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	<title>ToscanoBlog &#187; antenna</title>
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	<description>Il blog che fa muovere gli immobili in Italia</description>
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		<title>Installare le antenne tv sulle proprietà altrui</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giandomenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti legali]]></category>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Da quando la tv digitale ha iniziato a prendere piede su quella analogica abbiamo ricevuto molte lettere da parte di proprietari di immobili che ci chiedevano chiarimenti in merito al problema delle <strong>antenne sugli edifici</strong>. (Come già accaduto per le richieste di <a href="http://www.toscanoblog.it/index.php/condominio-e-installazione-di-antenne-per-telefonia/" target="_blank">informazioni sull’installazione delle antenne per la telefonia mobile</a>, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa).</p>
<p>Recentemente la Cassazione ha avuto modo di intrattenersi sul problema già dibattuto da anni, e oggetto di particolari interpretazioni che hanno visto coinvolti la libertà di pensiero e di parola.</p>
<p>Nel caso in specie, un condòmino aveva <strong>preteso di installare un’antenna di ricezione televisiva sul lastrico solare di proprietà esclusiva</strong> quando sarebbe stato diversamente possibile il posizionamento sul torrino (<em>condominiale</em>) della scala. Prima di “leggere” la decisione della Cassazione occorre richiamare la L. 554/40 con la quale si è inteso riconoscere il diritto del singolo condomino alla installazione di una antenna.</p>
<p>Secondo l’art. 1 i proprietari di uno stabile o appartamento <strong>non possono opporsi</strong> alla installazione nella loro proprietà di impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (televisivi) appartenenti ad altri condòmini. <span id="more-1077"></span>La Suprema Corte ha tenuto però a precisare l’ampiezza di tale diritto dichiarando che le installazioni non devono in alcun modo impedire il <strong>libero uso della proprietà secondo la sua destinazione</strong>, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.</p>
<p>Senza dubbio l’individuo ha sì un diritto di installazione ma in tale diritto non è compresa la facoltà di scegliere a sua discrezione il sito preferito per l’antenna, poiché esso va contemperato con i principi vigenti in materia di condominio e di servitù coattive. Invero, il <strong>diritto ad installare sul tetto di un edificio un’antenna radio</strong>, così come, originariamente, previsto dalla legge del 1940 sopra citata, si configurava quale <strong>diritto personale del cittadino</strong> e non quale diritto reale del proprietario di un fondo e rispondeva ad esigenze di ordine pubblico, affinché fosse consentita la massima espansione della radio di Stato.</p>
<p>Detta norma, più recentemente, è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di merito la quale chiamata a decidere sulla questione in discussione si è in diverse occasioni pronunciata per la compressione del diritto di proprietà in favore del diritto all’installazione di antenne televisive, alla luce dei principi di <strong>libertà di esprimere il proprio pensiero</strong>. La Corte, invece, ha ribadito il principio secondo il quale il diritto di installazione va contemperato con quello della proprietà, senza sacrificio dell’uno a favore dell’altro.</p>
<p>In conclusione, i<strong>l diritto del singolo condomino</strong> di installare l’antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi quantomeno <strong>condizionato all’impossibilità</strong> per gli utenti dei servizi radio-televisivi di utilizzare spazi propri.</p>
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		<title>Condominio e installazione di antenne per telefonia</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giandomenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti legali]]></category>
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		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
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		<description><![CDATA[L’argomento che intendo esaminare, e che prende spunto da numerosi quesiti posti dai lettori del Toscano Case, risulta essere di grande attualità in considerazione degli effetti dell’inquinamento elettromagnetico sul quale tanto si discute contrapponendo le tesi più disparate.
Il discorso esulerà naturalmente dagli aspetti strettamente correlati con “il danno alla salute”, per affrontare invece specificamente le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1052" title="traliccio antenna telefonia mobile" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2009/12/traliccio-antenna.jpg" alt="" width="220" height="293" />L’argomento che intendo esaminare, e<em> che prende spunto da numerosi quesiti posti dai lettori del Toscano Case</em>, risulta essere di grande attualità in considerazione degli effetti dell’inquinamento elettromagnetico sul quale tanto si discute contrapponendo le tesi più disparate.</p>
<p>Il discorso esulerà naturalmente dagli aspetti strettamente correlati con “il danno alla salute”, per affrontare invece specificamente le modalità di deliberazione dell’installazione su aree condominiali.</p>
<p>In particolare, prenderemo in esame il caso sottoposto da un lettore il quale riferisce che nel condominio dove abita, l’assemblea condominiale — <em>senza il consenso di tre condomini (tra i quali il nostro gentile lettore)</em> —  ha approvato la realizzazione nel locale ex caldaia (adibito, sino a prima della delibera, a sala per le riunioni condominiali) di una <strong>stazione radio per telefonia mobile</strong> nonchè l’edificazione sul lastrico solare condominiale di un <strong>traliccio per l’installazione dell’antenna ripetitore</strong>.</p>
<p><span id="more-1051"></span></p>
<p>L’art. 1120 del codice civile, rubricato Innovazioni, al <strong>primo comma</strong> recita: “I<em> condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136 c.c. [ovvero maggioranza dei partecipanti all’assemblea e i 2/3 del valore dell’edificio], possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni</em>”;<br />
il <strong>secondo comma</strong> prosegue: “S<em>ono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino<span style="font-style: normal;">”.</span></em></p>
<p>Dalla descrizione dei fatti fornita dal nostro lettore appare evidente, già dalla semplice lettura del testo normativo, <strong>l’illegittimità della delibera assembleare</strong>, e ciò sotto un duplice profilo.</p>
<p>Il <strong>primo profilo</strong> riguarda la realizzazione della stazione radio nel locale ex caldaia; infatti con la suddetta installazione si impedisce (così mi sembra di capire dal tenore della lettera e dal riferimento all’impossibilità di utilizzarlo per le riunioni) l’utilizzo del locale ai condomini.</p>
<p>Sotto il <strong>secondo profilo</strong> và considerata l’edificazione sul lastrico solare condominiale del <strong>traliccio per l’antenna ripetitore</strong>; invero, oltre a diminuire la fruibilità del lastrico ai condomini occorre infatti ulteriormente esaminare <strong>l’alterazione del decoro architettonico</strong>, anche alla luce dell’interpretazione ampia del concetto per come fornita dalla giurisprudenza.</p>
<p>In considerazione di quanto precede quindi, visto il 2° comma dell’art. 1120 c.c., riteniamo che la delibera assembleare in oggetto avrebbe potuto essere assunta <strong>solo all’unanimità</strong> dei condomini.</p>
<p>Il nostro lettore potrà pertanto <strong>impugnare la delibera innanzi alla magistratura</strong> al fine di sentirne pronunciare l’annullamento.</p>
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