In tema di compravendita stipulata da società

Non è infre­quente che parte di una ven­dita immo­bi­liare sia una società. Sotto il pro­filo fun­zio­nale, la causa del con­tratto rimane la mede­sima, c’è sem­pre una parte
(ven­di­trice), che tra­sfe­ri­sce la pro­prietà di un immo­bile ad un’altra parte (acqui­rente), verso il cor­ri­spet­tivo di un prezzo.
La par­ti­co­la­rità della ven­dita in cui è parte una società, in realtà, è da indi­vi­duarsi, sotto il pro­filo ope­ra­tivo del mediatore,proprio nella natura di tale soggetto.
La società‚per essere tale,presuppone una plu­ra­lità di sog­getti che con­fe­ri­scono beni o ser­vizi per l’esercizio in comune di un’attività economica.Essa,pertanto,necessità di organi attra­verso i quali espri­mere la pro­pria volontà‚essere gover­nata ed essere rappresentata.
La domanda che dovremo porci quando svol­ge­remo trat­ta­tive con una società‚sarà per­tanto la seguente: chi è il sog­getto che può vali­da­mente sti­pu­lare il con­tratto (pre­li­mi­nare o defi­ni­tivo) di vendita?
La rispo­sta più imme­diata è: il legale rap­pre­sen­tante della società. In realtà, il legale rap­pre­sen­tante è cer­ta­mente l’organo della società cui è attri­buito il potere
di spen­dere il nome della società.Tuttavia la rispo­sta potrebbe rive­larsi (e molto spesso così accade in con­creto) appros­si­ma­tiva per difetto,nel senso che si potrebbe veri­fi­care la situa­zione in cui un sog­getto, pur essendo il legale rap­pre­sen­tante di una società, potrebbe potere di com­piere atti fina­liz­zati alla vendita.
Ciò avviene quando l’oggetto sociale non pre­veda, quale atti­vità ordi­na­ria com­pi­mento di atti di ven­dita o di acqui­sto immobiliare,ovvero quando,più in sta­tuto o in una suc­ces­siva deli­be­ra­zione assem­bleare, man­chi il con­fe­ri­mento in capo all’amministratore.
Occorrerà per­tanto, prima di pro­ce­dere alle sti­pule con­clu­sive degli affari, sus­si­stenza di tale potere in capo ai rap­pre­sen­tati di società con cui svol­giamo Il mezzo più rapido per pro­ce­dervi è la richie­sta al cliente di una visura presso imprese tenuto in Camera di Commercioi o, ancor meglio, degli atti socie­tari potere. Se da tale visura o da tali atti non si dovesse veri­fi­care la sus­si­stenza rappresentanza,sarà allora neces­sa­rio che il sog­getto che intende rap­pre­sen­tare di appo­sita deli­bera assem­bleare con cui viene con­fe­rito detto potere.
Se il sog­getto che chiede di sti­pu­lare non è il legale rap­pre­sen­tante, anche ragione, la sus­si­stenza del potere rap­pre­sen­ta­tivo andrà veri­fi­cata sem­pre dall’esame visura aggior­nata ovvero di una pro­cura nota­rile ad hoc con­fe­rita dall’amministratore volta dotato di tale potere e di quello di dele­garlo. Richiamare l’attenzione su que­sto tema appare quanto mai oppor­tuno, anche quanto pre­vi­sto in mate­ria di respon­sa­bi­lità del media­tore all’art.1759 c.c..

