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	<title>ToscanoBlog &#187; certificazione energetica</title>
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	<description>Il blog che fa muovere gli immobili in Italia</description>
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		<title>Certificazione energetica : quanto consumano le nostre case?</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ileana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura Green]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni a basso impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione redditto IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sull ambiente delle abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare energia]]></category>

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		<description><![CDATA[Da circa due anni nelle variabili che incidono sulla scelta dell’acquisto della casa, la qualità ambientale e quindi il valore della sua certificazione energetica sono balzati al primo posto.
Non si tratta solo di una questione di risparmio energetico ma di una vera e proprio necessità di far entrare  “l’ambiente” in città, riducendo i consumi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="thickbox" title="certificazione_energetica165" rel="same-post-2272" href="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2011/10/certificazione_energetica165.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2273" title="certificazione_energetica165" src="http://www.toscanoblog.it/wp-content/uploads/2011/10/certificazione_energetica165-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>Da circa due anni nelle variabili che incidono sulla scelta dell’acquisto della casa, la qualità ambientale e quindi il valore della sua certificazione energetica sono balzati al primo posto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si tratta solo di una questione di risparmio energetico ma di una vera e proprio necessità di far entrare  “l’ambiente” in città, riducendo i consumi di energia e quindi facendo il primo passo per cercare di minimizzare gli effetti negativi dell’attività umana su di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Unione Europea ha emanato, allo scopo, una direttiva operativa relativa al ”Rendimento energetico degli edifici” con provvedimenti volti a:</p>
<ul>
<li>fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione;</li>
<li>imporre i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici di notevoli dimensioni soggetti a ristrutturazione;</li>
<li>adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici;</li>
<li>definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato degli edifici;</li>
<li>procedere alla  certificazione energetica degli edifici.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’Attestato di C.E. deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio: vi devono essere riportati dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.</p>
<p style="text-align: justify;">La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di immobili ed ha varie scadenze temporali. Oltre ad essere indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita e di locazione, l’attestato energetico  fa parte di quella documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali (detrazione del 55% sul reddito IRPEF).</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo è quello di dotare progressivamente tutti gli edifici di un documento che possa fornire informazioni in merito al comportamento energetico dell’immobile, valorizzando sul mercato gli immobili che presentano migliori performance ed incentivando il miglioramento del patrimonio immobiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Certificazione energetica: la telenovela continua</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura e ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo blog si è occupato più volte del tema della certificazione energetica, e della sua non facile interpretazione.
E’ notizia di ieri, riportata dall’ottimo geometra.info, che Assoedilizia, l’associazione lombarda dei proprietari di immobili, ha chiesto ufficialmente alla Regione Lombardia la sospensione della certificazione energetica.
I motivi di questa richiesta risiedono soprattutto nella confusione creatasi dalle continue modifiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo blog si è occupato più volte del tema della <u><strong><a href="javascript:void(0);/*1253807622594*/">certificazione energetica</a></strong></u>, e della sua non facile interpretazione.<br />
