13 giugno 2011

Decorso del tempo e conclusione dell’affare

Può accadere che le parti concludano l’affare a distanza di molto tempo dalla ces­sazione dell’incarico conferito all’agenzia. In tal caso, la provvigione è dovuta o meno?

Di per sé, l’intervallo di tempo decorso tra la stipula della vendita e l’inizio delle trattative (tramite l’agenzia) non è circostanza idonea ad escludere che l’attività del mediatore possa ritenersi determinante per la conclusione dell’affare.

In questo senso, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che il mediatore avesse diritto alla provvigione nella fattispecie in cui egli aveva messo in contatto un venditore con un potenziale acquirente, ma l’affare si era concluso non subito, per l’emersione di alcuni problemi debitori del venditore, ma solo dopo due anni, dopo la soluzione di tali problemi.

I giudici hanno ritenuto che, in tale ipotesi, il processo di formazione della volontà dei contraenti, anche se protratto nel tempo, è stato in ogni caso determinato dal pre­cedente intervento del mediatore.

Naturalmente non sempre è così. Occorrerà avere riguardo,pertanto,alle circostanze concrete del caso,dal momento che l’agenzia potrà pre­tendere la provvigione solo qualora sus­sista, effettivamente, una sostanziale identità tra l’affare concluso dalle parti e quello che ha formato oggetto dell’attività svolta dal mediatore.

Si tratta di un indagine di fatto che può pre­sentare variabili difficoltà, soprattutto nelle ipotesi in cui l’affare venga concluso dalle parti con uno schema giuridico diverso (es., ces­sione di quote di una società veicolo dell’immobile) da quello originariamente proposto dal mediatore (es., semplice vendita).

3 giugno 2011

Il balcone e le tende da sole nel condominio

Sarà sicuramente capitato ad ognuno di noi vedere sporgere dai balconi tende da sole.

Ma quanti di noi si sono chiesti se per installare una tenda direttamente nella soletta del balcone sovrastante sia neces­sario il consenso del proprietario di tale balcone?

Un nostro lettore ci riferisce di non aver mai dato tale consenso e trovandosi oggi con il balcone danneggiato ci pone la questione su chi debba essere ritenuto responsabile dei danni. Sulla questione del consenso la Suprema Corte di Cassazione, dopo anni di incertezze, ha concluso ritenendo che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non possa agganciare le tende alla soletta del balcone “aggettante” sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell’appartamento sovrastante (Cass. Civile n. 14576/2004; n. 15913/2007; n. 218/2011).

A tale decisione la Corte è giunta dopo aver escluso che un balcone aggettante (e non incas­sato) possa ritenersi di proprietà comune bensì di proprietà del condomino dell’appartamento dal quale protende. Nelle pre­cedenti decisioni giurisprudenziali veniva fatto indebito richiamo alla pre­sunzione di comunione riportata nell’art. 1125 c.c. per la quale viene disposta la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione in parti eguali tra i proprietari dei due piani.

Sembra l’occasione di ricordare che la c.d. pre­sunzione di “condominialità” di cui all’art. 1117 c.c. si basa sul carattere strumentale ed acces­sorio dei beni ivi elencati rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini. Pertanto il balcone aggettante non può ritenersi parte comune in quanto sporgendo dalla facciata dell’edificio costituisce solo un prolungamento dell’appartamento e non funge da copertura dell’edificio né svolge una funzione di sostegno. Ha dunque ragione il nostro lettore a voler intraprendere azione contro il condomino dell’appartamento sottostante per la valutazione dei danni.

Ma ciò detto non basta a chiarire la questione. Infatti proseguendo nella discus­sione si potrebbe addirittura giungere ad una differente conclusione quale una corresponsabilità per i danni cagionati. continua...

1 giugno 2011

Come un Chiostro in Ufficio

 L’idea progettuale e’ quella di uniformare il corpo ad un piano con il locale retrostante caratterizzato da archi e volte a vela. Questo pre­vede il rinforzo della struttura del corpo ad un piano con la realizzazione di archi con funzione statica in pietra creando una uniformità sia visiva che tipologica.

Gli archi, che si realizzeranno a ridosso della muratura esistente, andranno ad uniformare e plasmare lo spazio creando una sorta di chiostro composto da quattro ambienti planimetricamente regolari. In ognuno di questi ambienti, caratterizzati da soffitto piano, e’ pre­visto l’inserimento di volte a vela su pianta rettangolare in cartongesso sospese, per mezzo di tiranti e tenditori di acciaio, e retro illuminate in modo da ottenere fasci di luce indiretta diffusa lungo le pareti e gli archi perimetrali.

