Cedolare secca sugli affitti: E’ arrivato il momento di.. mettersi in regola
apr 21, 2011 Varie
Dallo scorso 7Â aprile ha piena operativitĂ la cedolare secca, un imposta opzionale relativa alle unitĂ immobiliari abitative in affitto.
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21% , che scende al 19% per i contratti a canone concordato, relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa; tutto ciò andrà a sostituire irpef, imposta di bollo e imposta di registro.
E’ evidente  che, se prima le entrate provenienti dalle locazioni confluivano nel calcolo del reddito complesÂsivo del proprietario andando a incidere sulla tasÂsazione Irpef e sulle relative addizionali, con l’entrata in vigore della legge saranno soggette a una tasÂsazione a parte.
Chi sceglierĂ questa soluzione non dovrĂ corrispondere la tassa di registro, e soprattutto, non dovrĂ sommare l’introito dell’affitto ai suoi guadagni per il calcolo dell’Irpef, mantenendo così un’aliquota piĂą bassa. In cambio, i proprietari di immobili saranno tenuti a bloccare il canone d’affitto, escludendo anche gli adeguamenti Istat.Â
Tutto ciò si traduce da una parte come beneficio fiscale per i proprietari che affittano i loro immobili, dall’altra come posÂsibilitĂ di fare “riemergere” il vastisÂsimo mercato degli affitti in nero.
Sul sito dell’ Agenzia delle entrate potrete trovare un software, con tutte le informazioni necesÂsarie, che permetterĂ ai proprietari di immobili dati in locazione di scegliere tra la tasÂsazione ordinaria e nuova cedolare secca.
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Tags: affitto, affitto in nero, agenzie delle entrate, aliquota, cedoalre secca, irpef, tassa di bollo, tassa di registro, tassazione affittuari
Irpef e Ici, le tasse sulla casa
dic 9, 2009 Mutui e temi economici

Le tasse e le imposte sono un argomento già abbastanza “sgradevole” per tutti, figuriamoci se ad alimentare i malumori ci si mette anche un linguaggio tecnico e complesso che aumenta la confusione. Per rimediare a questo, ho raccolto e semplificato all’osso due delle imposte più “famose”, almeno nel mondo immobiliare: Ici e Irpef.
L’Ici e l’Irpef, come qualunque proprietario di un immobile conosce bene, sono due diversi tipi di imposta.  Il primo di questi grava esclusivamente sugli immobili, mentre il secondo colpisce il reddito delle persone fisiche, e quindi anche il reddito prodotto dall’immobile.
L’Irpef colpisce il reddito prodotto dal fabbricato nel caso in cui questo sia locato, quantificabile nell’85% del canone di affitto. Nel caso in cui, invece, l’immobile resti a disposizione del proprietario, l’Irpef grava sul reddito preÂsunto, calcolato sulla base della rendita catastale. La rendita catastale non è altro che il valore attribuito dal Fisco ad ogni unitĂ immobiliare.
Se l’immobile è adibito ad abitazione principale, l’Irpef non si paga. Se invece l’immobile non è l’abitazione principale, ma una seconda casa, la rendita catastale viene aumentata di un terzo rispetto al valore reale.
L’Ici (Imposta comunale sugli immobili) è un’aliquota che viene stabilita ogni anno dai comuni, e rappresenta probabilmente la voce di bilancio in entrata più cospicua per i comuni. L’Ici  grava su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ma non sulla prima casa, a seguito della sua abolizione avvenuta nel 2008. In caso in cui un immobile risulti sfitto, l’aliquota Ici viene solitamente aumentata.
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