Infiltrazioni in un appartamento

Frequenti sono i con­tra­sti ori­gi­nati dalle infil­tra­zioni d’acqua pro­vo­cate da rot­tura di tuba­zioni con­do­mi­niali o, in genere, da strut­ture comuni dell’edificio. Una tema­tica pos­siamo dire varie­gata. In sif­fatte situa­zioni la rea­zione imme­diata del con­do­mino è quella di infor­mare l’amministratore e di pen­sare subito al risar­ci­mento dei danni che riceverà.
Un nostro let­tore ha infatti avuto la sud­detta rea­zione a seguito di rile­vanti infil­tra­zioni subite.
La respon­sa­bi­lità del Condominio però non sem­pre è così evi­dente ed imme­diata pro­prio per la non facile indi­vi­dua­zione delle cause delle infil­tra­zioni mede­sime, poten­dosi esse veri­fi­care anche a seguito di lavori fatti ese­guire in sin­goli appartamenti.
Ecco spie­gata la copiosa giu­ri­spru­denza for­ma­tasi sul punto. La norma cui si fa rife­ri­mento in simili situa­zioni è l’art. 2051 c.c. rubri­cato: “Danno cagio­nato da cosa in custo­dia”. Il Condominio è respon­sa­bile dei danni cau­sati dalle cose e dai ser­vizi comuni aven­done esso la custo­dia, salvo che non provi il caso for­tuito. Il nostro let­tore quindi al fine di poter adde­bi­tare la respon­sa­bi­lità del fatto al Condominio, dovrà pro­vare la sus­si­stenza del rap­porto di custo­dia tra il respon­sa­bile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.
Ciò com­por­terà la con­se­guenza che il Condominio dovrà risar­cire il danno pro­vo­cato, inten­den­dosi con ciò l’obbligo di far ese­guire i lavori di ripri­stino dello stato dei luo­ghi prima delle infil­tra­zioni e quindi anche con il paga­mento degli arredi (qua­dri, tap­peti, ten­daggi), natu­ral­mente qua­lora doves­sero essere rima­sti danneggiati.
E’ peral­tro oppor­tuno sot­to­li­neare come la carenza o even­tuali difetti di manu­ten­zione, al pari di quelli di costru­zione, non rap­pre­sen­tino “caso for­tuito”, esi­mente della respon­sa­bi­lità della custo­dia, bensì fon­da­mento giu­sti­fi­ca­tivo dell’obbligazione risarcitoria.
Sul con­te­nuto risar­ci­to­rio recente giu­ri­spru­denza di merito ha anche rico­no­sciuto ad un con­do­mino il risar­ci­mento del danno non patri­mo­niale, inteso come pre­giu­di­zio ogget­ti­va­mente accer­ta­bile che altera le abi­tu­dini del sog­getto dan­neg­giato ed i suoi assetti rela­zio­nali (Trib. Firenze sent. n. 147/2011). Non è que­sto il caso del nostro
let­tore.
Ma andando a con­clu­dere, spo­stiamo l’attenzione sulle ipo­tesi in cui le infil­tra­zioni pro­ven­gano dalla rot­tura di tuba­zioni interne all’appartamento di altro con­do­mino che potreb­bero sem­brare di sem­plice indi­vi­dua­zione men­tre in pra­tica si potreb­bero dimo­strare di incerta oltre che pro­ble­ma­tica soluzione.
L’essenziale è pro­vare che la cosa sia causa diretta del danno e colui chia­mato a rispon­dere del danno abbia un effet­tivo potere fisico sulla cosa. Proprio su tali pre­sup­po­sti di respon­sa­bi­lità di custo­dia sono stati rite­nuti respon­sa­bili pro­prie­tari di appar­ta­menti in cui furono ese­guiti lavori di ristrut­tu­ra­zione, così come è stata invece esclusa una tale respon­sa­bi­lità, nel caso di man­canza di prova del nesso ezio­lo­gico tra il danno ed il bene in custo­dia o dell’evento dan­noso (infil­tra­zioni) e dell’esistenza del danno risar­ci­bile. Dal suc­cinto reso­conto for­ni­toci dal nostro let­tore rite­niamo di dover­gli con­si­gliare di espe­rire il rime­dio dell’Accertamento Tecnico Preventivo anche in vista di un even­tuale giu­di­zio per respon­sa­bi­lità da intra­pren­dere. Ma ciò for­merà oggetto di un nostro pros­simo articolo.

