L’apporto del mediatore: la posizione della giurisprudenza.

Per matu­rare la prov­vi­gione, come tutti sap­piamo, è neces­sa­rio che, in con­creto, l’affare sia stato con­cluso gra­zie all’intervento del mediatore.

Si tratta del così detto nesso di cau­sa­lità, tema sul quale la giu­ri­spru­denza ha avuto modo di pro­nun­ciarsi varie volte, per chia­rirne il significato.

Si è affer­mato, innan­zi­tutto, che l’accordo rag­giunto tra le parti deve essere il risul­tato mate­riale e diretto della pre­sta­zione svolta dall’agente, la quale risulta così essere l’antecedente neces­sa­rio dell’affare (Cass. Civ. n. 7252/2005).

Ed anche che sus­si­ste il nesso di cau­sa­lità anche quando le parti avreb­bero avuto scarse pos­si­bi­lità di incon­trarsi e con­clu­dere l’affare senza l’intervento del media­tore, o quando comun­que la sua atti­vità abbia avuto il carat­tere della com­ple­tezza (Cass. Civ. n. 9078/2001).

Inoltre: l’apporto del media­tore alla con­clu­sione dell’affare può anche con­si­stere sem­pli­ce­mente nel repe­ri­mento e nell’indicazione dell’altro con­traente (Cass. Civ. n. 9884/2008) oppure nella sem­plice segna­la­zione dell’affare (Cass. Civ. n. 7253/2002), senza la neces­sità che l’opera del media­tore per­duri sino alla con­clu­sione dell’affare (Cass. Civ. n. 2136/2000).

In defi­ni­tiva, ciò che vera­mente è neces­sa­rio è che dalla sem­plice messa in rela­zione tra le due parti, ad opera del media­tore, sia stato sti­pu­lato il nego­zio, che altri­menti non sarebbe stato con­cluso (Cass. n. 9884/2008).

E’ pur vero che la prova del nesso cau­sale non può, tut­ta­via, essere for­nita sem­pli­ce­mente dimo­strando la suc­ces­sione cro­no­lo­gica tra atti­vità del media­tore e con­clu­sione dell’affare (Cass. Civ. n. 5760/1999); l’onere della prova grava quindi sul media­tore il quale può, comun­que, avva­lersi di testimoni.

In gene­rale, non vi è invece nesso cau­sale quando “c’è diver­genza tra il con­tratto pro­po­sto dal media­tore e quello effet­ti­va­mente sti­pu­lato dalle parti” (Cass. Civ. n. 4196/1996). Tuttavia, è stato rite­nuto che quando il “il media­tore abbia messo in rela­zione le parti per una com­pra­ven­dita e que­ste abbiano poi sti­pu­lato un lea­sing, il media­tore ha diritto al com­penso” (Cass. Civ. n. 11521/2008).

Non man­che­remo di infor­marvi sull’evoluzione dell’interpretazione giu­ri­spru­den­ziale di un tema così cen­trale per la nostra attività.

Il ruolo del mediatore: alcune precisazioni

Scrivo que­sto post a seguito delle discus­sioni sca­tu­rite dal mio pre­ce­dente post “Obbligo del media­tore alla cor­retta infor­ma­zione” per chia­rire alcuni punti che a mio avviso non devono (non dovreb­bero) essere messi in discussione.

Che lo si chiami dualsel­ler bro­ker, un agente rimane un agente.

Quindi, a meno che non venga remu­ne­rato per le atti­vità che com­pie, indi­pen­den­te­mente dalla con­clu­sione dell’affare, è fisio­lo­gico che sia por­ta­tore di un inte­resse comun­que fina­liz­zato alla vendita.

Immaginate il caso di un agente di com­mer­cio mono-mandatario remu­ne­rato a prov­vi­gione, e ditemi se non è por­ta­tore di un inte­resse con­flig­gente con quello del pro­dut­tore a tro­vare, ad esem­pio, un acqui­rente non insol­vente o, dall’altra parte con quello dell’acquirente ad avere ele­vate garan­zie circa l’effettiva qua­lità della merce venduta.

Questo è un inte­resse del tutto legit­timo, oltre che tute­lato dalla legge. Per quello che so, anche nella tanto citata America è così. Senza sco­mo­dare più di tanto la Costituzione (art. 41), che garan­ti­sce e tutela l’iniziativa eco­no­mica privata.

Forse dovremmo impo­stare la que­stione diver­sa­mente. E cioè, l’agente immo­bi­liare non è in con­flitto di inte­ressi, sem­mai è un ope­ra­tore del con­flitto di inte­resse, che ha inte­resse ad appianare.

Infatti gua­da­gna una prov­vi­gione solo se, gra­zie alla sua atti­vità, que­sto con­flitto si risolve, sfo­ciando nella con­clu­sione dell’affare.

Che poi, a seconda delle fasi di mer­cato, possa esi­stere una mag­giore o minore forza con­trat­tuale dell’una o dell’altra parte mediata, que­sto è un altro discorso, che dipende, più che dal media­tore, dall’andamento della domanda e dell’offerta. E’ pur sem­pre il mer­cato che esprime il prezzo, e non certo l’intermediario.

