Irpef e Ici, le tasse sulla casa
dic 9, 2009 Mutui e temi economici

Le tasse e le imposte sono un argomento già abbastanza “sgradevole” per tutti, figuriamoci se ad alimentare i malumori ci si mette anche un linguaggio tecnico e complesso che aumenta la confusione. Per rimediare a questo, ho raccolto e semplificato all’osso due delle imposte più “famose”, almeno nel mondo immobiliare: Ici e Irpef.
L’Ici e l’Irpef, come qualunque proprietario di un immobile conosce bene, sono due diversi tipi di imposta. Il primo di questi grava esclusivamente sugli immobili, mentre il secondo colpisce il reddito delle persone fisiche, e quindi anche il reddito prodotto dall’immobile.
L’Irpef colpisce il reddito prodotto dal fabbricato nel caso in cui questo sia locato, quantificabile nell’85% del canone di affitto. Nel caso in cui, invece, l’immobile resti a disposizione del proprietario, l’Irpef grava sul reddito presunto, calcolato sulla base della rendita catastale. La rendita catastale non è altro che il valore attribuito dal Fisco ad ogni unità immobiliare.
Se l’immobile è adibito ad abitazione principale, l’Irpef non si paga. Se invece l’immobile non è l’abitazione principale, ma una seconda casa, la rendita catastale viene aumentata di un terzo rispetto al valore reale.
L’Ici (Imposta comunale sugli immobili) è un’aliquota che viene stabilita ogni anno dai comuni, e rappresenta probabilmente la voce di bilancio in entrata più cospicua per i comuni. L’Ici grava su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ma non sulla prima casa, a seguito della sua abolizione avvenuta nel 2008. In caso in cui un immobile risulti sfitto, l’aliquota Ici viene solitamente aumentata.
Tags: fabbricato, fisco, ici, immobile, irpef, prima casa, reddito, tasse, terreno
Detrazione fiscale anche per mobili ed elettrodomestici
ott 20, 2009 Edilizia, Mutui e temi economici
L’articolo 2 del DL 5/2009, convertito nella Legge 33/2009, introduce una detrazione del 20% delle spese, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione), computer e televisori.
Per accedere alla detrazione è necessario avviare, o aver avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di ristrutturazione di singole unità immobiliari residenziali, usufruendo della detrazione del 36%. I mobili e gli elettrodomestici agevolati devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro e l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali.
L’importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione e non alla singola persona fisica proprietaria dell’immobile. Per l’acquisto dei beni agevolati il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La detrazione è ovviamente vincolata alla fruizione del beneficio fiscale del 36% (previsto dall’art. 1 della Legge 449/1997) relativamente, però, ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data”.
Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Tags: casa, detrazione, elettrodomestici, fisco, mobili
Scadenze: versamento F24 per gli agenti, Imposta di registro per le locazioni, Unico 2009 e Bonus Famiglia
giu 16, 2009 Appuntamenti
Con mia colpa segnalo leggermente in ritardo che oggi 16 Giugno scadevano i termini per versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e degli agenti di commercio. I versamenti delle ritenute operate nel mese precedente sulle provvigioni degli agenti vanno effettuati con il modello F24.
In compenso vi anticipo qualche scadenza utile per il resto del mese:
Martedì 30 Giugno
Locazioni: Scade il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo giugno. Oltre a questo scade anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a maggio.
Unico 2009: Scade il termine per le persone fisiche che presentano il modulo Unico 2009 alla posta.
Bonus Famiglia: Ultimo giorno per i contribuenti che devono presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere il bonus famiglia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’adempimento riguarda le persone fisiche che hanno diritto al bonus e hanno scelto di chiedere il beneficio sulla base del reddito 2008.
Tags: Agente immobiliare, bonus famiglia, f24, fisco, scadenze, unico 2009


