Obbligo del mediatore alla corretta informazione

L’obbligo del media­tore di infor­mare cor­ret­ta­mente le parti, pre­vi­sto all’art. 1759 c.c., si sostanzia:

  • in senso posi­tivo, nel dovere di comu­ni­care alle parti le cir­co­stanze a lui note o comun­que cono­sci­bili con la comune diligenza;
  • in senso nega­tivo, con il divieto di for­nire infor­ma­zioni delle quali non abbia con­sa­pe­vo­lezza o che comun­que non abbia con­trol­lato direttamente.

In que­sto senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano (sen­tenza 22/05/2009, n. 6857), ponen­dosi nel filone giu­ri­spru­den­ziale già da tempo con­so­li­da­tosi presso la Corte di Cassazione (Cass. n. 16009/2003, Cass. 6714/2001, Cass. 6389/2001).

Il Tribunale di Milano ha ana­liz­zato il caso di un media­tore che — nel corso delle trat­ta­tive — aveva espres­sa­mente con­fer­mato l’esistenza del cer­ti­fi­cato di abi­ta­bi­lità dell’immobile, in realtà privo di tale certificazione.

L’organo giu­di­cante, quindi, ha rite­nuto di dover san­zio­nare l’agente non nel rilievo che fosse a suo carico l’obbligo di veri­fi­care l’esistenza del cer­ti­fi­cato di abi­ta­bi­lità, bensì su quello — cer­ta­mente con­di­vi­si­bile — di non creare nell’acquirente un falso affi­da­mento su una infor­ma­zione che, in quanto richie­sta, doveva neces­sa­ria­mente rite­nersi rile­vante per il richiedente.

In sostanza, è stato leso l’interesse del cliente alla cor­retta infor­ma­zione, cer­ta­mente influente sulla valu­ta­zione e sulla sicu­rezza dell’affare. Ove non fuor­viato dalle ras­si­cu­ra­zioni dell’agente, infatti, l’acquirente avrebbe potuto agire diver­sa­mente prima di con­clu­dere l’affare. Ad esem­pio, pre­ten­dendo un appro­fon­di­mento del tema, chie­dendo l’esibizione del cer­ti­fi­cato al ven­di­tore. Oppure, deci­dere di abban­do­nare le trattative.

D’altra parte, anche nel caso che invece avesse voluto ugual­mente acqui­stare l’immobile, sarebbe comun­que stato pri­vato di un ele­mento di valu­ta­zione influente sull’affare: ad esem­pio, avrebbe potuto pro­porre un prezzo diverso da quello effet­ti­va­mente pro­po­sto, oppure pre­ten­dere, in sede di con­clu­sione dell’affare, un impe­gno del ven­di­tore a for­nire il cer­ti­fi­cato di abi­ta­bi­lità entro la data dell’atto defi­ni­tivo di vendita.