Obbligo del mediatore alla corretta informazione
nov 28, 2009 Approfondimenti legali
L’obbligo del mediaÂtore di inforÂmare corÂretÂtaÂmente le parti, preÂviÂsto all’art. 1759 c.c., si sostanzia:
- in senso posiÂtivo, nel dovere di comuÂniÂcare alle parti le cirÂcoÂstanze a lui note o comunÂque conoÂsciÂbili con la comune diligenza;
- in senso negaÂtivo, con il divieto di forÂnire inforÂmaÂzioni delle quali non abbia conÂsaÂpeÂvoÂlezza o che comunÂque non abbia conÂtrolÂlato direttamente.
In queÂsto senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano (senÂtenza 22/05/2009, n. 6857), ponenÂdosi nel filone giuÂriÂspruÂdenÂziale già da tempo conÂsoÂliÂdaÂtosi presso la Corte di Cassazione (Cass. n. 16009/2003, Cass. 6714/2001, Cass. 6389/2001).
Il Tribunale di Milano ha anaÂlizÂzato il caso di un mediaÂtore che — nel corso delle tratÂtaÂtive — aveva espresÂsaÂmente conÂferÂmato l’esistenza del cerÂtiÂfiÂcato di abiÂtaÂbiÂlità dell’immobile, in realtà privo di tale certificazione.
L’organo giuÂdiÂcante, quindi, ha riteÂnuto di dover sanÂzioÂnare l’agente non nel rilievo che fosse a suo carico l’obbligo di veriÂfiÂcare l’esistenza del cerÂtiÂfiÂcato di abiÂtaÂbiÂlità , bensì su quello — cerÂtaÂmente conÂdiÂviÂsiÂbile — di non creare nell’acquirente un falso affiÂdaÂmento su una inforÂmaÂzione che, in quanto richieÂsta, doveva necesÂsaÂriaÂmente riteÂnersi rileÂvante per il richiedente.
In sostanza, è stato leso l’interesse del cliente alla corÂretta inforÂmaÂzione, cerÂtaÂmente influente sulla valuÂtaÂzione e sulla sicuÂrezza dell’affare. Ove non fuorÂviato dalle rasÂsiÂcuÂraÂzioni dell’agente, infatti, l’acquirente avrebbe potuto agire diverÂsaÂmente prima di conÂcluÂdere l’affare. Ad esemÂpio, preÂtenÂdendo un approÂfonÂdiÂmento del tema, chieÂdendo l’esibizione del cerÂtiÂfiÂcato al venÂdiÂtore. Oppure, deciÂdere di abbanÂdoÂnare le trattative.
D’altra parte, anche nel caso che invece avesse voluto ugualÂmente acquiÂstare l’immobile, sarebbe comunÂque stato priÂvato di un eleÂmento di valuÂtaÂzione influente sull’affare: ad esemÂpio, avrebbe potuto proÂporre un prezzo diverso da quello effetÂtiÂvaÂmente proÂpoÂsto, oppure preÂtenÂdere, in sede di conÂcluÂsione dell’affare, un impeÂgno del venÂdiÂtore a forÂnire il cerÂtiÂfiÂcato di abiÂtaÂbiÂlità entro la data dell’atto defiÂniÂtivo di vendita.
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