L’apporto del mediatore: la posizione della giurisprudenza.
mag 27, 2010 Approfondimenti legali
Per maturare la provvigione, come tutti sappiamo, è necesÂsario che, in concreto, l’affare sia stato concluso grazie all’intervento del mediatore.
Si tratta del così detto nesso di causalità , tema sul quale la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi varie volte, per chiarirne il significato.
Si è affermato, innanzitutto, che l’accordo raggiunto tra le parti deve essere il risultato materiale e diretto della preÂstazione svolta dall’agente, la quale risulta così essere l’antecedente necesÂsario dell’affare (Cass. Civ. n. 7252/2005).
Ed anche che susÂsiste il nesso di causalitĂ anche quando le parti avrebbero avuto scarse posÂsibilitĂ di incontrarsi e concludere l’affare senza l’intervento del mediatore, o quando comunque la sua attivitĂ abbia avuto il carattere della completezza (Cass. Civ. n. 9078/2001).
Inoltre: l’apporto del mediatore alla conclusione dell’affare può anche consistere semplicemente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente (Cass. Civ. n. 9884/2008) oppure nella semplice segnalazione dell’affare (Cass. Civ. n. 7253/2002), senza la necesÂsitĂ che l’opera del mediatore perduri sino alla conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 2136/2000).
In definitiva, ciò che veramente è necesÂsario è che dalla semplice messa in relazione tra le due parti, ad opera del mediatore, sia stato stipulato il negozio, che altrimenti non sarebbe stato concluso (Cass. n. 9884/2008).
E’ pur vero che la prova del nesso causale non può, tuttavia, essere fornita semplicemente dimostrando la succesÂsione cronologica tra attivitĂ del mediatore e conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 5760/1999); l’onere della prova grava quindi sul mediatore il quale può, comunque, avvalersi di testimoni.
In generale, non vi è invece nesso causale quando “c’è divergenza tra il contratto proposto dal mediatore e quello effettivamente stipulato dalle parti” (Cass. Civ. n. 4196/1996). Tuttavia, è stato ritenuto che quando il “il mediatore abbia messo in relazione le parti per una compravendita e queste abbiano poi stipulato un leasing, il mediatore ha diritto al compenso” (Cass. Civ. n. 11521/2008).
Non mancheremo di informarvi sull’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale di un tema così centrale per la nostra attività .
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