Il diritto di prelazione immobiliare

Un nostro let­tore ci ha espo­sto una que­stione che rite­niamo inte­res­sante discu­tere poi­chè richiama il diritto di pre­la­zione, la cui appli­ca­zione al di fuori di pochi casi più cono­sciuti ed espres­sa­mente pre­vi­sti da alcune norme (pre­la­zione legale) porta spesso a facili confusioni.

La que­stione è la seguente: tre fra­telli hanno rice­vuto in dona­zione dai geni­tori un ter­reno edi­fi­ca­bile; negli anni sul ter­reno sono state edi­fi­cate tre vil­lette, con muri comu­ni­canti ed altre parti in comune ed i fra­telli se le sono attri­buite una cia­scuno e vi abi­tano sia pure senza un for­male fra­zio­na­mento e divisione.

Uno dei fra­telli, navi­gando in cat­tive acque, decide di ven­dere la vil­letta ove abita e che è posta al cen­tro del com­plesso. Gli altri due, non volendo che estra­nei pos­sano acqui­starla, e rite­nendo di van­tare un diritto pre­la­zione sulla por­zione immo­bi­liare sud­detta, pre­ten­dono di essere pre­fe­riti nei con­fronti di altri pos­si­bili acquirenti.

Senza dub­bio alcuno, diciamo al nostro let­tore come da un lato i due fra­telli non pos­sano legit­ti­ma­mente van­tare alcun diritto di pre­la­zione, ma del pari colui che vuole ven­dere al mas­simo potrà ven­dere la pro­pria quota indi­visa e non certo la vil­letta ove abita. Anche nel caso di ven­dita di quota, comun­que, la pre­la­zione non ope­rerà, a meno che i tre fra­telli non abbiano pre­ce­den­te­mente ed espres­sa­mente con­ve­nuto in tal senso.

Sappiamo che attra­verso la pre­la­zione una parte attri­bui­sce all’altra il diritto ad essere pre­fe­rita ad altri, a parità di con­di­zioni, nel caso in cui si deter­mini a sti­pu­lare un deter­mi­nato contratto.

Pertanto, salvo l’esistenza di una spe­ci­fica norma ovvero di un patto espresso in forma con­trat­tuale tra le parti (e come detto nello spe­ci­fico caso il nostro let­tore non ne ha fatto men­zione), il diritto di pre­la­zione non sussiste.

Nei casi in cui le parti non abbiamo sti­pu­lato un tale con­tratto sop­pe­ri­sce la legge ma solo per alcune ben deter­mi­nate fat­ti­spe­cie. Per fare un esem­pio nella comu­nione ere­di­ta­ria è pre­vi­sto all’art. 732 c.c. il diritto di pre­la­zione, nel caso in cui: “….il coe­rede, che vuol alie­nare a un estra­neo la sua quota o parte di essa, deve noti­fi­care la pro­po­sta di alie­na­zione, indi­can­done il prezzo, agli altri coe­redi, i quali hanno di diritto di prelazione”.

Al caso espo­sto dal nostro let­tore l’art. 732 c.c. non potrà appli­carsi trat­tan­dosi di comu­nione ordi­na­ria e non ere­di­ta­ria. Si appli­cherà invece l’art. 1103 c.c. che recita: “Ciascun par­te­ci­pante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godi­mento della cosa nei limiti della sua quota”.

In con­clu­sione, il fra­tello potrà ven­dere in piena libertà non la vil­letta ma la quota di pro­prietà sul com­plesso immo­bi­liare, senza incor­rere in alcun ina­dem­pi­mento con­trat­tuale o di legge, a chi vorrà ed al prezzo che riterrà più conveniente.

Ricordiamo infatti come il ter­reno edi­fi­ca­bile fosse stato rice­vuto dai tre fra­telli per dona­zione e non per testa­mento; è stato rice­vuto per atto tra vivi e non per suc­ces­sione ere­di­ta­ria mor­tis causa. In quest’ultimo caso infatti i due fra­telli ben avreb­bero potuto, di certo, non solo eser­ci­tare il diritto di pre­la­zione a seguito della comu­ni­ca­zione pre­vi­sta per legge, ma addi­rit­tura in caso di man­canza della noti­fi­ca­zione, riscat­tare la quota dall’acquirente e da ogni suc­ces­sivo avente causa.

La ratio del legi­sla­tore nel pre­ve­dere l’art. 732 è infatti quella di favo­rire la per­ma­nenza dei beni nella sfera di coloro che sono stati chia­mati per testa­mento o per legge, alla suc­ces­sione del de cuius.