Usufrutto e Locazione

Nel corso dell’ultimo “Seminario Notarile” tenu­tosi a Roma mi è stato posto il seguente, inte­res­sante que­sito: l’usufruttuario può con­ce­dere in loca­zione l’immobile che ne forma oggetto? In caso affer­ma­tivo, cosa suc­cede se la durata della loca­zione eccede quella dell’usufrutto (ad esem­pio, per l’intervenuta morte dell’usufruttuario)?

Estendiamo ai nostri let­tori di ToscanoBlog  la rispo­sta al quesito:

a) cer­ta­mente l’usufruttuario può con­ce­dere in loca­zione l’immobile: l’art. 981 c.c. pre­vede infatti che egli “può trarre dalla cosa ogni uti­lità che que­sta può dare”. L’usufruttuario ha però l’obbligo di “rispet­tare la desti­na­zione eco­no­mica della cosa”;

b) “le loca­zioni con­cluse dall’usufruttuario, in corso dal tempo della ces­sa­zione dell’usufrutto, pur­chè con­stino da atto pub­blico o da scrit­tura pri­vata di data certa ante­riore, con­ti­nuano per la durata sta­bi­lita, ma non oltre il quin­quen­nio dalla ces­sa­zione dell’usufrutto” (art. 999, co. 1, c.c.).

c) può suc­ce­dere che l‘estinzione dell’usufrutto dipenda dal decorso del ter­mine di durata pre­vi­sto (e quindi non da morte dell’usufruttuario, o pre­scri­zione per non uso ven­ten­nale, o riu­nione di usu­frutto e pro­prietà nella stessa per­sona, o peri­mento della cosa — vedasi artt. 979 e 1014 c.c.): limi­ta­ta­mente a tale ipo­tesi, “le loca­zioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trat­tan­dosi di fondi rustici dei quali il prin­ci­pale rac­colto è bien­nale o trien­nale, se non per il bien­nio o trien­nio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto” (art. 999, co. 2, c.c.).

A parte il con­cetto di atto pub­blico (quello redatto da un notaio o da altro pub­blico uffi­ciale auto­riz­zato ad attri­buir­gli pub­blica fede), che tutti abbiamo chiaro, rimane da chie­dersi quando, per le fina­lità di cui sopra, una scrit­tura pri­vata (quindi un sem­plice atto tra pri­vati) può rite­nersi di data certa ante­riore alla ces­sa­zione dell’usufrutto: si può rispon­dere che la regi­stra­zione, che ha fina­lità anche (e soprat­tutto), fiscale, è cer­ta­mente adem­pi­mento ido­neo a dare cer­tezza dell’anteriorità cui si ha interesse.

Piano casa: ora tocca ai comuni

Il prov­ve­di­mento che si pro­po­neva l’obiettivo di tra­ghet­tarci fuori dalla crisi, pur avendo per­duto per tem­pi­stica il suo scopo ori­gi­na­rio, con­ti­nua a pro­ce­dere, sep­pure molto len­ta­mente. Anche se a quanto si legge sui gior­nali si comin­ciano a vedere i primi segnali di ripresa.

L’agenda aveva sta­bi­lito che le Regioni (compe­tenti sul tema dell’ampliamento delle volu­me­trie) si dotas­sero di appo­site leggi regio­nali entro la fine di luglio. In que­sto modo il prov­ve­di­mento del Governo avrebbe assunto la fun­zione di diret­tiva — linea guida, men­tre cia­scuna regione poteva imporre limiti, sta­bi­lire dero­ghe e inter­pre­tare il piano casa regio­nale, secondo le carat­te­ri­sti­che del pro­prio territorio.

Mentre man­cano all’appello 4 regioni: Molise, Campania, Calabria e Sicilia, nel frat­tempo le regioni che hanno appro­vato la legge hanno pas­sato la palla ai Comuni, cui spetta l’ultima parola verso l’esecutività vera e propria.

I rebus da scio­gliere sono ancora molti e gli effetti “bene­fici” di que­sto prov­ve­di­mento gover­na­tivo sono lon­tani dal con­cetto di emer­genza che l’ha ispirato.

Come sem­pre, sta­remo a vedere.

Detrazione fiscale anche per mobili ed elettrodomestici

L’articolo 2 del DL 5/2009, con­ver­tito nella Legge 33/2009, intro­duce una detra­zione del 20% delle spese, soste­nute tra il 7 feb­braio 2009 e il 31 dicem­bre 2009, per l’acquisto di mobili, elet­tro­do­me­stici di classe ener­ge­tica non infe­riore ad A+ (esclusi fri­go­ri­feri, con­ge­la­tori e loro com­bi­na­zione), com­pu­ter e tele­vi­sori.