Il regolamento di condominio

Il rego­la­mento di con­do­mi­nio è l’insieme delle norme fina­liz­zate all’uso delle cose comuni e alla ripar­ti­zione delle spese, non­ché delle regole per la tutela del decoro dell’edificio e di quelle che riguar­dano l’amministrazione (art. 1138, co. 1, c.c.).

L’obbligo di adot­tare il rego­la­mento di con­do­mi­nio sus­si­ste se vi sono almeno  11 condomini.

Negli altri casi, l’adozione del rego­la­mento è facol­ta­tiva e la gestione delle parti comuni dell’edificio può essere rego­la­men­tata con altri stru­menti, ad es. attra­verso sem­plici deli­bere assem­bleari assunte volta per volta.

Esso, può avere ori­gine con­trat­tuale (è il caso del costrut­tore che lo sot­to­pone in sede di ven­dita agli acqui­renti) o assem­bleare, ed esige la forma scritta.

L’iniziativa per la sti­pu­la­zione del rego­la­mento è rimessa a cia­scuno dei con­do­mini. Analogamente, cia­scun con­do­mino potrà atti­varsi per la revi­sione e l’aggiornamento di quello già esi­stente (es., per la revi­sione delle tabelle condominiali).

In caso di rigetto della richie­sta di for­ma­zione del rego­la­mento di con­do­mi­nio, il con­do­mi­nio inte­res­sato potrà impu­gnare tale deli­bera di rigetto davanti all’autorità giu­di­zia­ria. In tal caso, il rego­la­mento adot­tato coat­ti­va­mente per via giu­di­zia­ria ha effi­ca­cia vin­co­lante per tutti i con­do­mini dopo il pas­sag­gio in giu­di­cato della sen­tenza che ne sta­tui­sce l’adozione.

Le pre­vi­sioni con­te­nute nel rego­la­mento di con­do­mi­nio vin­co­lano tutti coloro che vi risie­dono (con­do­mini ed usu­frut­tuari) e coloro che uti­liz­zano a qual­siasi titolo le sin­gole pro­prietà (es., con­dut­tori e comodatari).

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Installare le antenne tv sulle proprietà altrui

Da quando la tv digi­tale ha ini­ziato a pren­dere piede su quella ana­lo­gica abbiamo rice­vuto molte let­tere da parte di pro­prie­tari di immo­bili che ci chie­de­vano chia­ri­menti in merito al pro­blema delle antenne sugli edi­fici. (Come già acca­duto per le richie­ste di infor­ma­zioni sull’installazione delle antenne per la tele­fo­nia mobile, di cui abbiamo par­lato qual­che set­ti­mana fa).

Recentemente la Cassazione ha avuto modo di intrat­te­nersi sul pro­blema già dibat­tuto da anni, e oggetto di par­ti­co­lari inter­pre­ta­zioni che hanno visto coin­volti la libertà di pen­siero e di parola.

Nel caso in spe­cie, un con­dò­mino aveva pre­teso di instal­lare un’antenna di rice­zione tele­vi­siva sul lastrico solare di pro­prietà esclu­siva quando sarebbe stato diver­sa­mente pos­si­bile il posi­zio­na­mento sul tor­rino (con­do­mi­niale) della scala. Prima di “leg­gere” la deci­sione della Cassazione occorre richia­mare la L. 554/40 con la quale si è inteso rico­no­scere il diritto del sin­golo con­do­mino alla instal­la­zione di una antenna.

Secondo l’art. 1 i pro­prie­tari di uno sta­bile o appar­ta­mento non pos­sono opporsi alla instal­la­zione nella loro pro­prietà di impianti aerei esterni desti­nati al fun­zio­na­mento di appa­rec­chi radio­fo­nici (tele­vi­sivi) appar­te­nenti ad altri con­dò­mini.

