, circa il 20%. Il gruppo preÂvede, invece, che nel giro di 5 anni potrĂ essere messa a punto una nuova generazione di pannelli solari in grado di catturare il 90% della luce solare.
Il dispositivo si basa sull’utilizzo di uno speciale foglio sottile modellabile composto da piccole antenne, denominate Nanoantenne, che raccolgono energia solare anche dalle regioni dello spettro vicine all’infrarosso. Ogni nanoantenna è ampia come 1/25 del diametro di un capello umano, perciò può catturare l’ energia sia dalla luce solare, sia dal calore della terra, con maggiore efficienza rispetto alle celle solari tradizionali.
Esse funzionano come una qualunque altra antenna, in grado di assorbire l’energia elettromagnetica trasmessa nello spazio, come anche quelle comuni per la ricezione delle onde radio sono solamente molto piĂą piccole. Possono essere stampate su materiali sottili e flesÂsibili come il polietilene, una plastica che è comunemente usata per sacchetti e involucri di plastica, ciò renderĂ posÂsibile la loro applicazione su impianti giĂ esistenti per incrementarne l’efficienza produttiva, in piĂą, trattandosi di tecnologia a film sottile, si potrĂ utilizzare per alimentare le automobili, ma anche per usi piĂą piccoli tipo carica batterie.
La nuova tecnologia in esame, richiede ancora degli anni per essere ottimizzata, ma appare molto promettente.
Innanzi tutto andrebbe a risolvere il duplice problema dei sistemi adottati attualmente:
• Difficoltà di convertire tutta la luce in elettricit�
• Riescono a catturare solo una piccola banda delle lunghezze d’onda della luce del sole che irradia la terra
In piĂą, tra i potenziali vantaggi c è sicuramente da dire, che sarebbe un dispositivo accesÂsibile a tutti, in quanto si tratta di un pacchetto veramente economico visto che i materiali che utilizza non sono assolutamente rari e costosi
Continua la campagna pubblicitaria Toscano
Scritto da: Mauro in Marketing, web e social media, Varie
Nessun commento
Ecco un’altra settimana di spot che saranno in onda nei programmi più importanti e seguiti delle 3 reti Rai!
Per tutta questa settimana, infatti, il nostro spot sarà posizionato nei break pubblicitari dei programmi più importanti e seguiti di RAI1, RAI2 e RAI3, vale a dire negli spazi “NEWS” e “PRIME TIME”.
Ad esempio ogni sera appena prima dei 3 telegiornali (TG3 delle 19.30, TG1 delle 20.00, TG2 delle 20.30), e poi nei film, nelle fiction di successo e negli intrattenimenti di prima serata, nelle trasmisÂsioni di approfondimento giornalistico (Report, Anno Zero, Ballarò, Chi l’ha Visto, ecc), nella Finale di Champions League Barcellona — Manchester United in onda Sabato 28, e così via.
Buona visione… e continuate a seguirci!
Acquisto in comunione e trascrizione
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali, Varie
Nessun commento
Quando entrambi i coniugi in regime di comunione legale intervengono in atto al fine di preÂstare il consenso congiunto all’acquisto, la trascrizione dell’atto viene effettuata a favore di ognuno di essi. Laddove in atto intervenga solo uno dei coniugi, la situazione sarebbe invece diversa.
In tal caso, pur determinandosi ex lege un acquisto in comune da parte dei coniugi, la trascrizione dell’atto di acquisto a titolo oneroso di un immobile, sottoscritto da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, verrebbe eseguita a favore del solo coniuge contraente.
Tale situazione comporterebbe quindi la necesÂsitĂ , nel momento in cui il bene acquistato dal solo coniuge e trascritto in suo favore fosse oggetto di succesÂsiva vendita,di accertare non solo la provenienza del bene, ma anche il regime patrimoniale dei coniugi.
Se il venditore fosse coniugato, e non risultasse dall’atto di matrimonio la convenzione di deroga al regime di comunione legale dei beni, al contratto di compravendita dovrebbe partecipare anche l’altro coniuge che non fu acquirente per la preÂstazione del necesÂsario consenso,e ciò anche in mancanza di trascrizione in suo favore dell’atto di provenienza.
