Obbligo del mediatore alla corretta informazione
nov 28, 2009 Approfondimenti legali
L’obbligo del mediatore di informare correttamente le parti, preÂvisto all’art. 1759 c.c., si sostanzia:
- in senso positivo, nel dovere di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza;
- in senso negativo, con il divieto di fornire informazioni delle quali non abbia consapevolezza o che comunque non abbia controllato direttamente.
In questo senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano (sentenza 22/05/2009, n. 6857), ponendosi nel filone giurisprudenziale già da tempo consolidatosi presso la Corte di Cassazione (Cass. n. 16009/2003, Cass. 6714/2001, Cass. 6389/2001).
Il Tribunale di Milano ha analizzato il caso di un mediatore che — nel corso delle trattative — aveva espresÂsamente confermato l’esistenza del certificato di abitabilitĂ dell’immobile, in realtĂ privo di tale certificazione.
L’organo giudicante, quindi, ha ritenuto di dover sanzionare l’agente non nel rilievo che fosse a suo carico l’obbligo di verificare l’esistenza del certificato di abitabilitĂ , bensì su quello — certamente condivisibile — di non creare nell’acquirente un falso affidamento su una informazione che, in quanto richiesta, doveva necesÂsariamente ritenersi rilevante per il richiedente.
In sostanza, è stato leso l’interesse del cliente alla corretta informazione, certamente influente sulla valutazione e sulla sicurezza dell’affare. Ove non fuorviato dalle rasÂsicurazioni dell’agente, infatti, l’acquirente avrebbe potuto agire diversamente prima di concludere l’affare. Ad esempio, preÂtendendo un approfondimento del tema, chiedendo l’esibizione del certificato al venditore. Oppure, decidere di abbandonare le trattative.
D’altra parte, anche nel caso che invece avesse voluto ugualmente acquistare l’immobile, sarebbe comunque stato privato di un elemento di valutazione influente sull’affare: ad esempio, avrebbe potuto proporre un prezzo diverso da quello effettivamente proposto, oppure preÂtendere, in sede di conclusione dell’affare, un impegno del venditore a fornire il certificato di abitabilitĂ entro la data dell’atto definitivo di vendita.
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