Il punto secondo me è un altro: cosa fa di un agente un buon agente?

Io non bana­liz­ze­rei il det­tato normativo.

Tutta la discus­sione nasce dall’obbligo legale di cor­retta infor­ma­zione: dì alle parte tutto quello che sai o che dovre­sti sapere secondo una media dili­genza pro­fes­sio­nale; non dire quello di cui non hai cer­tezza; se lo dici, non darlo per certo ma fallo approfondire.

Non vi sem­bra già que­sta una buona cor­nice per il campo d’azione del mediatore?

Rispettare rigo­ro­sa­mente que­sta norma, mi sem­bra un buon inizio.

Agenti immobiliari e clienti: apriamo un dibattito

Un appro­fon­di­mento legale di qual­che giorno fa, scritto dal nostro Giuseppe (Obbligo del media­tore alla cor­retta infor­ma­zione), ha sca­te­nato una vivace discus­sione sul ruolo del media­tore. I con­ten­denti (si fa per dire) si sono divisi in due fazioni. Da un lato gli agenti immo­bi­liari - Alessia e Massimo, credo del nostro gruppo — e dall’altro il nostro fedele let­tore e com­men­ta­tore Pax — inte­res­sato al set­tore immo­bi­liare  e a quanto pare con un’esperienza nega­tiva con le agen­zie immo­bi­liari alle spalle — nel ruolo del cliente.

Invito tutti i let­tori a leg­gere la discus­sione per­ché è dav­vero inte­res­sante e mi ha sti­mo­lato ad una rifles­sione sulla per­ce­zione dell’agente immo­bi­liare da parte dei clienti.

L’aspetto più evi­dente della que­stione mostra come sia pre­sente una certa dif­fi­denza e rilut­tanza, da parte dei clienti, a rico­no­scere i meriti e il lavoro del media­tore. Agli agenti immo­bi­liari viene impu­tato di non essere total­mente super-partes nella riu­scita dell’affare ma di essere sbi­lan­ciati verso una delle due parti in causa (ven­di­tore e acqui­rente dell’immobile) e di non dare un ser­vi­zio tale da giu­sti­fi­care la prov­vi­gione.

A que­ste incom­pren­sioni intrin­se­che va aggiunto un qua­dro nor­ma­tivo che mi pare — da estra­neo alla mate­ria — poco nitido e con mar­gini di inter­pre­ta­zione troppo ampi.

Gli appunti mossi dai clienti agli agenti mi fanno imma­gi­nare che alla base dell’incomprensione ci sia un difetto di comu­ni­ca­zione. Libero da influenze ideo­lo­gi­che o da qual­si­vo­glia forma di cam­pa­ni­li­smo, credo che la cate­go­ria non sia riu­scita a valo­riz­zare al 100% il pro­prio lavoro e a farlo per­ce­pire in modo soddisfacente.

L’intera cate­go­ria è oggetto di discus­sione da sem­pre, e troppo spesso anche a causa di per­sone scor­rette e diso­ne­ste — tanto tra gli agenti quanto tra i clienti, sia ben chiaro — e credo che un dibat­tito sin­cero possa solo con­tri­buire a miglio­rare il lavoro degli agenti da un lato e le espe­rienze dei clienti dall’altro.

Quindi la vera domanda è:

cosa si può fare per abbat­tere l’aurea di sfiducia?

Buona discus­sione...

Obbligo del mediatore alla corretta informazione

L’obbligo del media­tore di infor­mare cor­ret­ta­mente le parti, pre­vi­sto all’art. 1759 c.c., si sostanzia:

  • in senso posi­tivo, nel dovere di comu­ni­care alle parti le cir­co­stanze a lui note o comun­que cono­sci­bili con la comune diligenza;
  • in senso nega­tivo, con il divieto di for­nire infor­ma­zioni delle quali non abbia con­sa­pe­vo­lezza o che comun­que non abbia con­trol­lato direttamente.

In que­sto senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano (sen­tenza 22/05/2009, n. 6857), ponen­dosi nel filone giu­ri­spru­den­ziale già da tempo con­so­li­da­tosi presso la Corte di Cassazione (Cass. n. 16009/2003, Cass. 6714/2001, Cass. 6389/2001).

Il Tribunale di Milano ha ana­liz­zato il caso di un media­tore che — nel corso delle trat­ta­tive — aveva espres­sa­mente con­fer­mato l’esistenza del cer­ti­fi­cato di abi­ta­bi­lità dell’immobile, in realtà privo di tale certificazione.

L’organo giu­di­cante, quindi, ha rite­nuto di dover san­zio­nare l’agente non nel rilievo che fosse a suo carico l’obbligo di veri­fi­care l’esistenza del cer­ti­fi­cato di abi­ta­bi­lità, bensì su quello — cer­ta­mente con­di­vi­si­bile — di non creare nell’acquirente un falso affi­da­mento su una infor­ma­zione che, in quanto richie­sta, doveva neces­sa­ria­mente rite­nersi rile­vante per il richiedente.