Per acce­dere alla detra­zione è neces­sa­rio avviare, o aver avviato a par­tire dal 1° luglio 2008, lavori di ristrut­tu­ra­zione di sin­gole unità immo­bi­liari resi­den­ziali, usu­fruendo della detra­zione del 36%. I mobili e gli elet­tro­do­me­stici age­vo­lati devono essere fina­liz­zati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrut­tu­ra­zione.

Il tetto mas­simo della spesa age­vo­la­bile è fis­sato a 10.000 euro e l’importo mas­simo della detra­zione è di 2.000 euro da ripar­tire in cin­que quote annuali.

L’importo mas­simo è rife­rito alla sin­gola unità immo­bi­liare oggetto di ristrut­tu­ra­zione e non alla sin­gola per­sona fisica pro­prie­ta­ria dell’immobile. Per l’acquisto dei beni age­vo­lati il paga­mento deve avve­nire tra­mite boni­fico ban­ca­rio o postale da cui risul­tino la cau­sale del ver­sa­mento, il codice fiscale del sog­getto che paga e il codice fiscale o numero di par­tita Iva del bene­fi­cia­rio del pagamento.

La detra­zione è ovvia­mente vin­co­lata alla frui­zione del bene­fi­cio fiscale del 36% (pre­vi­sto dall’art. 1 della Legge 449/1997) rela­ti­va­mente, però, ai soli “inter­venti di recu­pero del patri­mo­nio edi­li­zio effet­tuati su sin­gole unità immo­bi­liari resi­den­ziali ini­ziati a par­tire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese soste­nute dalla pre­detta data”.

Ciò com­porta che il con­tri­buente che voglia fruire del nuovo bene­fi­cio fiscale, deve aver ese­guito tutti gli adem­pi­menti pre­li­mi­nari neces­sari alla frui­zione della detra­zione per le ristrut­tu­ra­zioni edilizie.

Una casa chic!

L’appartamento sul quale abbiamo appena con­cluso il nostro inter­vento di ristrut­tu­ra­zione è situato in una zona resi­den­ziale del quar­tiere Monteverde a Roma, in un immo­bile degli anni ses­santa. L’esigenza della cliente era chiara: la neces­sità di rica­vare una ulte­riore camera da letto, anche se di pic­cole dimen­sioni, otti­miz­zando lo spa­zio non ben sfrut­tato di un’ampia camera da letto, quella esi­stente, sin troppo ampia. L’ulteriore richie­sta era quella di esclu­dere a priori la solu­zione di una cucina all’americana aperta sul sog­giorno.

L’intervento è stato piut­to­sto radi­cale, sia dal punto di vista della distri­bu­zione interna che dei rive­sti­menti e dell’illuminazione: il nuovo bagno è stato rica­vato nella camera da letto ori­gi­na­ria uti­liz­zando per i rive­sti­menti il lilla con inserti in mosaico e matita in cri­stallo viola con glit­ter, molto chic e con note deci­sa­mente fem­mi­nili; doccia-sauna e sani­tari di design. Nell’insieme, un gio­iel­lino!

La nuova came­retta è stata rea­liz­zata da quello che era l’ambiente cucina, leg­ger­mente ampliato, e l’angolo cot­tura attuale è stato orga­niz­zato nello spa­zio che un tempo occu­pava il bagno: anche in que­sto caso la nota domi­nante è stata il lilla molto chiaro per lo spa­to­lato, in alter­na­tiva al rive­sti­mento sul quale si inse­ri­sce con deci­sione il gli­cine dei mobili laccati.

L’intera pavi­men­ta­zione dell’appartamento è in par­quet che ha rico­perto i marmi poli­cromi degli anni ses­santa; sono stati inol­tre eli­mi­nati i gusci ed è stato scelto il bianco per la tin­teg­gia­tura e per le porte lac­cate; inol­tre con gio­chi di con­tro­sof­fitti si è cer­cato di eli­mi­nare tutte le travi a vista e creare una illu­mi­na­zione indi­retta e varia a seconda delle neces­sità degli ambienti.

Alla scoperta del “supercondominio”

Con il ter­mine “super­con­do­mi­nio” (o con­do­mi­nio “oriz­zon­tale”) si vuole indi­vi­duare il com­plesso di edi­fici, costi­tuenti altret­tanti con­do­mini (“ver­ti­cali”), tra loro sepa­rati, ma aventi in comune un certo numero di ser­vizi, spazi aperti e/o altre strut­ture (es. cen­trali di riscal­da­mento, impianti di illu­mi­na­zione, viali, cor­tili, giar­dini, strut­ture ricrea­tive, etc.), così da poter essere con­si­de­rati come un insieme unitario.

Il prin­ci­pale pro­blema giu­ri­dico del super-condominio è quello di indi­vi­duare la disci­plina appli­ca­bile alle parti comuni esterne agli edi­fici che, molto spesso, assu­mono vasta impor­tanza e signi­fi­ca­tivo valore economico.

