Casa familiare in locazione e separazione dei coniugi.

Cosa suc­cede quando il con­tratto di loca­zione della casa fami­liare è inte­stato ad uno solo dei coniugi e que­sti si sepa­rano? Può il coniuge inte­sta­ta­rio del con­tratto riser­varsi l’uso esclu­sivo della casa? L’art. 6 della legge n. 392/78 pre­vede espres­sa­mente il diritto di suc­ce­dere nel con­tratto di loca­zione in favore del coniuge al quale venga asse­gnata la casa coniu­gale con prov­ve­di­mento giu­di­ziale nell’ambito di un pro­ce­di­mento di sepa­ra­zione o divorzio.

Il diritto a suc­ce­dere nel rap­porto di loca­zione spetta anche al coniuge a cui sia attri­buito il diritto di per­ma­nere nella casa coniu­gale in base all’accordo di sepa­ra­zione con­sen­suale o, nel caso di nul­lità del matri­mo­nio, se tra i coniugi si è così sta­bi­lito. Anche la sepa­ra­zione di fatto com­porta la suc­ces­sione nel con­tratto di loca­zione: nel caso in cui siano i coniugi a deci­dere di vivere sepa­rati con un accordo pri­vato, con­dut­tore sarà colui che per­mane nell’abitazione con il con­senso dell’altro.

Sul tema è inter­ve­nuta anche la Corte Costituzionale, che già da tempo ha dichia­rato l’illegittimità del citato art. 6 legge 392/78 nella parte in cui non pre­ve­deva la suc­ces­sione nel con­tratto nel caso di ces­sa­zione della con­vi­venza nell’ambito della fami­glia di fatto.

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L’immobile dato in locazione può essere usucapito?

Sarà di certo capi­tato a qual­cuno di noi sen­tir par­lare di beni che non hanno un proprietario.

Ebbene un nostro let­tore ci ha posto una domanda com­plessa alla quale cer­che­remo di dare una rispo­sta pro­prio riguardo alla sud­detta que­stione. Ci spe­ci­fica in par­ti­co­lare di aver sti­pu­lato tempo fa un rego­lare con­tratto di loca­zione di immo­bile adi­bito a bar e di essere venuto a cono­scenza pochi giorni fa della morte del locatore.

Innanzitutto dob­biamo sof­fer­marci sulla que­stione suc­ces­so­ria e con­clu­dere, lad­dove effet­ti­va­mente il de cuius fosse dece­duto senza lasciare eredi (e la prova deve essere ade­guata e non super­fi­ciale), che sarà lo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c. a suc­ce­dere in assenza di altri eredi. E’ paci­fico come in assenza di prova ade­guata il com­plesso dei beni del de cuius verrà iden­ti­fi­cata come ere­dità giacente.

A que­sto punto è pos­si­bile affron­tare la prima parte del que­sito ovve­ro­sia potrebbe il nostro let­tore usu­ca­pire l’immobile con­si­de­rando l’assenza di eredi.

Sicuramente la rispo­sta è nega­tiva anche a pre­scin­dere dalla cono­scenza o no di un diverso pro­prie­ta­rio del bene e ciò per­ché secondo il costante orien­ta­mento della Corte di Cassazione, dal con­tratto di loca­zione discen­dono effetti esclu­si­va­mente per­so­nali e non reali. Ne con­se­gue che il con­dut­tore ha una mera deten­zione dell’immobile locato la quale è del tutto ini­do­nea ai fini dell’usucapione che pre­sup­pone invece una situa­zione di pos­sesso (Cass. Viv. Sez. II, n. 2602/2001).

Meno netta è la solu­zione sulla seconda parte del que­sito e cioè usu­ca­pire nel caso di man­cato ver­sa­mento dei canoni di loca­zione. Non sono man­cati dubbi sia in dot­trina che in giu­ri­spru­denza se il man­cato ver­sa­mento dei canoni sia valu­ta­bile come possesso.

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Usufrutto e Locazione

Nel corso dell’ultimo “Seminario Notarile” tenu­tosi a Roma mi è stato posto il seguente, inte­res­sante que­sito: l’usufruttuario può con­ce­dere in loca­zione l’immobile che ne forma oggetto? In caso affer­ma­tivo, cosa suc­cede se la durata della loca­zione eccede quella dell’usufrutto (ad esem­pio, per l’intervenuta morte dell’usufruttuario)?

Estendiamo ai nostri let­tori di ToscanoBlog  la rispo­sta al quesito:

a) cer­ta­mente l’usufruttuario può con­ce­dere in loca­zione l’immobile: l’art. 981 c.c. pre­vede infatti che egli “può trarre dalla cosa ogni uti­lità che que­sta può dare”. L’usufruttuario ha però l’obbligo di “rispet­tare la desti­na­zione eco­no­mica della cosa”;

b) “le loca­zioni con­cluse dall’usufruttuario, in corso dal tempo della ces­sa­zione dell’usufrutto, pur­chè con­stino da atto pub­blico o da scrit­tura pri­vata di data certa ante­riore, con­ti­nuano per la durata sta­bi­lita, ma non oltre il quin­quen­nio dalla ces­sa­zione dell’usufrutto” (art. 999, co. 1, c.c.).

c) può suc­ce­dere che l‘estinzione dell’usufrutto dipenda dal decorso del ter­mine di durata pre­vi­sto (e quindi non da morte dell’usufruttuario, o pre­scri­zione per non uso ven­ten­nale, o riu­nione di usu­frutto e pro­prietà nella stessa per­sona, o peri­mento della cosa — vedasi artt. 979 e 1014 c.c.): limi­ta­ta­mente a tale ipo­tesi, “le loca­zioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trat­tan­dosi di fondi rustici dei quali il prin­ci­pale rac­colto è bien­nale o trien­nale, se non per il bien­nio o trien­nio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto” (art. 999, co. 2, c.c.).