E’ notizia di ieri, riportata dall’ottimo <a href="http://www.geometra.info/Certificazione-energetica-degli-edifici-Assoedilizia-chiede-la-sospensione_news_x_3344.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.geometra.info/Certificazione-energetica-degli-edifici-Assoedilizia-chiede-la-sospensione_news_x_3344.html?referer=');"><u><strong>geometra.info</strong></u></a>, che <u><strong><a href="http://www.assoedilizia.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.assoedilizia.com/?referer=');">Assoedilizia</a></strong></u>, l’associazione lombarda dei proprietari di immobili, ha chiesto ufficialmente alla Regione Lombardia la sospensione della certificazione energetica.</p>
<p>I motivi di questa richiesta risiedono soprattutto nella <strong>confusione</strong> creatasi dalle <strong>continue modifiche al provvedimento</strong> e in particolare:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>le procedure di calcolo e le modalità di esecuzione sono state variate, aggiornate, implementate o sono state comunque oggetto di modifiche ben 14 volte negli ultimi 22 mesi (cioè una variazione ogni 47 giorni di media)</li>
<li> i programmi di calcolo resi disponibili ai Certificatori Energetici da Cestec s.p.a. sono stati cambiati almeno 8 volte in 22 mesi (cioè una modifica ogni 80 giorni di media)</li>
<li>è prevista un’ennesima nuova variazione radicale a partire dal 26 ottobre 2009 con l’obbligo di usare una nuova versione del programma di calcolo e delle procedure fornite dalla Regione non ancora testate e messe a punto.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>  Per approfondimenti vi consiglio di leggere l’intero comunicato disponibile sul sito di <u><strong><a href="http://www.assoedilizia.com/contenuto_exp.asp?t=comunicati&amp;id=473" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.assoedilizia.com/contenuto_exp.asp?t=comunicati_amp_id=473&amp;referer=');">Assoedilizia</a></strong></u>.</p>
<p>Ora resta da vedere come la Regione Lombardia recepirà questa richiesta, in attesa che emerga — <em>a livello nazionale</em> — un <strong>provvedimento chiaro e libero da fraintendimenti</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Risparmio energetico e detrazione del 55%</title>
		<link>http://www.toscanoblog.it/index.php/risparmio-energetico-e-detrazione-del-55-percento/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura e ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 15 agosto scorso è entrata in vigore la Legge 99/2009 che elimina l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista nella vecchia finanziaria.


Quindi per la sostituzione di tali impianti bisogna seguire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img width="236" vspace="4" hspace="4" height="254" border="0" align="left" src="/blog/uploads/casa1.jpg" alt="" />Dal 15 agosto scorso è entrata in vigore la <strong>Legge 99/2009</strong> che elimina l’<strong>obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica</strong> per usufruire della <strong>detrazione del 55%</strong> per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista nella vecchia finanziaria.
</div>
<p>
Quindi per la sostituzione di tali impianti bisogna seguire la stessa procedura che valeva per l’<strong>installazione di pannelli solari</strong> e per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari.</p>
<p>La documentazione necessaria per la detrazione è la seguente:</p>
<ul>
<li>asseverazione di un tecnico abilitato (<em>iscritto all’albo</em>) che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.</li>
<li>scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati richiesti dall’allegato E <a href="http://finanziaria2009.acs.enea.it/index.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/finanziaria2009.acs.enea.it/index.htm?referer=');"><u><strong>scaricabile dal sito dell’ ENEA</strong></u></a>.
    </li>
</ul>
<p>
Restano comunque in vigore i seguenti importi massimi da detrarre chiarite nella legge 27/2006 commi 345–346-347 relativi alla finanziaria 2007:</p>
<ul>
<li>“Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”.</li>
<li>“Per le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote”.</li>
<li>“Per le spese documentate, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ancora sulla certificazione energetica degli edifici</title>
		<link>http://www.toscanoblog.it/index.php/ancora-sulla-certificazione-energetica-degli-edifici/</link>
		<comments>http://www.toscanoblog.it/index.php/ancora-sulla-certificazione-energetica-degli-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura e ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Vorrei aggiungere due righe al post di ieri di Giuseppe:
In cosa consiste precisamente la certificazione energetica?
Il consumo degli edifici dipende chiaramente da molti fattori:

tipo di muratura
grado di illuminazione
ore di esposizione al sole
ampiezza delle finestre
esistenza di isolamento termico
tipologia degli impianti.


