18 settembre 2009

Risparmio energetico e detrazione del 55%

Dal 15 agosto scorso è entrata in vigore la Legge 99/2009 che elimina l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, pre­vista nella vecchia finanziaria.

Quindi per la sostituzione di tali impianti bisogna seguire la stessa procedura che valeva per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari.

La documentazione neces­saria per la detrazione è la seguente:

  • asseverazione di un tecnico abilitato (iscritto all’albo) che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati richiesti dall’allegato E scaricabile dal sito dell’ ENEA.

Restano comunque in vigore i seguenti importi mas­simi da detrarre chiarite nella legge 27/2006 commi 345–346-347 relativi alla finanziaria 2007:

  • “Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unitĂ  immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore mas­simo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”.
  • “Per le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitĂ , spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore mas­simo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote”.
  • “Per le spese documentate, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore mas­simo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”.
ToscanoCommunitySei giĂ  registrato?
Login
Login da Facebook:

Invia un commento