Locazione di negozio ed autorizzazioni amministrative.

Chi prende in loca­zione un locale com­mer­ciale ha l’onere di veri­fi­care che le sue carat­te­ri­sti­che siano ade­guate per lo svol­gi­mento dell’attività che intende svolgere.
Così si è pro­nun­ciata la Suprema Corte di Cassazione in una recen­tis­sima sen­tenza (sen­tenza n. 1735, del 25 gen­naio 2011).
Il futuro loca­tore, per­tanto, deve accer­tarsi che gli enti pre­po­sti rila­scino le auto­riz­za­zioni ammi­ni­stra­tive indi­spen­sa­bili per l’utilizzazione del bene.
Ne con­se­gue che ove il con­dut­tore non rie­sca ad otte­nerle, non è con­fi­gu­ra­bile alcuna respon­sa­bi­lità per ina­dem­pi­mento in capo al pro­prie­ta­rio, e ciò quand’anche il diniego di auto­riz­za­zione sia dipeso dalle carat­te­ri­sti­che dell’immobile.
La desti­na­zione par­ti­co­lare del bene diventa per­tanto rilevante,qual con­di­zione di effi­ca­cia o ele­mento pre­sup­po­sto oppure obbligo assunto dal loca­tore, solo quando abbia for­mato oggetto di spe­ci­fica pattuizione,non essendo suf­fi­ciente la mera enun­cia­zione nel con­tratto che la loca­zione è stata sti­pu­lata per un certo uso e l’attestazione del rico­no­sci­mento dell’idoneità del bene.
Non è dif­fi­cile intuire la por­tata pra­tica di tale inter­pre­ta­zione, lad­dove si con­si­deri che gene­ral­mente l’apertura di un’attività com­mer­ciale esige con­si­de­re­voli investimenti

Casa familiare in locazione e separazione dei coniugi.

Cosa suc­cede quando il con­tratto di loca­zione della casa fami­liare è inte­stato ad uno solo dei coniugi e que­sti si sepa­rano? Può il coniuge inte­sta­ta­rio del con­tratto riser­varsi l’uso esclu­sivo della casa? L’art. 6 della legge n. 392/78 pre­vede espres­sa­mente il diritto di suc­ce­dere nel con­tratto di loca­zione in favore del coniuge al quale venga asse­gnata la casa coniu­gale con prov­ve­di­mento giu­di­ziale nell’ambito di un pro­ce­di­mento di sepa­ra­zione o divorzio.

Il diritto a suc­ce­dere nel rap­porto di loca­zione spetta anche al coniuge a cui sia attri­buito il diritto di per­ma­nere nella casa coniu­gale in base all’accordo di sepa­ra­zione con­sen­suale o, nel caso di nul­lità del matri­mo­nio, se tra i coniugi si è così sta­bi­lito. Anche la sepa­ra­zione di fatto com­porta la suc­ces­sione nel con­tratto di loca­zione: nel caso in cui siano i coniugi a deci­dere di vivere sepa­rati con un accordo pri­vato, con­dut­tore sarà colui che per­mane nell’abitazione con il con­senso dell’altro.

Sul tema è inter­ve­nuta anche la Corte Costituzionale, che già da tempo ha dichia­rato l’illegittimità del citato art. 6 legge 392/78 nella parte in cui non pre­ve­deva la suc­ces­sione nel con­tratto nel caso di ces­sa­zione della con­vi­venza nell’ambito della fami­glia di fatto.

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L’immobile dato in locazione può essere usucapito?

Sarà di certo capi­tato a qual­cuno di noi sen­tir par­lare di beni che non hanno un proprietario.

Ebbene un nostro let­tore ci ha posto una domanda com­plessa alla quale cer­che­remo di dare una rispo­sta pro­prio riguardo alla sud­detta que­stione. Ci spe­ci­fica in par­ti­co­lare di aver sti­pu­lato tempo fa un rego­lare con­tratto di loca­zione di immo­bile adi­bito a bar e di essere venuto a cono­scenza pochi giorni fa della morte del locatore.

Innanzitutto dob­biamo sof­fer­marci sulla que­stione suc­ces­so­ria e con­clu­dere, lad­dove effet­ti­va­mente il de cuius fosse dece­duto senza lasciare eredi (e la prova deve essere ade­guata e non super­fi­ciale), che sarà lo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c. a suc­ce­dere in assenza di altri eredi. E’ paci­fico come in assenza di prova ade­guata il com­plesso dei beni del de cuius verrà iden­ti­fi­cata come ere­dità giacente.

A que­sto punto è pos­si­bile affron­tare la prima parte del que­sito ovve­ro­sia potrebbe il nostro let­tore usu­ca­pire l’immobile con­si­de­rando l’assenza di eredi.