La suddivisione degli ambienti lavorativi e’ pensata con grandi pareti vetrate apribili all’occorrenza di incombenti esigenze lavorative (conferenze — meeting ecc. ecc.); al piano interrato verranno realizzati due bagni distinti per sesso e verrà realizzata una scala del tipo a chiocciola su pianta quadrata per il collegamento con il piano terra del locale; questo solaio tra il primo e il secondo piano dovrà essere demolito e ricostruito sia per esigenze statiche che per consentire le operazioni di scavo e pulizia; esso potrà essere ricostruito sia in latero-cemento alleggerito che con una struttura in acciaio e vetro auto portante.

Il locale a pianta rettangolare ubicato nella parte posteriore (che oggi risulta separato per mezzo di un arco tamponato) verrà reso fruibile mediante la riapertura dell’arco stesso; inoltre, nella muratura di alcuni ambienti, saranno individuate e realizzate delle nicchie.

Il fine del pensiero progettuale e delle scelte architettoniche è quello di liberarlo, ridonando lustro e carattere ad un locale di estremo fascino e bellezza, sia per la sua memoria storica intrinseca che per le vicis­situdini storiche che, nei decenni trascorsi, hanno portato ad un organismo edilizio e tipologico anomalo, diverso e strozzato da aggiunte murarie di rinforzo strutturale disomogenee e precarie.

Questa e’ l’idea!       

 

 

 

 

 

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27 maggio 2011

Fotovoltaico: arrivano le Nanoantenne

I ricercatori dell’Idaho National Laboratory, insieme con i partner in Microcontinuum Inc. (Cambridge, MA) e Patrick Pinhero dell’Università di Missouri, stanno sviluppando un nuovo modo per raccogliere l’energia dal sole con una tecnologia che potrebbe trarre energia anche al tramontato.

Patrick Pinhero e il suo team, sostengono di aver inventato un dispositivo che può sfruttare l’energia solare in modo molto più efficiente rispetto ad un pannello solare tradizionale.
Infatti, il più grande difetto dei pannelli fotovoltaici odierni, è che pos­sono raccogliere solamente una frazione della luce solare disponibile, circa il 20%. Il gruppo pre­vede, invece, che nel giro di 5 anni potrà essere messa a punto una nuova generazione di pannelli solari in grado di catturare il 90% della luce solare.

Il dispositivo si basa sull’utilizzo di uno speciale foglio sottile modellabile composto da piccole antenne, denominate Nanoantenne, che raccolgono energia solare anche dalle regioni dello spettro vicine all’infrarosso. Ogni nanoantenna è ampia come 1/25 del diametro di un capello umano, perciò può catturare l’ energia sia dalla luce solare, sia dal calore della terra, con maggiore efficienza rispetto alle celle solari tradizionali.

Esse funzionano come una qualunque altra antenna, in grado di assorbire l’energia elettromagnetica trasmessa nello spazio, come anche quelle comuni per la ricezione delle onde radio sono solamente molto più piccole. Possono essere stampate su materiali sottili e fles­sibili come il polietilene, una plastica che è comunemente usata per sacchetti e involucri di plastica, ciò renderà pos­sibile la loro applicazione su impianti già esistenti per incrementarne l’efficienza produttiva, in più, trattandosi di tecnologia a film sottile, si potrà utilizzare  per alimentare le automobili, ma anche per usi più piccoli tipo carica batterie.

La nuova tecnologia in esame, richiede ancora degli anni per essere ottimizzata, ma appare  molto promettente.
Innanzi tutto andrebbe a risolvere il duplice problema dei sistemi adottati attualmente:
• Difficoltà di convertire tutta la luce in elettricit�
• Riescono a catturare solo una piccola banda delle lunghezze d’onda della luce del sole che irradia la terra

In più, tra i potenziali vantaggi c è sicuramente da dire, che sarebbe un dispositivo acces­sibile a tutti, in quanto si tratta di un pacchetto veramente economico visto che i materiali che utilizza non sono assolutamente rari e costosi

24 maggio 2011

Continua la campagna pubblicitaria Toscano

Ecco un’altra settimana di spot che saranno in onda nei programmi più importanti e seguiti delle 3 reti Rai!

Per tutta questa settimana, infatti, il nostro spot sarà posizionato nei break pubblicitari dei programmi più importanti e seguiti di RAI1, RAI2 e RAI3, vale a dire negli spazi “NEWS” e “PRIME TIME”.

Ad esempio ogni sera appena prima dei 3 telegiornali (TG3 delle 19.30, TG1 delle 20.00, TG2 delle 20.30), e poi nei film, nelle fiction di successo e negli intrattenimenti di prima serata, nelle trasmis­sioni di approfondimento giornalistico (Report, Anno Zero, Ballarò, Chi l’ha Visto, ecc), nella Finale di Champions League Barcellona — Manchester United in onda Sabato 28, e così via.

Buona visione… e continuate a seguirci!

