Certificazione energetica : quanto consumano le nostre case?

Da circa due anni nelle varia­bili che inci­dono sulla scelta dell’acquisto della casa, la qua­lità ambien­tale e quindi il valore della sua cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica sono bal­zati al primo posto.

Non si tratta solo di una que­stione di rispar­mio ener­ge­tico ma di una vera e pro­prio neces­sità di far entrare  “l’ambiente” in città, ridu­cendo i con­sumi di ener­gia e quindi facendo il primo passo per cer­care di mini­miz­zare gli effetti nega­tivi dell’attività umana su di esso.

L’Unione Europea ha ema­nato, allo scopo, una diret­tiva ope­ra­tiva rela­tiva al ”Rendimento ener­ge­tico degli edi­fici” con prov­ve­di­menti volti a:

  • fis­sare i requi­siti minimi di pre­sta­zione ener­ge­tica per gli edi­fici di nuova costruzione;
  • imporre i requi­siti minimi di pre­sta­zione ener­ge­tica per edi­fici di note­voli dimen­sioni sog­getti a ristrutturazione;
  • adot­tare un pro­to­collo di ispe­zione degli impianti termici;
  • defi­nire una meto­do­lo­gia di cal­colo per il ren­di­mento ener­ge­tico inte­grato degli edifici;
  • pro­ce­dere alla  cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica degli edifici.

L’Attestato di C.E. deve essere messo a dispo­si­zione in fase di costru­zione, com­pra­ven­dita o loca­zione di un edi­fi­cio: vi devono essere ripor­tati dati di rife­ri­mento che con­sen­tano ai con­su­ma­tori di valu­tare e raf­fron­tare il ren­di­mento ener­ge­tico dell’edificio e rac­co­man­da­zioni per il miglio­ra­mento del ren­di­mento ener­ge­tico in ter­mini di costi-benefici.

La cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica degli edi­fici è obbli­ga­to­ria per tutte le cate­go­rie di immo­bili ed ha varie sca­denze tem­po­rali. Oltre ad essere indi­spen­sa­bile per tutti gli atti nota­rili di com­pra­ven­dita e di loca­zione, l’attestato ener­ge­tico  fa parte di quella docu­men­ta­zione neces­sa­ria per otte­nere gli sgravi fiscali (detra­zione del 55% sul red­dito IRPEF).

L’obiettivo è quello di dotare pro­gres­si­va­mente tutti gli edi­fici di un docu­mento che possa for­nire infor­ma­zioni in merito al com­por­ta­mento ener­ge­tico dell’immobile, valo­riz­zando sul mer­cato gli immo­bili che pre­sen­tano migliori per­for­mance ed incen­ti­vando il miglio­ra­mento del patri­mo­nio immobiliare.

Certificazione energetica: la telenovela continua

Questo blog si è occu­pato più volte del tema della cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica, e della sua non facile inter­pre­ta­zione.
E’ noti­zia di ieri, ripor­tata dall’ottimo geometra.info, che Assoedilizia, l’associazione lom­barda dei pro­prie­tari di immo­bili, ha chie­sto uffi­cial­mente alla Regione Lombardia la sospen­sione della cer­ti­fi­ca­zione energetica.

I motivi di que­sta richie­sta risie­dono soprat­tutto nella con­fu­sione crea­tasi dalle con­ti­nue modi­fi­che al prov­ve­di­mento e in particolare:

  • le pro­ce­dure di cal­colo e le moda­lità di ese­cu­zione sono state variate, aggior­nate, imple­men­tate o sono state comun­que oggetto di modi­fi­che ben 14 volte negli ultimi 22 mesi (cioè una varia­zione ogni 47 giorni di media)
  • i pro­grammi di cal­colo resi dispo­ni­bili ai Certificatori Energetici da Cestec s.p.a. sono stati cam­biati almeno 8 volte in 22 mesi (cioè una modi­fica ogni 80 giorni di media)
  • è pre­vi­sta un’ennesima nuova varia­zione radi­cale a par­tire dal 26 otto­bre 2009 con l’obbligo di usare una nuova ver­sione del pro­gramma di cal­colo e delle pro­ce­dure for­nite dalla Regione non ancora testate e messe a punto.