Sicuramente la rispo­sta è nega­tiva anche a pre­scin­dere dalla cono­scenza o no di un diverso pro­prie­ta­rio del bene e ciò per­ché secondo il costante orien­ta­mento della Corte di Cassazione, dal con­tratto di loca­zione discen­dono effetti esclu­si­va­mente per­so­nali e non reali. Ne con­se­gue che il con­dut­tore ha una mera deten­zione dell’immobile locato la quale è del tutto ini­do­nea ai fini dell’usucapione che pre­sup­pone invece una situa­zione di pos­sesso (Cass. Viv. Sez. II, n. 2602/2001).

Meno netta è la solu­zione sulla seconda parte del que­sito e cioè usu­ca­pire nel caso di man­cato ver­sa­mento dei canoni di loca­zione. Non sono man­cati dubbi sia in dot­trina che in giu­ri­spru­denza se il man­cato ver­sa­mento dei canoni sia valu­ta­bile come possesso.

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Ritardata restituzione dell’immobile in locazione e dirette conseguenze

Un nostro let­tore ci ha chie­sto a quali con­se­guenze andrà incon­tro per non aver resti­tuito alla sca­denza l’immobile preso in loca­zione. Diciamo subito come l’obbligazione prin­ci­pale del con­dut­tore, come dispo­sto all’art. 1590 c.c., sia quella di resti­tuire la cosa al loca­tore nello stato mede­simo in cui l’ha ricevuta.
Nel caso in cui non adem­pia all’obbligo impo­sto dalla legge, soc­corre l’art. 1591 c.c. il quale ci dice che il con­dut­tore in mora a resti­tuire la cosa sarà tenuto a dare al loca­tore il cor­ri­spet­tivo con­ve­nuto fino alla ricon­se­gna, salvo l’obbligo di risar­cire il mag­gior danno.
La spe­ci­fica que­stione sot­tesa al men­zio­nato arti­colo è stata oggetto di nume­ro­sis­sime pro­nunce giu­ri­spru­den­ziali dalle quali è senza dub­bio desu­mi­bile un orien­ta­mento costante ed ormai con­so­li­dato, così sin­te­tiz­za­bile. Il con­dut­tore, nel caso in cui non resti­tui­sca l’immobile locato, deve essere con­si­de­rato in mora sin dal giorno della sca­denza legale o con­ven­zio­nale del con­tratto. Lo stesso per­tanto è sog­getto ad un duplice obbligo.
Innanzitutto, egli dovrà ver­sare al loca­tore il cor­ri­spet­tivo così come pat­tuito, fino alla effet­tiva ricon­se­gna dell’immobile. Tale obbligo discende pres­so­ché auto­ma­ti­ca­mente dalla moro­sità del con­dut­tore lasciando libero il loca­tore dall’onere di pro­vare il danno. Mentre per quel che riguarda per l’appunto la posi­zione del con­dut­tore e per ciò ci rivol­giamo al nostro let­tore (invi­tan­dolo a farlo), egli dovrà porre in essere l’attività con­si­stente nella incon­di­zio­nata resti­tu­zione delle chiavi ovvero nell’effettiva immis­sione dell’immobile nella sfera di con­creta dispo­ni­bi­lità del loca­tore. In secondo luogo, il con­dut­tore sarà inol­tre tenuto a risar­cire l’eventuale mag­gior danno patito dal loca­tore. Questo obbligo rispetto al primo dif­fe­ri­sce sotto pecu­liari aspetti. Quel che qui inte­ressa riguarda l’onere della prova. Più rigo­rosa per il mag­gior danno in quanto come ha chia­rito la Suprema Corte l’obbligazione risar­ci­to­ria pre­sup­pone una pre­cisa e pun­tuale dimo­stra­zione del danno a carico del loca­tore.

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Usufrutto e Locazione

Nel corso dell’ultimo “Seminario Notarile” tenu­tosi a Roma mi è stato posto il seguente, inte­res­sante que­sito: l’usufruttuario può con­ce­dere in loca­zione l’immobile che ne forma oggetto? In caso affer­ma­tivo, cosa suc­cede se la durata della loca­zione eccede quella dell’usufrutto (ad esem­pio, per l’intervenuta morte dell’usufruttuario)?

