L’apporto del mediatore: la posizione della giurisprudenza.

Per maturare la provvigione, come tutti sappiamo, è neces­sario che, in concreto, l’affare sia stato concluso grazie all’intervento del mediatore.

Si tratta del così detto nesso di causalità, tema sul quale la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi varie volte, per chiarirne il significato.

Si è affermato, innanzitutto, che l’accordo raggiunto tra le parti deve essere il risultato materiale e diretto della pre­stazione svolta dall’agente, la quale risulta così essere l’antecedente neces­sario dell’affare (Cass. Civ. n. 7252/2005).

Ed anche che sus­siste il nesso di causalità anche quando le parti avrebbero avuto scarse pos­sibilità di incontrarsi e concludere l’affare senza l’intervento del mediatore, o quando comunque la sua attività abbia avuto il carattere della completezza (Cass. Civ. n. 9078/2001).

Inoltre: l’apporto del mediatore alla conclusione dell’affare può anche consistere semplicemente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente (Cass. Civ. n. 9884/2008) oppure nella semplice segnalazione dell’affare (Cass. Civ. n. 7253/2002), senza la neces­sità che l’opera del mediatore perduri sino alla conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 2136/2000).

In definitiva, ciò che veramente è neces­sario è che dalla semplice messa in relazione tra le due parti, ad opera del mediatore, sia stato stipulato il negozio, che altrimenti non sarebbe stato concluso (Cass. n. 9884/2008).

E’ pur vero che la prova del nesso causale non può, tuttavia, essere fornita semplicemente dimostrando la succes­sione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 5760/1999); l’onere della prova grava quindi sul mediatore il quale può, comunque, avvalersi di testimoni.

In generale, non vi è invece nesso causale quando “c’è divergenza tra il contratto proposto dal mediatore e quello effettivamente stipulato dalle parti” (Cass. Civ. n. 4196/1996). Tuttavia, è stato ritenuto che quando il “il mediatore abbia messo in relazione le parti per una compravendita e queste abbiano poi stipulato un leasing, il mediatore ha diritto al compenso” (Cass. Civ. n. 11521/2008).

Non mancheremo di informarvi sull’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale di un tema così centrale per la nostra attività.