Infiltrazioni in un appartamento

Frequenti sono i con­tra­sti ori­gi­nati dalle infil­tra­zioni d’acqua pro­vo­cate da rot­tura di tuba­zioni con­do­mi­niali o, in genere, da strut­ture comuni dell’edificio. Una tema­tica pos­siamo dire varie­gata. In sif­fatte situa­zioni la rea­zione imme­diata del con­do­mino è quella di infor­mare l’amministratore e di pen­sare subito al risar­ci­mento dei danni che riceverà.
Un nostro let­tore ha infatti avuto la sud­detta rea­zione a seguito di rile­vanti infil­tra­zioni subite.
La respon­sa­bi­lità del Condominio però non sem­pre è così evi­dente ed imme­diata pro­prio per la non facile indi­vi­dua­zione delle cause delle infil­tra­zioni mede­sime, poten­dosi esse veri­fi­care anche a seguito di lavori fatti ese­guire in sin­goli appartamenti.
Ecco spie­gata la copiosa giu­ri­spru­denza for­ma­tasi sul punto. La norma cui si fa rife­ri­mento in simili situa­zioni è l’art. 2051 c.c. rubri­cato: “Danno cagio­nato da cosa in custo­dia”. Il Condominio è respon­sa­bile dei danni cau­sati dalle cose e dai ser­vizi comuni aven­done esso la custo­dia, salvo che non provi il caso for­tuito. Il nostro let­tore quindi al fine di poter adde­bi­tare la respon­sa­bi­lità del fatto al Condominio, dovrà pro­vare la sus­si­stenza del rap­porto di custo­dia tra il respon­sa­bile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.
Ciò com­por­terà la con­se­guenza che il Condominio dovrà risar­cire il danno pro­vo­cato, inten­den­dosi con ciò l’obbligo di far ese­guire i lavori di ripri­stino dello stato dei luo­ghi prima delle infil­tra­zioni e quindi anche con il paga­mento degli arredi (qua­dri, tap­peti, ten­daggi), natu­ral­mente qua­lora doves­sero essere rima­sti danneggiati.
E’ peral­tro oppor­tuno sot­to­li­neare come la carenza o even­tuali difetti di manu­ten­zione, al pari di quelli di costru­zione, non rap­pre­sen­tino “caso for­tuito”, esi­mente della respon­sa­bi­lità della custo­dia, bensì fon­da­mento giu­sti­fi­ca­tivo dell’obbligazione risarcitoria.
Sul con­te­nuto risar­ci­to­rio recente giu­ri­spru­denza di merito ha anche rico­no­sciuto ad un con­do­mino il risar­ci­mento del danno non patri­mo­niale, inteso come pre­giu­di­zio ogget­ti­va­mente accer­ta­bile che altera le abi­tu­dini del sog­getto dan­neg­giato ed i suoi assetti rela­zio­nali (Trib. Firenze sent. n. 147/2011). Non è que­sto il caso del nostro
let­tore.
Ma andando a con­clu­dere, spo­stiamo l’attenzione sulle ipo­tesi in cui le infil­tra­zioni pro­ven­gano dalla rot­tura di tuba­zioni interne all’appartamento di altro con­do­mino che potreb­bero sem­brare di sem­plice indi­vi­dua­zione men­tre in pra­tica si potreb­bero dimo­strare di incerta oltre che pro­ble­ma­tica soluzione.
L’essenziale è pro­vare che la cosa sia causa diretta del danno e colui chia­mato a rispon­dere del danno abbia un effet­tivo potere fisico sulla cosa. Proprio su tali pre­sup­po­sti di respon­sa­bi­lità di custo­dia sono stati rite­nuti respon­sa­bili pro­prie­tari di appar­ta­menti in cui furono ese­guiti lavori di ristrut­tu­ra­zione, così come è stata invece esclusa una tale respon­sa­bi­lità, nel caso di man­canza di prova del nesso ezio­lo­gico tra il danno ed il bene in custo­dia o dell’evento dan­noso (infil­tra­zioni) e dell’esistenza del danno risar­ci­bile. Dal suc­cinto reso­conto for­ni­toci dal nostro let­tore rite­niamo di dover­gli con­si­gliare di espe­rire il rime­dio dell’Accertamento Tecnico Preventivo anche in vista di un even­tuale giu­di­zio per respon­sa­bi­lità da intra­pren­dere. Ma ciò for­merà oggetto di un nostro pros­simo articolo.

La sopraelevazione negli edifici

Fonte foto : pannelli in legno X-lam Wood Beton Spa. Per soprae­le­va­zione, in fatto come in diritto, si intende una costru­zione rea­liz­zata sopra una costru­zione già esi­stente.
La pos­si­bi­lità di costruire sopra l’ultimo piano dell’edificio è pre­vi­sta già nel Codice Civile (nella disci­plina del con­do­mi­nio negli edi­fici), dove all’art. 1127 si sta­bi­li­sce che il pro­prie­ta­rio dell’ultimo piano di un edi­fi­cio o il pro­prie­ta­rio esclu­sivo di un lastrico solare, pos­sono ele­vare nuovi piani o nuove fab­bri­che, salvo che risulti altri­menti dal titolo (es.dall’atto di pro­prietà, o da rego­la­mento di con­do­mi­nio).
Nella stessa norma, si rin­ven­gono delle limi­ta­zioni a tale facoltà. Infatti, la soprae­le­va­zione non è ammessa:
– se le con­di­zioni sta­ti­che dell’edificio non la con­sen­tono (comma 2);
– se pre­giu­dica l’aspetto archi­tet­to­nico e dimi­nui­sce note­vol­mente l’aria o la luce dei piani sot­to­stanti (comma 2).
Chi fa la soprae­le­va­zione, infine,deve cor­ri­spon­dere agli altri con­do­mini un’indennità, ed è tenuto a rico­struire il lastrico solare che tutti o parte dei con­do­mini ave­vano il diritto di usare (art. 1127, comma 4).
Naturalmente, la disci­plina codi­ci­stica deve essere coor­di­nata con le dispo­si­zioni legi­sla­tive in mate­ria di edi­li­zia. In par­ti­co­lare, il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giu­gno 2001,n. 380), all’art. 90, sta­bi­li­sce che è consentita,nel rispetto
degli stru­menti urba­ni­stici vigenti:
a) la soprae­le­va­zione di un piano negli edi­fici in muratura,purché nel com­plesso la costru­zione risponda ad altre pre­scri­zioni, pre­vi­ste sem­pre nel T.U.,
b) la soprae­le­va­zione di edi­fici in cemento armato nor­male e pre­com­presso, in acciaio o a pan­nelli por­tanti, pur­ché il com­plesso della strut­tura sia con­forme alle norme del pre­sente testo unico.
La stessa norma, al comma 2,prevede inol­tre che l’autorizzazione sia con­sen­tita pre­via cer­ti­fi­ca­zione del com­pe­tente uffi­cio tec­nico regio­nale che spe­ci­fi­chi il nume­ro­mas­simo di piani che è pos­si­bile rea­liz­zare in soprae­le­va­zione e l’idoneità della strut­tura esi­stente a sop­por­tare il nuovo carico.