Produrre una certificazione energetica per gli edifici significa quindi fare una dichiarazione che prenda in considerazione tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei aggiungere due righe al <u><strong><a href="http://www.gruppotoscano.it/blog/?post=343" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gruppotoscano.it/blog/?post=343&amp;referer=');">post di ieri di Giuseppe</a></strong></u>:</p>
<p><strong>In cosa consiste precisamente la certificazione energetica?</strong></p>
<p>Il consumo degli edifici dipende chiaramente da molti fattori:</p>
<ul>
<li>tipo di muratura</li>
<li>grado di illuminazione</li>
<li>ore di esposizione al sole</li>
<li>ampiezza delle finestre</li>
<li>esistenza di isolamento termico</li>
<li>tipologia degli impianti.</li>
</ul>
<p>
Produrre una <strong>certificazione energetica</strong> per gli edifici <strong>significa</strong> quindi fare una dichiarazione che prenda in considerazione tutti questi fattori per creare un documento denominato <strong>attestato di certificazione energetica</strong>.</p>
<p>Tale certificazione ha un valore di 10 anni e potrà essere rilasciata soltanto da un <strong>tecnico abilitato</strong> (<em>architetto, ingegnere o geometra</em>) regolarmente iscritto all’albo.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuova disciplina energetica in vigore dal 1 Luglio 2009</title>
		<link>http://www.toscanoblog.it/index.php/nuova-disciplina-energetica-in-vigore-dal-1-luglio-2009/</link>
		<comments>http://www.toscanoblog.it/index.php/nuova-disciplina-energetica-in-vigore-dal-1-luglio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti legali]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile e fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19/08/2005, n. 192 (successivamente modificata dal d.lgs. 29/12/2006, n. 311 e, infine, dal d.l. 112/2008, convertito in legge 06/08/2008 n. 133). L’art. 35, co. 2 bis del decreto 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="319" vspace="4" hspace="4" height="397" border="0" align="right" alt="" src="/blog/uploads/immobili.jpg" />La <strong>disciplina energetica degli edifici</strong> è contenuta nel d.lgs. 19/08/2005, n. 192 (<em>successivamente modificata dal d.lgs. 29/12/2006, n. 311 e, infine, dal d.l. 112/2008, convertito in legge 06/08/2008 n. 133</em>). L’art. 35, co. 2 bis del decreto 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo “decreto”), i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’<strong>Attestazione di Certificazione Energetica</strong> (<em>sostituito da una <strong>Attestazione di Qualificazione Energetica</strong> nelle regioni che non hanno ancora dato applicazione alla normativa su base locale</em>) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.</p>
<p>Oggi, si può dunque <strong>alienare un immobile non dotato</strong> dell’ACE (o dell’AQE), ma a partire dal <strong>01/07/2009</strong> tutti gli immobili (non solo quelli di nuova costruzione), devono essere <strong>dotati dell’attestato di certificazione energetica</strong> (art. 6 del decreto).</p>
<p>L’obbligo di dotazione riferito agli <strong>immobili di nuova costruzione</strong>, o che abbiano subito interventi di ristrutturazione realizzati in forza di permesso di costruire richiesto ovvero di DIA presentata in data successiva all’08/10/2005, grava <strong>in capo al costruttore</strong>.</p>
<p>Per<strong> tutti gli altri edifici</strong>, l’obbligo di dotazione deve ritenersi sussistere è<strong> in capo al venditore</strong>, secondo la disciplina generale (art. 1477, co 3, c.c.): ad ogni modo, nella disciplina di cui trattasi, non si rinviene alcuna norma che escluda la possibilità delle parti di accordarsi in altro modo, ad esempio ponendo l’obbligo a carico dell’acquirente.</p>
<p>Sono <strong>esclusi</strong> da questa disciplina le seguenti tipologie immobiliari:</p>
<ul>
<li>gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, co. 1), lettere b) e c), del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;</li>
<li>i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati</li>
</ul>
<p>
Infine, il recentissimo D.M. 26/06/2009 ha previsto le <strong>Linee guida nazionali per la certificazione energetica</strong>, prevedendone il disciplinare tecnico e gli strumenti di raccordo tra Stato ed Enti Locali per la piena attuazione della disciplina anche su base locale.</p>
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