Per appro­fon­di­menti vi con­si­glio di leg­gere l’intero comu­ni­cato dispo­ni­bile sul sito di Assoedilizia.

Ora resta da vedere come la Regione Lombardia rece­pirà que­sta richie­sta, in attesa che emerga — a livello nazio­nale — un prov­ve­di­mento chiaro e libero da frain­ten­di­menti.

Risparmio energetico e detrazione del 55%

Dal 15 ago­sto scorso è entrata in vigore la Legge 99/2009 che eli­mina l’obbligo di redi­gere l’attestato di qua­li­fi­ca­zione ener­ge­tica per usu­fruire della detra­zione del 55% per la sosti­tu­zione di impianti ter­mici con cal­daie a con­den­sa­zione, pompe di calore o impianti geo­ter­mici, pre­vi­sta nella vec­chia finanziaria.

Quindi per la sosti­tu­zione di tali impianti biso­gna seguire la stessa pro­ce­dura che valeva per l’instal­la­zione di pan­nelli solari e per la sosti­tu­zione di fine­stre e infissi in sin­gole unità immobiliari.

La docu­men­ta­zione neces­sa­ria per la detra­zione è la seguente:

  • asse­ve­ra­zione di un tec­nico abi­li­tato (iscritto all’albo) che atte­sti la rispon­denza dell’intervento ai requi­siti richiesti.
  • scheda infor­ma­tiva rela­tiva agli inter­venti rea­liz­zati con­te­nente i dati richie­sti dall’allegato E sca­ri­ca­bile dal sito dell’ ENEA.

Restano comun­que in vigore i seguenti importi mas­simi da detrarre chia­rite nella legge 27/2006 commi 345–346-347 rela­tivi alla finan­zia­ria 2007:

  • Per le spese docu­men­tate rela­tive ad inter­venti su edi­fici esi­stenti, parti di edi­fici esi­stenti o unità immo­bi­liari, riguar­danti strut­ture opa­che ver­ti­cali, strut­ture opa­che oriz­zon­tali (coper­ture e pavi­menti), fine­stre com­pren­sive di infissi, spetta una detra­zione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rima­sti a carico del con­tri­buente, fino a un valore mas­simo della detra­zione di 60.000 euro, da ripar­tire in tre quote annuali di pari importo”.
  • Per le spese docu­men­tate rela­tive all’installazione di pan­nelli solari per la pro­du­zione di acqua calda per usi dome­stici o indu­striali e per la coper­tura del fab­bi­so­gno di acqua calda in piscine, strut­ture spor­tive, case di rico­vero e cura, isti­tuti sco­la­stici e uni­ver­sità, spetta una detra­zione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rima­sti a carico del con­tri­buente, fino a un valore mas­simo della detra­zione di 60.000 euro, da ripar­tire in tre quote”.
  • Per le spese docu­men­tate, per inter­venti di sosti­tu­zione di impianti di cli­ma­tiz­za­zione inver­nale con impianti dotati di cal­daie a con­den­sa­zione spetta una detra­zione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rima­sti a carico del con­tri­buente, fino a un valore mas­simo della detra­zione di 30.000 euro, da ripar­tire in tre quote annuali di pari importo”.

Ancora sulla certificazione energetica degli edifici

Vorrei aggiun­gere due righe al post di ieri di Giuseppe:

In cosa con­si­ste pre­ci­sa­mente la cer­ti­fi­ca­zione energetica?

Il con­sumo degli edi­fici dipende chia­ra­mente da molti fattori:

  • tipo di muratura
  • grado di illuminazione
  • ore di espo­si­zione al sole
  • ampiezza delle finestre
  • esi­stenza di iso­la­mento termico
  • tipo­lo­gia degli impianti.