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Condominio e installazione di antenne per telefonia

L’argomento che intendo esa­mi­nare, e che prende spunto da nume­rosi que­siti posti dai let­tori del Toscano Case, risulta essere di grande attua­lità in con­si­de­ra­zione degli effetti dell’inquinamento elet­tro­ma­gne­tico sul quale tanto si discute con­trap­po­nendo le tesi più disparate.

Il discorso esu­lerà natu­ral­mente dagli aspetti stret­ta­mente cor­re­lati con “il danno alla salute”, per affron­tare invece spe­ci­fi­ca­mente le moda­lità di deli­be­ra­zione dell’installazione su aree condominiali.

In par­ti­co­lare, pren­de­remo in esame il caso sot­to­po­sto da un let­tore il quale rife­ri­sce che nel con­do­mi­nio dove abita, l’assemblea con­do­mi­niale — senza il con­senso di tre con­do­mini (tra i quali il nostro gen­tile let­tore) —  ha appro­vato la rea­liz­za­zione nel locale ex cal­daia (adi­bito, sino a prima della deli­bera, a sala per le riu­nioni con­do­mi­niali) di una sta­zione radio per tele­fo­nia mobile non­chè l’edificazione sul lastrico solare con­do­mi­niale di un tra­lic­cio per l’installazione dell’antenna ripe­ti­tore.

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Cos’è il CoHousing?

Il Cohousing è una par­ti­co­lare forma di con­vi­venza con­do­mi­niale, dove i con­dò­mini deci­dono di con­di­vi­dere alcuni spazi e ser­vizi comuni, rima­nendo però auto­nomi nella gestione del pro­prio appartamento

Si tratta di un feno­meno ancora poco dif­fuso in Italia, nato intorno agli anni 60 nei paesi scan­di­navi, prima di esten­dersi suc­ces­si­va­mente anche nel resto del nord Europa (Belgio, Olanda, Inghilterra,  Germania), ma ci sono nume­rosi casi anche in Nord America, Australia e Giappone.

Per una defi­ni­zione pre­cisa dob­biamo far rife­ri­mento al sito cohousing.it che riporta testualmente:

Le comu­nità di cohou­sing com­bi­nano l’autonomia dell’abitazione pri­vata con i van­taggi di ser­vizi, risorse e spazi con­di­visi (micro­nidi, labo­ra­tori per il fai da te, auto in comune, pale­stre, stanze per gli ospiti, orti e giar­dini...) con bene­fici dal punto di vista sia sociale che ambientale.

Tipicamente con­si­stono in un inse­dia­mento di 20–40 unità abi­ta­tive,  per fami­glie e sin­gle, che si sono scelti tra loro e hanno deciso di vivere come una “comu­nità di vici­nato” per poi dar vita – attra­verso un pro­cesso di pro­get­ta­zione par­te­ci­pata -  alla rea­liz­za­zione di un ‘vil­lag­gio’ dove coe­si­stono spazi pri­vati (la pro­pria abi­ta­zione) e spazi comuni (i ser­vizi condivisi).

Per appro­fon­dire que­sto tema, per dare un’occhiata ai pro­getti ita­liani  e per com­pren­dere meglio le moti­va­zioni che spin­gono verso una scelta sociale di que­sto tipo, vi rimando all’esauriente cohousing.it, men­tre gli amanti della carta potranno tro­vare le rispo­ste che cer­cano su Cohousing e con­do­mini soli­dali (Libro + Dvd) di Matthieu Lietaert, Terra Nuova Edizioni (acqui­sta­bile online).

Condominio: obbligo risarcitorio per infiltrazioni da una terrazza a livello

Da una recente richie­sta di chia­ri­menti avan­zata da parte di alcuni let­tori della nostra rivi­sta men­sile ToscanoCase, prendo l’iniziativa rife­rendo della que­stione in merito alla ripar­ti­zione delle spese di manu­ten­zione per la ter­razza a livello in condominio.

