In tema di compravendita stipulata da società
set 26, 2012 Approfondimenti legali
Non è infrequente che parte di una vendita immobiliare sia una società. Sotto il profilo funzionale, la causa del contratto rimane la medesima, c’è sempre una parteTags: Approfondimenti legali, art.1759 cc, compravendita da società
Infiltrazioni in un appartamento
feb 27, 2012 Approfondimenti legali
Frequenti sono i contrasti originati dalle infiltrazioni d’acqua provocate da rottura di tubazioni condominiali o, in genere, da strutture comuni dell’edificio. Una tematica possiamo dire variegata. In siffatte situazioni la reazione immediata del condomino è quella di informare l’amministratore e di pensare subito al risarcimento dei danni che riceverà.Tags: Approfondimenti legali, condominio, danno, infiltrazioni
La sopraelevazione negli edifici
dic 7, 2010 Varie
Per sopraelevazione, in fatto come in diritto, si intende una costruzione realizzata sopra una costruzione già esistente.
La possibilità di costruire sopra l’ultimo piano dell’edificio è prevista già nel Codice Civile (nella disciplina del condominio negli edifici), dove all’art. 1127 si stabilisce che il proprietario dell’ultimo piano di un edificio o il proprietario esclusivo di un lastrico solare, possono elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo (es.dall’atto di proprietà, o da regolamento di condominio).
Nella stessa norma, si rinvengono delle limitazioni a tale facoltà. Infatti, la sopraelevazione non è ammessa:
– se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono (comma 2);
– se pregiudica l’aspetto architettonico e diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti (comma 2).
Chi fa la sopraelevazione, infine,deve corrispondere agli altri condomini un’indennità, ed è tenuto a ricostruire il lastrico solare che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare (art. 1127, comma 4).
Naturalmente, la disciplina codicistica deve essere coordinata con le disposizioni legislative in materia di edilizia. In particolare, il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380), all’art. 90, stabilisce che è consentita,nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,purché nel complesso la costruzione risponda ad altre prescrizioni, previste sempre nel T.U.,
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
La stessa norma, al comma 2,prevede inoltre che l’autorizzazione sia consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numeromassimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Tags: Approfondimenti legali, art. 1127 Codice Civile, sopraelevazione


