Acquisto dell’immobile da costruire e diritto al frazionamento dell’ipoteca.
gen 31, 2012 Approfondimenti legali
Tra le tutele che il D. Lgs. 122/2005 garantisce agli acquirenti di immobili in costruzione, assume particolare importanza il diritto di richiedere il frazionamento dell’ipoteca accesa dal costruttore sull’intero edificio.L’articolo 7 del suddetto decreto ha infatti modificato il comma sesto dell’art.39 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), estendendo all’acquirente, e non più quindi solo al mutuatario, il diritto di frazionare l’ipoteca.
Le disposizioni citate assumono un rilievo giuridico (ma soprattutto pratico) di grandissima importanza, se si considera che esse rappresentano una espressa deroga al principio generale dell’indivisibilità dell’ipoteca di cui all’art. 2809, comma secondo, c.c., che prevede la sussistenza della stessa su tutti i beni vincolati, su ciascuno di essi e su ogni loro parte.
La deroga a favore dell’acquirente si spiega con l’intento delD.Lgs.n.122/2005 di mettere in atto norme dirette a rendere effettivo il diritto al perfezionamento dei finanziamenti fondiari ipotecari, concedendo all’acquirente di ottenere la suddivisione del finanziamento richiesto dal costruttore all’opera, subentrando pro quota (in proporzione della porzione immobiliare acquistata) nel debito contratto dal costruttore verso l’istituto bancario.
E’ evidente la tutela dell’acquirente che scaturisce dal diritto al frazionamento riconosciutogli: questi, infatti, non vedrà dipendere da una circostanza a lui estranea (l’integrale estinzione del finanziamento da parte del costruttore) la liberazione dal gravame ipotecario; e, soprattutto, non vedrà travolgere l’immobile acquistato dall’eventuale azione esecutiva che dovesse subire il costruttore in caso di morosità‚ come invece avverrebbe nel caso in cui l’ipoteca rimanesse, come per principio generale, indivisa.
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