La ter­razza è una super­fi­cie sco­perta posta al sommo di alcuni vani e nel con­tempo sullo stesso piano di altri, desti­nata non tanto a coprire le ver­ti­cali di edi­fici sot­to­stanti quanto a dare un affac­cio o ulte­riori como­dità all’appartamento cui è col­le­gata. Per que­ste sue carat­te­ri­sti­che ma ancor di più per la “liti­giosa” realtà con­do­mi­niale, negli anni si è per­ve­nuti ad equi­pa­rarla ad un lastrico solare o ad un tetto per spie­gare e di con­se­guenza giu­sti­fi­care la ripar­ti­zione delle spese di manutenzione.

Cos’è un lastrico solare?
 Il lastrico solare è una strut­tura piana posta a coper­tura dell’edificio il quale oltre a svol­gere la fun­zione di tetto e quindi di pro­te­zione dell’edificio mede­simo può essere uti­liz­zato anche per altri usi acces­sori come sola­rium o come ter­razzo. L’art. 1117 c.c. lo elenca tra gli oggetti di pro­prietà comune dei pro­prie­tari dei diversi piani o por­zioni di piano dell’edificio, fatto salvo diverse disposizioni.

In linea gene­rale tutte le spese di manu­ten­zione, ripa­ra­zione e rico­stru­zione sono ripar­tite tra tutti i con­do­mini pro quota in forza delle esi­stenti tabelle mil­le­si­mali di pro­prietà. Sennonchè l’art. 1126 c.c. rela­ti­va­mente al lastrico solare dispone sul caso dell’uso esclu­sivo facendo le seguenti ripartizioni:

  • 1/3 da parte di colui che ha in uso esclu­sivo il lastrico solare;
  • 2/3 da parte dei con­do­mini pro­prie­tari di unità sot­to­stanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.

Arrivati a que­sto punto pos­siamo pro­ce­dere con i chia­ri­menti richie­sti pre­vie ulte­riori precisazioni.

Innanzitutto richia­mando giu­ri­spru­denza di merito. Il Tribunale di Milano ha evi­den­ziato il requi­sito da pren­dere in con­si­de­ra­zione nel momento in cui ci si pone la domanda: Quando il ter­razzo a livello deve essere equi­pa­rato per la ripar­ti­zione delle spese al lastrico solare?

Decidendo la Magistratura si è espressa spe­ci­fi­cando che sarà la valu­ta­zione della fun­zione svolta dal ter­razzo a diri­mere la que­stione, ovvero la sud­detta equi­pa­ra­zione vi sarà allor­chè il ter­razzo assol­verà anche all’essenziale ed impre­scin­di­bile fun­zione di coper­tura dell’edificio stesso (Trib. Milano, 20.05.2002).

Riassumendo, ai danni cagio­nati all’appartamento sot­to­stante per le infil­tra­zioni d’acqua pro­ve­nienti dal ter­razzo a livello sopra­stante, dete­rio­rato per difetto di manu­ten­zione, rispon­dono tutti gli obbli­gati ina­dem­pienti alla fun­zione di con­ser­va­zione, secondo le pro­por­zioni sta­bi­lite dal sopra citato art. 1126 c.c. (Cass. Civ., sez. III – n. 26239) ancor­chè tale arti­colo disci­plini il caso di uso esclu­sivo del lastrico solare.

Alla scoperta del “supercondominio”

Con il ter­mine “super­con­do­mi­nio” (o con­do­mi­nio “oriz­zon­tale”) si vuole indi­vi­duare il com­plesso di edi­fici, costi­tuenti altret­tanti con­do­mini (“ver­ti­cali”), tra loro sepa­rati, ma aventi in comune un certo numero di ser­vizi, spazi aperti e/o altre strut­ture (es. cen­trali di riscal­da­mento, impianti di illu­mi­na­zione, viali, cor­tili, giar­dini, strut­ture ricrea­tive, etc.), così da poter essere con­si­de­rati come un insieme unitario.

Il prin­ci­pale pro­blema giu­ri­dico del super-condominio è quello di indi­vi­duare la disci­plina appli­ca­bile alle parti comuni esterne agli edi­fici che, molto spesso, assu­mono vasta impor­tanza e signi­fi­ca­tivo valore economico.