A parte il con­cetto di atto pub­blico (quello redatto da un notaio o da altro pub­blico uffi­ciale auto­riz­zato ad attri­buir­gli pub­blica fede), che tutti abbiamo chiaro, rimane da chie­dersi quando, per le fina­lità di cui sopra, una scrit­tura pri­vata (quindi un sem­plice atto tra pri­vati) può rite­nersi di data certa ante­riore alla ces­sa­zione dell’usufrutto: si può rispon­dere che la regi­stra­zione, che ha fina­lità anche (e soprat­tutto), fiscale, è cer­ta­mente adem­pi­mento ido­neo a dare cer­tezza dell’anteriorità cui si ha interesse.

Condominio: obbligo risarcitorio per infiltrazioni da una terrazza a livello

Da una recente richie­sta di chia­ri­menti avan­zata da parte di alcuni let­tori della nostra rivi­sta men­sile ToscanoCase, prendo l’iniziativa rife­rendo della que­stione in merito alla ripar­ti­zione delle spese di manu­ten­zione per la ter­razza a livello in condominio.

La ter­razza è una super­fi­cie sco­perta posta al sommo di alcuni vani e nel con­tempo sullo stesso piano di altri, desti­nata non tanto a coprire le ver­ti­cali di edi­fici sot­to­stanti quanto a dare un affac­cio o ulte­riori como­dità all’appartamento cui è col­le­gata. Per que­ste sue carat­te­ri­sti­che ma ancor di più per la “liti­giosa” realtà con­do­mi­niale, negli anni si è per­ve­nuti ad equi­pa­rarla ad un lastrico solare o ad un tetto per spie­gare e di con­se­guenza giu­sti­fi­care la ripar­ti­zione delle spese di manutenzione.

Cos’è un lastrico solare?
 Il lastrico solare è una strut­tura piana posta a coper­tura dell’edificio il quale oltre a svol­gere la fun­zione di tetto e quindi di pro­te­zione dell’edificio mede­simo può essere uti­liz­zato anche per altri usi acces­sori come sola­rium o come ter­razzo. L’art. 1117 c.c. lo elenca tra gli oggetti di pro­prietà comune dei pro­prie­tari dei diversi piani o por­zioni di piano dell’edificio, fatto salvo diverse disposizioni.

In linea gene­rale tutte le spese di manu­ten­zione, ripa­ra­zione e rico­stru­zione sono ripar­tite tra tutti i con­do­mini pro quota in forza delle esi­stenti tabelle mil­le­si­mali di pro­prietà. Sennonchè l’art. 1126 c.c. rela­ti­va­mente al lastrico solare dispone sul caso dell’uso esclu­sivo facendo le seguenti ripartizioni:

  • 1/3 da parte di colui che ha in uso esclu­sivo il lastrico solare;
  • 2/3 da parte dei con­do­mini pro­prie­tari di unità sot­to­stanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.

Arrivati a que­sto punto pos­siamo pro­ce­dere con i chia­ri­menti richie­sti pre­vie ulte­riori precisazioni.

Innanzitutto richia­mando giu­ri­spru­denza di merito. Il Tribunale di Milano ha evi­den­ziato il requi­sito da pren­dere in con­si­de­ra­zione nel momento in cui ci si pone la domanda: Quando il ter­razzo a livello deve essere equi­pa­rato per la ripar­ti­zione delle spese al lastrico solare?

Decidendo la Magistratura si è espressa spe­ci­fi­cando che sarà la valu­ta­zione della fun­zione svolta dal ter­razzo a diri­mere la que­stione, ovvero la sud­detta equi­pa­ra­zione vi sarà allor­chè il ter­razzo assol­verà anche all’essenziale ed impre­scin­di­bile fun­zione di coper­tura dell’edificio stesso (Trib. Milano, 20.05.2002).

Riassumendo, ai danni cagio­nati all’appartamento sot­to­stante per le infil­tra­zioni d’acqua pro­ve­nienti dal ter­razzo a livello sopra­stante, dete­rio­rato per difetto di manu­ten­zione, rispon­dono tutti gli obbli­gati ina­dem­pienti alla fun­zione di con­ser­va­zione, secondo le pro­por­zioni sta­bi­lite dal sopra citato art. 1126 c.c. (Cass. Civ., sez. III – n. 26239) ancor­chè tale arti­colo disci­plini il caso di uso esclu­sivo del lastrico solare.