Occorre con­si­de­rare che il pro­blema si pone più per gli inse­dia­menti sorti negli anni 60–70, dal momento che, per gli inse­dia­menti di più recente costru­zione si è prov­ve­duto a pre­di­sporre all’origine, oltre ai rego­la­menti con­do­mi­nali, anche un rego­la­mento del super-condominio, prov­vi­sto di appo­site tabelle mil­le­si­mali, redatto e depo­si­tato da un notaio, e quindi tra­scritto nei pub­blici regi­stri immo­bi­liari. Non sem­pre, tut­ta­via, tali rego­la­menti hanno risolto i pro­blemi di gestione dei “con­do­mini orizzontali”.

I giu­ri­sti hanno varia­mente dibat­tuto sulla disci­plina appli­ca­bile in mate­ria, con­trap­po­nen­dosi con due tesi principali:

  • la “tesi della comu­nione”, che vedrebbe appli­ca­bile esten­si­va­mente la disci­plina della comu­nione sulla cosa in com­pro­prietà di più sog­getti (artt. 1100 e ss. del C.C.);
  • la “tesi del con­do­mi­nio”, secondo cui tro­ve­rebbe appli­ca­zione ana­lo­gica la più spe­ci­fica disci­plina del con­do­mi­nio (artt. 1117 e ss. del C.C.).

La con­trap­po­si­zione inve­ste un rilievo pra­tico non di poco conto, se si osserva che la disci­plina del con­do­mi­nio tende a rego­lare le parti di un edi­fi­cio comuni ma inscin­di­bili, e, invece nella comu­nione, ogni com­pro­prie­ta­rio può chie­derne, ad esem­pio, lo scioglimento.

La con­trap­po­si­zione inve­ste anche le moda­lità di ammi­ni­stra­zione del bene comune, lad­dove nella comu­nione tutti i par­te­ci­panti hanno diritto di ammi­ni­strarlo, men­tre nel con­do­mi­nio, se i con­dò­mini sono più di quat­tro, deve essere nomi­nato un amministratore.

In giu­ri­spru­denza, soprat­tutto in tema di ammi­ni­stra­zione del super-condominio, sem­bra pre­va­lere la “tesi del con­do­mi­nio”, ma è neces­sa­rio chia­rire che i giu­dici ten­dono ad ana­liz­zare con grande rigore la reale essenza e qua­lità delle parti super­con­do­mi­niali, distin­guendo tra parti real­mente indi­spen­sa­bili ai con­do­mìni e parti desti­nate alla loro mag­gior pia­ce­vo­lezza (es. piscine, campi da ten­nis, etc.), che rimar­reb­bero invece sog­gette alla disci­plina ordi­na­ria della comunione.

Anche il legi­sla­tore non è rima­sto insen­si­bile al tema. Il Parlamento sta infatti esa­mi­nando un dise­gno di legge che disci­plina det­ta­glia­ta­mente il super-condominio e pre­vede, nella sostanza, la diretta appli­ca­bi­lità delle dispo­si­zioni sul con­do­mi­nio, oltre alla pre­vi­sione di mag­gio­ranze qua­li­fi­cate per le deli­be­ra­zioni super-condominiali, ade­rendo alla ten­denza della giu­ri­spru­denza di con­si­de­rare il con­do­mi­nio, più che un pro­prie­ta­rio, un ente di gestione.

Sulla cosid­detta “riforma del super-condominio”, vi ter­remo infor­mati prossimamente

La casa di un artista

L’appar­ta­mento che abbiamo ristrut­tu­rato appar­tiene ad una gio­va­nis­sima attrice ed è situato in un edi­fi­cio di nuova costru­zione in un quar­tiere in espan­sione di Roma. Pur essendo in buone con­di­zioni nel momento dell’acquisto, la nostra gio­vane cliente sognava di avere una casa che le asso­mi­gliasse e mag­gior­mente rispon­dente alle sue esi­genze fun­zio­nali ed estetiche.

Senza stra­vol­gere in maniera sostan­ziale la distri­bu­zione, si è comun­que deciso di aprire il locale cucina sulla zona giorno eli­mi­nando in parte la parete di sepa­ra­zione dal sog­giorno; come si vede in pianta e in sezione, tra l’angolo cot­tura e la zona del living è stato rea­liz­zato un tavolo snack, le maio­li­che color crema un po’ coun­try sono state sosti­tuite con un for­mato ret­tan­go­lare mon­tato in oriz­zon­tale di color gri­gio antra­cite che sono un bel con­tra­sto con il color aran­cio lac­cato lucido che è stato scelto per i pan­nelli della cucina e che ben si abbi­ne­ranno con una parete attrez­zata dello stesso colore di fronte alla zona relax in cui imma­gi­niamo un colo­ra­tis­simo divano.