Estendiamo ai nostri let­tori di ToscanoBlog  la rispo­sta al quesito:

a) cer­ta­mente l’usufruttuario può con­ce­dere in loca­zione l’immobile: l’art. 981 c.c. pre­vede infatti che egli “può trarre dalla cosa ogni uti­lità che que­sta può dare”. L’usufruttuario ha però l’obbligo di “rispet­tare la desti­na­zione eco­no­mica della cosa”;

b) “le loca­zioni con­cluse dall’usufruttuario, in corso dal tempo della ces­sa­zione dell’usufrutto, pur­chè con­stino da atto pub­blico o da scrit­tura pri­vata di data certa ante­riore, con­ti­nuano per la durata sta­bi­lita, ma non oltre il quin­quen­nio dalla ces­sa­zione dell’usufrutto” (art. 999, co. 1, c.c.).

c) può suc­ce­dere che l‘estinzione dell’usufrutto dipenda dal decorso del ter­mine di durata pre­vi­sto (e quindi non da morte dell’usufruttuario, o pre­scri­zione per non uso ven­ten­nale, o riu­nione di usu­frutto e pro­prietà nella stessa per­sona, o peri­mento della cosa — vedasi artt. 979 e 1014 c.c.): limi­ta­ta­mente a tale ipo­tesi, “le loca­zioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trat­tan­dosi di fondi rustici dei quali il prin­ci­pale rac­colto è bien­nale o trien­nale, se non per il bien­nio o trien­nio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto” (art. 999, co. 2, c.c.).

A parte il con­cetto di atto pub­blico (quello redatto da un notaio o da altro pub­blico uffi­ciale auto­riz­zato ad attri­buir­gli pub­blica fede), che tutti abbiamo chiaro, rimane da chie­dersi quando, per le fina­lità di cui sopra, una scrit­tura pri­vata (quindi un sem­plice atto tra pri­vati) può rite­nersi di data certa ante­riore alla ces­sa­zione dell’usufrutto: si può rispon­dere che la regi­stra­zione, che ha fina­lità anche (e soprat­tutto), fiscale, è cer­ta­mente adem­pi­mento ido­neo a dare cer­tezza dell’anteriorità cui si ha interesse.

Il caso: accordi per la rinconsegna di un immobile locato

Qualche tempo fa un gen­tile let­tore del nostro men­sile Toscano Case ci ha scritto:

Nel corso della pro­ce­dura di licenza per finita loca­zione, il pro­prie­ta­rio dell’immobile, mi ha pro­po­sto un accordo con il quale mi con­ce­de­rebbe una dila­zione di due anni nella ricon­se­gna, a fronte di un ver­sa­mento a titolo di occu­pa­zione senza titolo, di una somma men­sile di entità supe­riore a quella che è il canone con­ven­zio­nale. Sarebbe valido un tale accordo?

Nel corso delle pro­ce­dure ese­cu­tive per rila­scio di immo­bili locati (siano esse per finita loca­zione o anche, in verità più di raro, per moro­sità), capita che tal­volta il loca­tore ed il con­dut­tore rag­giun­gano un accordo sulle moda­lità di ricon­se­gna del bene e sul canone medio tem­pore dovuto per il suo godimento.

Al fine di valu­tare la liceità o meno di tale intese appare neces­sa­rio inda­gare la natura stessa dell’accordo con­ci­lia­tivo che non può mai essere con­si­de­rato quale nego­zio auto­nomo, avente una pro­pria strut­tura e fun­zione. Sulla base di tale pre­messa il Tribunale di Roma ha di recente affron­tato e risolto un caso ana­logo a quello oggi pro­po­sto dal nostro lettore.

Gli accordi tra le parti con­si­ste­vano da una parte in una rinun­cia all’azione ese­cu­tiva di rila­scio sulla base del titolo per finita loca­zione già otte­nuto e dall’altra in una defi­ni­zione pre­ven­tiva del risar­ci­mento del danno deri­vante appunto dall’occu­pa­zione senza titolo del conduttore.

Il Tribunale ha pre­li­mi­nar­mente escluso che nel caso di spe­cie si potesse comun­que rav­vi­sare la sti­pula di un nuovo con­tratto di loca­zione, in quanto l’intenzione delle parti era pro­prio quella di esclu­dere un accordo che com­por­tasse il ripri­stino di una situa­zione con­trat­tuale di locazione.

Dall’altro lato era evi­dente che in tal modo, attra­verso l’uso di simili accordi nego­ziali, astrat­ta­mente non vie­tati, se sin­go­lar­mente con­si­de­rati, le parti ave­vano rea­liz­zato una situa­zione del tutto iden­tica a quella di una loca­zione con durata infe­riore ed un canone mag­giore rispetto a quanto pre­vi­sto dalle dispo­si­zioni della legge 431/98 (art. 2, 3° comma, c.d. “canone con­ven­zio­nato”), nono­stante il carat­tere di impe­ra­ti­vità delle stesse in base al dispo­sto dell’art. 13 della mede­sima legge.

Un accordo con­ci­lia­tivo di tale genere veniva per­tanto inter­pre­tato dal Tribunale alla stre­gua di una tran­sa­zione che, in quanto volta ad aggi­rare dispo­si­zioni vin­co­li­sti­che sulla loca­zione, doveva rite­nersi sti­pu­lata “in frode alla legge”, e quindi evi­den­te­mente nulla per illi­ceità della causa ai sensi dell’art. 1344 c.c..