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	<title>ToscanoBlog &#187; informazione</title>
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	<description>Il blog che fa muovere gli immobili in Italia</description>
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		<title>Obbligo del mediatore alla corretta informazione</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti legali]]></category>
		<category><![CDATA[Agente immobiliare]]></category>
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		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<description><![CDATA[L’obbligo del mediatore di informare correttamente le parti, previsto all’art. 1759 c.c., si sostanzia:

in senso positivo, nel dovere di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza;
in senso negativo, con il divieto di fornire informazioni delle quali non abbia consapevolezza o che comunque non abbia controllato direttamente.

In questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>obbligo del mediatore di informare</strong> correttamente le parti, previsto all’art. 1759 c.c., si sostanzia:</p>
<ul>
<li>in<strong> senso positivo</strong>, nel dovere di comunicare alle parti le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza;</li>
<li>in <strong>senso negativo</strong>, con il divieto di fornire informazioni delle quali non abbia consapevolezza o che comunque non abbia controllato direttamente.</li>
</ul>
<p>In questo senso si è espresso di recente il <strong>Tribunale di Milano</strong> (<em>sentenza 22/05/2009, n. 6857</em>), ponendosi nel filone giurisprudenziale già da tempo consolidatosi presso la Corte di Cassazione (<em>Cass. n. 16009/2003, Cass. 6714/2001, Cass. 6389/2001</em>).</p>
<p>Il Tribunale di Milano ha analizzato il caso di un mediatore che — nel corso delle trattative — aveva espressamente confermato l’esistenza del <strong>certificato di abitabilità dell’immobile</strong>, in realtà privo di tale certificazione.</p>
<p>L’organo giudicante, quindi, ha ritenuto di dover <strong>sanzionare l’agente</strong> non nel rilievo che fosse a suo carico l’obbligo di verificare l’esistenza del certificato di abitabilità, bensì su quello — certamente condivisibile — di <strong>non creare nell’acquirente un falso affidamento</strong> su una informazione che, in quanto richiesta, doveva necessariamente ritenersi rilevante per il richiedente.</p>
<p>In sostanza, è stato <strong>leso l’interesse del cliente alla corretta informazione</strong>, certamente influente sulla valutazione e sulla sicurezza dell’affare. Ove non fuorviato dalle rassicurazioni dell’agente, infatti, l’acquirente avrebbe potuto agire diversamente prima di concludere l’affare. Ad esempio, pretendendo un approfondimento del tema, chiedendo l’esibizione del certificato al venditore. Oppure, decidere di abbandonare le trattative.</p>
<p>D’altra parte, anche nel caso che invece avesse voluto ugualmente acquistare l’immobile, sarebbe comunque stato privato di un <strong>elemento di valutazione influente sull’affare</strong>: ad esempio, avrebbe potuto proporre un prezzo diverso da quello effettivamente proposto, oppure pretendere, in sede di conclusione dell’affare, un impegno del venditore a fornire il certificato di abitabilità entro la data dell’atto definitivo di vendita.</p>
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