23 maggio 2011

Acquisto in comunione e trascrizione

Quando entrambi i coniugi in regime di comunione legale intervengono in atto al fine di pre­stare il consenso congiunto all’acquisto, la trascrizione dell’atto viene effettuata a favore di ognuno di essi. Laddove in atto intervenga solo uno dei coniugi, la situazione sarebbe invece diversa.

In tal caso, pur determinandosi ex lege un acquisto in comune da parte dei coniugi, la trascrizione dell’atto di acquisto a titolo oneroso di un immobile, sottoscritto da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, verrebbe eseguita a favore del solo coniuge contraente.

Tale situazione comporterebbe quindi la neces­sità, nel momento in cui il bene acquistato dal solo coniuge e trascritto in suo favore fosse oggetto di succes­siva vendita,di accertare non solo la provenienza del bene, ma anche il regime patrimoniale dei coniugi.

Se il venditore fosse coniugato, e non risultasse dall’atto di matrimonio la convenzione di deroga al regime di comunione legale dei beni, al contratto di compravendita dovrebbe partecipare anche l’altro coniuge che non fu acquirente per la pre­stazione del neces­sario consenso,e ciò anche in mancanza di trascrizione in suo favore dell’atto di provenienza.

In difetto, l’atto, riguardando beni immobili, sarebbe annullabile come da espressa pre­visione di legge (art. 184 c.c.).

L’azione di annullamento può essere proposta dal coniuge non intervenuto entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data della sua trascrizione.

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17 maggio 2011

Nuove semplificazioni in edilizia: dalla DIA alla SCIA

 

L’Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione con una nota ha chiarito che la SCIA, acronimo che sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività, introdotta dalla legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha sostituito completamente la DIA – Denuncia di Inizio Attività.

La scia promette di velocizzare le procedure per i lavori di casa: innanzitutto sarà pos­sibile iniziare lo stesso giorno della segnalazione da parte dell’interessato all’amministrazione pre­posta, senza attendere i 30 giorni pre­visti dalla dia, anche se ci si riserva comunque la pos­sibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà pre­visti, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati,  dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici neces­sari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, in caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori e  applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione.

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Trascorso tale termine vale la regola del silenzio–assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

Sono soggetti a Scia tutti quei lavori di:

- restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli elementi acces­sori e degli impianti neces­sari per l’utilizzo dell’immobile;

- ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;

-   varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su para­metri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le pre­scrizioni del permesso di costruire.

13 maggio 2011

E’ primavera: come pensate di far fiorire il vostro appartamento?

 

Imperativo della nuova stagione sarà quello di rinnovare casa! Per realizzare degli ambienti originali non è neces­sario essere dei designer, basta solo tanta creatività per sfruttare al meglio piccoli ambienti anche con oggetti che a prima vista non sarebbero fatti per arredare, e azzeccare un giusto abbinamento cromatico può davvero fare la differenza.

Che sia chiaro, scuro, brillante, tenue o vivace..il vero protagonista del momento è il colore,l’unico elemento in grado di rendere la nostra casa informale e attraverso il quale riusciamo ad esprimere la nostra personalità e soprattutto in grado di influenzare, seppur in maniera sottile, il nostro umore!
I colori caldi sono più positivi e vitali: il rosso ad esempio è un colore eccitante, mentre il giallo è stimolante. Per chi pre­ferisce un tono neutro sceglie il grigio oppure il beige accompagnato dal marrone, che lega a se sensazioni di sicurezza e di solidità.
Anche i colori freddi giocano un ruolo importante sulle nostre emozioni: l’azzurro è molto rilas­sante, mentre il viola favorisce la meditazione e l’ispirazione.

La scelta del colore è importantis­sima, perché non solo contribuisce a rendere la nostra dimora più accogliente, ma soprattutto è in grado di far percepire in maniera differente volumi e proporzione, aiutandoci quindi a minimizzare i piccoli difetti.

Se volete dare un look fresco alla vostra casa, perché non optare per i nuovi parquet dalle tinte calde e trendy?Oppure..che ne dite dei nuovi frigoriferi e lavatrici in tinte neon, pop e fluo?e..un bel cactus verde acido appendiabiti?

Per far sbocciare la magia della natura in casa, a costi contenuti, pos­siamo optare per soluzioni più alla portata di tutti: alternate i colori dei divani e delle poltrone con quelli della tappezzeria, oppure abbinate alle sedute in tonalità acide dei cuscini con fantasie diverse. Per creare un atmosfera frizzante osiamo con i contrasti cromatici, dettagli floreali, pitture dai colori sgargianti e tanto tanto verde e natura!

Abbiamo cercato in questo post di darvi piccoli consigli, non dimenticate che l’arredamento di una casa deve essere il risultato della vostra personalità, solo cosi l’ambiente familiare vi permetterà di rilas­sarvi e di stare bene.

E allora..cosa proponete per il vostro appartamento versione “bella stagione”?