In difetto, l’atto, riguardando beni immobili, sarebbe annullabile come da espressa preÂvisione di legge (art. 184 c.c.).
L’azione di annullamento può essere proposta dal coniuge non intervenuto entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data della sua trascrizione.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nuove semplificazioni in edilizia: dalla DIA alla SCIA
Scritto da: Ileana in Varie
Nessun commento
Â
L’Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione con una nota ha chiarito che la SCIA, acronimo che sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività , introdotta dalla legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha sostituito completamente la DIA – Denuncia di Inizio Attività .
La scia promette di velocizzare le procedure per i lavori di casa: innanzitutto sarĂ posÂsibile iniziare lo stesso giorno della segnalazione da parte dell’interessato all’amministrazione preÂposta, senza attendere i 30 giorni preÂvisti dalla dia, anche se ci si riserva comunque la posÂsibilitĂ di effettuare verifiche in corso d’opera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietĂ preÂvisti, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati,  dalle dichiarazioni di conformitĂ rilasciate dall’Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necesÂsari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, in caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori e  applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Trascorso tale termine vale la regola del silenzio–assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
Sono soggetti a Scia tutti quei lavori di:
- restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli elementi accesÂsori e degli impianti necesÂsari per l’utilizzo dell’immobile;
- ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;
-   varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su paraÂmetri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le preÂscrizioni del permesso di costruire.
E’ primavera: come pensate di far fiorire il vostro appartamento?
Scritto da: Ileana in Arredamento, Varie
Nessun commento
Â
Imperativo della nuova stagione sarĂ quello di rinnovare casa! Per realizzare degli ambienti originali non è necesÂsario essere dei designer, basta solo tanta creativitĂ per sfruttare al meglio piccoli ambienti anche con oggetti che a prima vista non sarebbero fatti per arredare, e azzeccare un giusto abbinamento cromatico può davvero fare la differenza.
Che sia chiaro, scuro, brillante, tenue o vivace..il vero protagonista del momento è il colore,l’unico elemento in grado di rendere la nostra casa informale e attraverso il quale riusciamo ad esprimere la nostra personalità e soprattutto in grado di influenzare, seppur in maniera sottile, il nostro umore!
I colori caldi sono piĂą positivi e vitali: il rosso ad esempio è un colore eccitante, mentre il giallo è stimolante. Per chi preÂferisce un tono neutro sceglie il grigio oppure il beige accompagnato dal marrone, che lega a se sensazioni di sicurezza e di soliditĂ .
Anche i colori freddi giocano un ruolo importante sulle nostre emozioni: l’azzurro è molto rilasÂsante, mentre il viola favorisce la meditazione e l’ispirazione.
La scelta del colore è importantisÂsima, perchĂ© non solo contribuisce a rendere la nostra dimora piĂą accogliente, ma soprattutto è in grado di far percepire in maniera differente volumi e proporzione, aiutandoci quindi a minimizzare i piccoli difetti.
Se volete dare un look fresco alla vostra casa, perché non optare per i nuovi parquet dalle tinte calde e trendy?Oppure..che ne dite dei nuovi frigoriferi e lavatrici in tinte neon, pop e fluo?e..un bel cactus verde acido appendiabiti?
Per far sbocciare la magia della natura in casa, a costi contenuti, posÂsiamo optare per soluzioni piĂą alla portata di tutti: alternate i colori dei divani e delle poltrone con quelli della tappezzeria, oppure abbinate alle sedute in tonalitĂ acide dei cuscini con fantasie diverse. Per creare un atmosfera frizzante osiamo con i contrasti cromatici, dettagli floreali, pitture dai colori sgargianti e tanto tanto verde e natura!
Abbiamo cercato in questo post di darvi piccoli consigli, non dimenticate che l’arredamento di una casa deve essere il risultato della vostra personalitĂ , solo cosi l’ambiente familiare vi permetterĂ di rilasÂsarvi e di stare bene.
E allora..cosa proponete per il vostro appartamento versione “bella stagione”?