Produrre una cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica per gli edi­fici signi­fica quindi fare una dichia­ra­zione che prenda in con­si­de­ra­zione tutti que­sti fat­tori per creare un docu­mento deno­mi­nato atte­stato di cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica.

Tale cer­ti­fi­ca­zione ha un valore di 10 anni e potrà essere rila­sciata sol­tanto da un tec­nico abi­li­tato (archi­tetto, inge­gnere o geo­me­tra) rego­lar­mente iscritto all’albo.

Nuova disciplina energetica in vigore dal 1 Luglio 2009

La disci­plina ener­ge­tica degli edi­fici è con­te­nuta nel d.lgs. 19/08/2005, n. 192 (suc­ces­si­va­mente modi­fi­cata dal d.lgs. 29/12/2006, n. 311 e, infine, dal d.l. 112/2008, con­ver­tito in legge 06/08/2008 n. 133). L’art. 35, co. 2 bis del decreto 112/2008 ha abro­gato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo “decreto”), i quali pre­ve­de­vano l’obbligo di alle­ga­zione dell’Attestazione di Certificazione Energetica (sosti­tuito da una Attestazione di Qualificazione Energetica nelle regioni che non hanno ancora dato appli­ca­zione alla nor­ma­tiva su base locale) agli atti di tra­sfe­ri­mento a titolo one­roso (e la messa a dispo­si­zione nel caso di loca­zione) e le rispet­tive san­zioni di nullità.

Oggi, si può dun­que alie­nare un immo­bile non dotato dell’ACE (o dell’AQE), ma a par­tire dal 01/07/2009 tutti gli immo­bili (non solo quelli di nuova costru­zione), devono essere dotati dell’attestato di cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica (art. 6 del decreto).

L’obbligo di dota­zione rife­rito agli immo­bili di nuova costru­zione, o che abbiano subito inter­venti di ristrut­tu­ra­zione rea­liz­zati in forza di per­messo di costruire richie­sto ovvero di DIA pre­sen­tata in data suc­ces­siva all’08/10/2005, grava in capo al costrut­tore.

Per tutti gli altri edi­fici, l’obbligo di dota­zione deve rite­nersi sus­si­stere è in capo al ven­di­tore, secondo la disci­plina gene­rale (art. 1477, co 3, c.c.): ad ogni modo, nella disci­plina di cui trat­tasi, non si rin­viene alcuna norma che escluda la pos­si­bi­lità delle parti di accor­darsi in altro modo, ad esem­pio ponendo l’obbligo a carico dell’acquirente.

Sono esclusi da que­sta disci­plina le seguenti tipo­lo­gie immobiliari:

  • gli immo­bili rica­denti nell’ambito della disci­plina della parte seconda e dell’articolo 136, co. 1), let­tere b) e c), del decreto legi­sla­tivo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni cul­tu­rali e del pae­sag­gio), nei casi in cui il rispetto delle pre­scri­zioni impli­che­rebbe un’alterazione inac­cet­ta­bile del loro carat­tere o aspetto con par­ti­co­lare rife­ri­mento ai carat­teri sto­rici o artistici;
  • i fab­bri­cati indu­striali, arti­gia­nali e agri­coli non resi­den­ziali quando gli ambienti sono riscal­dati per esi­genze del pro­cesso pro­dut­tivo o uti­liz­zando reflui ener­ge­tici del pro­cesso pro­dut­tivo non altri­menti uti­liz­za­bili; i fab­bri­cati iso­lati con una super­fi­cie utile totale infe­riore a 50 metri quadrati

Infine, il recen­tis­simo D.M. 26/06/2009 ha pre­vi­sto le Linee guida nazio­nali per la cer­ti­fi­ca­zione ener­ge­tica, pre­ve­den­done il disci­pli­nare tec­nico e gli stru­menti di rac­cordo tra Stato ed Enti Locali per la piena attua­zione della disci­plina anche su base locale.