Nel bagno abbiamo sosti­tuito sani­tari e rubi­net­te­ria con linee più moderne, un lavabo a sospen­sione ed un grande spec­chio. In camera da letto, che ha un par­quet dous­siè ten­dente al rosso, abbiamo inse­rito una porta scri­gno in rovere chiaro con inserti e mostre in allu­mi­nio, e sono state sosti­tuite anche le altre porte che erano in cilie­gio e dalla linea un po’ clas­sica. Infine, non essendo pos­si­bile per ragioni di spa­zio arre­dare la camera da letto con un arma­dio, nel disim­pe­gno è stato orga­niz­zato un pic­colo guar­da­roba che avrà porte a libro com­ple­ta­mente a spec­chio come l’armadio a muro con ante scor­re­voli nella zona dell’ingresso.

La garanzia per i vizi della cosa venduta

Il ven­di­tore deve garan­tire il com­pra­tore dai vizi della cosa ven­duta (art. 1476 c.c., n.3).

In par­ti­co­lare (art. 1490 c.c., co. 1), “il ven­di­tore è tenuto a garan­tire che la cosa ven­duta sia immune da vizi che la ren­dano ini­do­nea all’uso a cui è desti­nata, o ne dimi­nui­scano in modo apprez­za­bile il valore“.

I vizi devono essere di tale natura da

  • ren­dere la cosa ven­duta ini­do­nea all’uso cui è destinata;
  • o da dimi­nuirne in modo apprez­za­bile il valore.

Tali vizi, inol­tre, devono essere occulti.

Infatti, la garan­zia non è dovuta se i vizi erano cono­sciuti al momento della con­clu­sione del con­tratto, ovvero erano facil­mente rico­no­sci­bili (art. 1491 c.c.).

I vizi, infine, devono essere pre­e­si­stenti alla ven­dita o, almeno, deri­vare da cause preesistenti.

Oltre all’esclusione legale pre­vi­sta dall’art. 1491 c.c., è pos­si­bile anche esclu­dere la garan­zia per vizi, total­mente o par­zial­mente, anche per patto espresso tra le parti. Occorre però ricor­dare che, ai sensi dell’at. art. 1490, co. 2, in tal caso l’esclusione della garan­zia non opera qua­lora il ven­di­tore, in mala fede, abbia taciuto al com­pra­tore i vizi della cosa.

I rimedi espe­ri­bili dal com­pra­tore in caso di sco­perta dei vizi sono due:

  • chie­dere la riso­lu­zione del contratto;
  • chie­dere la ridu­zione del prezzo (art. 1492 c.c.).

In ogni caso, il ven­di­tore della cosa viziata è tenuto al risar­ci­mento del danno, a meno che non provi di aver igno­rato senza sua colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.).

Per poter espe­rire i sud­detti rimedi, il com­pra­tore ha però l’onere, a pena di deca­denza, di denun­ciare i vizi al ven­di­tore entro otto giorno dalla sco­perta, salvo il diverso ter­mine sta­bi­lito per con­tratto o per legge (art. 1495, co. 1, c.c.).

La denun­zia non è neces­sa­ria se il ven­di­tore ha rico­no­sciuto l’esistenza del vizio o l’ha occul­tato. (art. 1495, co. 2, c.c.).
A parte l’onere della pre­ven­tiva denun­cia, l’azione del com­pra­tore (per la riso­lu­zione del con­tratto o per la ridu­zione del prezzo) si pre­scrive in ogni caso entro un anno dalla con­se­gna (art. 1495, co. 3, c.c.).

La casa in Rete: una minaccia o un’opportunità?

Questa è una domanda che voglio rivol­gere agli agenti immo­bi­liari in ascolto e a tutti gli inte­res­sati a que­sta professione.

E’ fuori di dub­bio come il web sia un canale in ver­ti­gi­nosa cre­scita per quello che riguarda il set­tore immo­bi­liare. Secondo una ricerca Nielsen, i navi­ga­tori dei por­tali immo­bi­liari ita­liani sono pas­sati dai 500 mila del 2005 ai 2 ‚7 milioni del 2008 ed è facile imma­gi­nare come nel 2009 si sfon­derà il tetto dei 3 milioni.

Questi numeri impon­gono un’evo­lu­zione del ruolo dell’agente immo­bi­liare, che deve padro­neg­giare sem­pre di più le nuove tec­no­lo­gie per sfrut­tare al mas­simo il web come canale prin­ci­pale. Questo com­porta delle modi­fi­che ai com­por­ta­menti e alle dina­mi­che dell’agente “tra­di­zio­nale” nel lavoro di tutti i giorni.

Alla luce di que­ste pre­messe, vi ripongo la domanda: Il web è una minac­cia o un’opportunità?