In sostanza, è stato leso l’interesse del cliente alla cor­retta infor­ma­zione, cer­ta­mente influente sulla valu­ta­zione e sulla sicu­rezza dell’affare. Ove non fuor­viato dalle ras­si­cu­ra­zioni dell’agente, infatti, l’acquirente avrebbe potuto agire diver­sa­mente prima di con­clu­dere l’affare. Ad esem­pio, pre­ten­dendo un appro­fon­di­mento del tema, chie­dendo l’esibizione del cer­ti­fi­cato al ven­di­tore. Oppure, deci­dere di abban­do­nare le trattative.

D’altra parte, anche nel caso che invece avesse voluto ugual­mente acqui­stare l’immobile, sarebbe comun­que stato pri­vato di un ele­mento di valu­ta­zione influente sull’affare: ad esem­pio, avrebbe potuto pro­porre un prezzo diverso da quello effet­ti­va­mente pro­po­sto, oppure pre­ten­dere, in sede di con­clu­sione dell’affare, un impe­gno del ven­di­tore a for­nire il cer­ti­fi­cato di abi­ta­bi­lità entro la data dell’atto defi­ni­tivo di vendita.

Diritto alla provvigione e pluralità di mediatori

L’art. 1758 c.c. disci­plina il caso della atti­vità di media­zione svolta da più sog­getti: “se l’affare è con­cluso per l’intervento di più media­tori, cia­scuno di essi ha diritto ad una quota della prov­vi­gione”.

Ma quando, in con­creto, può dirsi ricor­rere tale fat­ti­spe­cie? Solo quando più media­tori abbiano coo­pe­rato scien­te­mente? O anche quando abbiano agito l’uno all’insaputa dell’altro? La rispo­sta si ricava indi­ret­ta­mente dal testo della norma, che in realtà foca­lizza l’attenzione sul tema dell’apporto cau­sale dei vari media­tori alla con­clu­sione dell’affare.

In defi­ni­tiva, ai fini della matu­ra­zione del diritto alla prov­vi­gione, non è neces­sa­rio un accordo tra i media­tori, ma che gli stessi abbiano invece dato un effet­tivo apporto cau­sale alla con­clu­sione dell’affare.

E ciò, secondo la Giurisprudenza pre­va­lente, anche quando l’uno agi­sca all’insaputa dell’altro. In que­sto senso, sem­pre in Giurisprudenza, è stato negato il diritto alla prov­vi­gione al media­tore che si sia limi­tato a segna­lare l’affare ad un altro col­lega che abbia poi prov­ve­duto a far con­clu­dere l’affare.

Ovviamente, è fatto salvo il patto con­tra­rio che pre­ve­desse il rico­no­sci­mento di un cor­ri­spet­tivo a favore dell’agenzia segnalante.

A que­sto punto dob­biamo doman­darci come si deter­mina invece la quota di prov­vi­gione cui ha diritto il media­tore che abbia fatto con­clu­dere l’affare insieme ad altre agen­zie. Anche qui, la norma non lo sta­bi­li­sce chia­ra­mente. L’opinione pre­va­lente è che debba esclu­dersi, in assenza di diverso patto, che gli agenti abbiano diritto a quote di pari importo.

Coerentemente con la già richia­mata ratio della norma, che pre­mia l’effettivo con­tri­buto cau­sale e non il mero inter­vento ope­ra­tivo, la quota spet­tante ad ogni media­tore deve essere invece rap­por­tata all’entità ed all’importanza dell’opera pre­stata da cia­scuno di essi.

Ed ancora: quando il cliente può dirsi libe­rato dal debito prov­vi­gio­nale?

Sempre in via inter­pre­ta­tiva, si deve rite­nere che la parte che si sia avvalsa dell’attività dei media­tori può con­si­de­rarsi libe­rata dall’obbligo del paga­mento della prov­vi­gione solo quando abbia cor­ri­spo­sto, a cia­scun inter­me­dia­rio, la quota che gli spetta: il cre­dito dei vari media­tori, infatti, non può qua­li­fi­carsi di per sé come soli­dale (si è detto, infatti, che il diritto alla quota prov­vi­sio­nale sus­si­ste­rebbe anche quando un media­tore agisse all’insaputa dell’altro).

Come si vede, il feno­meno della plu­ra­lità di media­tori, pur rico­no­sciuto dalla legge, inge­nera una serie di que­stioni non di poco conto, soprat­tutto in rela­zione all’accertamento di fatto dell’entità dell’effettivo apporto cau­sale di ogni sin­golo media­tore e, quindi, della deter­mi­na­zione della quota di prov­vi­gione spet­tante, con com­pren­si­bile rischio di alta conflittualità.

Un motivo in più per rite­nere l’uso della forma scritta e della clau­sola di esclu­siva, da sem­pre car­dini del metodo ope­ra­tivo Toscano, un fat­tore di chia­rezza e tra­spa­renza, di cui bene­fi­cia lo stesso cliente, nelle nego­zia­zioni immo­bi­liari con­cluse per il tra­mite del mediatore.