Occorre con­si­de­rare che il pro­blema si pone più per gli inse­dia­menti sorti negli anni 60–70, dal momento che, per gli inse­dia­menti di più recente costru­zione si è prov­ve­duto a pre­di­sporre all’origine, oltre ai rego­la­menti con­do­mi­nali, anche un rego­la­mento del super-condominio, prov­vi­sto di appo­site tabelle mil­le­si­mali, redatto e depo­si­tato da un notaio, e quindi tra­scritto nei pub­blici regi­stri immo­bi­liari. Non sem­pre, tut­ta­via, tali rego­la­menti hanno risolto i pro­blemi di gestione dei “con­do­mini orizzontali”.

I giu­ri­sti hanno varia­mente dibat­tuto sulla disci­plina appli­ca­bile in mate­ria, con­trap­po­nen­dosi con due tesi principali:

  • la “tesi della comu­nione”, che vedrebbe appli­ca­bile esten­si­va­mente la disci­plina della comu­nione sulla cosa in com­pro­prietà di più sog­getti (artt. 1100 e ss. del C.C.);
  • la “tesi del con­do­mi­nio”, secondo cui tro­ve­rebbe appli­ca­zione ana­lo­gica la più spe­ci­fica disci­plina del con­do­mi­nio (artt. 1117 e ss. del C.C.).

La con­trap­po­si­zione inve­ste un rilievo pra­tico non di poco conto, se si osserva che la disci­plina del con­do­mi­nio tende a rego­lare le parti di un edi­fi­cio comuni ma inscin­di­bili, e, invece nella comu­nione, ogni com­pro­prie­ta­rio può chie­derne, ad esem­pio, lo scioglimento.

La con­trap­po­si­zione inve­ste anche le moda­lità di ammi­ni­stra­zione del bene comune, lad­dove nella comu­nione tutti i par­te­ci­panti hanno diritto di ammi­ni­strarlo, men­tre nel con­do­mi­nio, se i con­dò­mini sono più di quat­tro, deve essere nomi­nato un amministratore.

In giu­ri­spru­denza, soprat­tutto in tema di ammi­ni­stra­zione del super-condominio, sem­bra pre­va­lere la “tesi del con­do­mi­nio”, ma è neces­sa­rio chia­rire che i giu­dici ten­dono ad ana­liz­zare con grande rigore la reale essenza e qua­lità delle parti super­con­do­mi­niali, distin­guendo tra parti real­mente indi­spen­sa­bili ai con­do­mìni e parti desti­nate alla loro mag­gior pia­ce­vo­lezza (es. piscine, campi da ten­nis, etc.), che rimar­reb­bero invece sog­gette alla disci­plina ordi­na­ria della comunione.

Anche il legi­sla­tore non è rima­sto insen­si­bile al tema. Il Parlamento sta infatti esa­mi­nando un dise­gno di legge che disci­plina det­ta­glia­ta­mente il super-condominio e pre­vede, nella sostanza, la diretta appli­ca­bi­lità delle dispo­si­zioni sul con­do­mi­nio, oltre alla pre­vi­sione di mag­gio­ranze qua­li­fi­cate per le deli­be­ra­zioni super-condominiali, ade­rendo alla ten­denza della giu­ri­spru­denza di con­si­de­rare il con­do­mi­nio, più che un pro­prie­ta­rio, un ente di gestione.

Sulla cosid­detta “riforma del super-condominio”, vi ter­remo infor­mati prossimamente

Una guida per vivere in condominio

E’ uscita qual­che tempo fa una guida molto inte­res­sante desti­nata a chi acqui­sta casa in un con­do­mi­nio. Al suo interno tro­vano rispo­sta tutti i dubbi legati tra­di­zio­nal­mente al vivere in con­do­mi­nio: dai rego­la­menti di con­do­mi­nio alla gestione degli spazi comuni, dalla ripar­ti­zione delle spese alle fami­ge­rate assemblee.

Questo vade­me­cum è stato sti­lato dal Consiglio Nazionale del Notariato e dall’ANACI (Associazione nazio­nale ammi­ni­stra­tori con­do­mi­niali e immobiliari).

Se volete sca­ri­carlo, lo tro­vate qui.