Sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà

Quanto avevamo già annunciato il 21 ottobre scorso, ovvero la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà, proposto dall’Abi è in via di attuazione.

La bozza dell’accordo, siglata dall’Abi e dalle associazioni dei consumatori, pre­vede la sospensione per un anno delle rate per i mutui fino a 150 mila euro, a patto che il titolare del mutuo non superi i 40 mila euro annui di reddito.

La sospensione dovrebbe avviarsi a partire dalle rate di febbraio 2010, pre­via ufficializzazione del protocollo vero e proprio da parte di Abi e associazioni dei consumatori, che dovrebbe avvenire dopodomani (18 dicembre).

Rispetto al provvedimento pre­sentato qualche mese fa, ci sono delle modifiche, frutto probabilmente dell’intervento delle associazioni dei consumatori:

  • innalzamento del limite da 120 mila euro a 150 mila euro
  • introduzione del limite di reddito a 40 mila euro per i beneficiari
  • ampliamento del periodo a tutto il 2009, durante il quale dovevano verificarsi le condizioni per beneficiare della moratoria (inizialmente si parlava del solo secondo semestre)

Ricordiamo che le condizioni per usufruire della moratoria di 12 mesi sono:

  • perdita dell’occupazione
  • morte
  • non autosufficienza
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni

Continuo a ritenere positivo il fatto che questa proposta sia un’iniziativa delle banche stesse, anche se — come faceva notare Netguy, un commentatore al pre­cedente post — “ma se i tassi sono al minimo la sospensione per un anno dei pagamenti delle rate dei mutui conviene più alle banche che alle famiglie”.

Per saperlo, basterà aspettare i dettagli ufficiali tra qualche giorno.

Differenze tra mutuo ipotecario e mutuo fondiario.

Parliamo spesso di mutui sul nostro blog, soprattutto in riferimento all’andamento dei tassi d’interesse o alle politiche economiche del governo. Quasi sempre argomenti e notizie validi in quel pre­ciso istante, data la volatilità della materia trattata. Però a volte è importante anche fis­sare qualche punto fermo che ci consenta di stabilire dei principi sempre validi, per districarci nel mondo complesso ma — per noi addetti ai lavori, affascinante — dei mutui.

Questa volta ci siamo chiesti: che differenze ci sono tra il mutuo ipotecario e il mutuo fondiario?

Che cos’è il mutuo fondiario?

Il mutuo fondiario è relativo alla conces­sione da parte delle banche, di finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La materia è poi regolamentata dalla Banca d’Italia che determina l’ammontare mas­simo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la pre­senza di pre­cedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la conces­sione dei finanziamenti.

Tra i benefici del mutuo fondiario indubbiamente c’è quello dei bassi tassi di interesse pas­sivi (in media del 3–6%) che, malgrado le lamentele generali di utenti e consumatori, non pos­sono essere para­gonati con altre forme di finanziamento, ad esempio con i pre­stiti personali o al consumo (dal 8 al 13%).

La determinazione di tali saggi viene operata sempre dalla Banca d’Italia di concerto con il Cicr ( Comitato interministeriale del credito e risparmio ). Questi enti hanno altresì stabilito che la erogazione del mutuo fondiario non debba eccedere l’80% del valore del bene oggetto del fondiario, anche se oggi la tendenza, pre­vie garanzie acces­sorie, è quella di finanziare tutto od anche più il valore dell’immobile.

Che cos’è il mutuo ipotecario?

Il mutuo ipotecario invece può essere concesso per motivi diversi dall’acquisto di un immobile (liquidità). Entrambe le tipologie di credito (mutuo) pre­vedono che il debitore rilasci iscrizione ipotecaria a favore del creditore a garanzia di eventuali mancati pagamenti; per il mutuo fondiario la garanzia ipotecaria è sempre di primo grado.

Ulteriore caratteristica comune del mutuo fondiario e di quello ipotecario è quella di pre­vedere un rapporto percentuale minimo che deve sus­sistere tra il valore commerciale delle garanzie ipotecarie ed il credito erogato; di solito tale rapporto percentuale è di circa un terzo del reddito libero del mutuatario.

Euribor da 6 mesi sotto l’1%

Poco meno di due mesi fa, parlavamo del record storico di ribasso dell’Euribor a tre mesi, il tasso di riferimento per i pre­stiti interbancari, attestatosi all0 0,778% appena lo scorso 10 settembre. Il trend di discesa è proseguito inesorabile fino a toccare lo 0,716% di oggi (fonte: Reuters Italia).

Con questo risultato, diventano 6 i mesi consecutivi in cui l’Euribor a tre mesi si posiziona sotto l’1%.

La scadenza a sei mesi è scesa sotto l’1% confermato dalla Bce (Banca centrale europea), attestandosi allo 0,997%, mentre risale l’Euribor ad una settimana anche se di pochis­simo pas­sando allo 0,359% dallo 0,357%.

A questo punto un matematico userebbe l’espressione “tendente a zero” per definire l’andamento dei tassi di interesse nell’ultimo anno. Dallo scoppio della crisi globale, infatti, si sono succeduti una serie di ribassi a catena senza pre­cedenti, con l’Euribor, in particolare, che segna un record minimo quasi ad ogni fixing.

Per farci un’idea più chiara dell’andamento dell’Euribor, ho trovato un’ottima risorsa in Rete, con un grafico che viene aggiornato quasi quotidianamente al tasso corrente. Cliccando sul grafico si può vedere una versione ingrandita, mentre vi consiglio di visitare spesso la pagina dedicata ai grafici Euribor su Brucalipto per seguire gli aggiornamenti.

Differenza tra TAN e TAEG

Quando confrontiamo le offerte per un pre­stito o per un mutuo, ci troviamo sempre di fronte a due indicatori che definiscono il tasso di interesse, il TAN ed il TAEG.

L’acronimo TAN sta per Tasso Annuale Nominale ed indica esclusivamente la misura degli interessi dovuti su un pre­stito, senza considerare le spese. Ma le spese sono molte, sia in caso di pre­stiti che di mutui: una voce importante è costituita dalle spese di apertura pratica, ma ci sono anche le spese di incasso, le spese di assicurazione eventualmente imposte dal creditore, etc.

Ed è qui che entra in gioco il TAEG (Tasse Annuo Effettivo Globale), indice con il quale si indica il costo effettivo di un pre­stito comprensivo di tutte le spese sostenute per ottenere il finanziamento e per pagare le rate (con l’esclusione delle spese e penali per l’eventuale estinzione anti­cipata del mutuo ).

Nel calcolo del TAEG si pre­sume che le spese di apertura pratica vanno a diminuire di fatto il capitale pre­stato (se la banca mi dà 200.000 euro e me ne chiede 1.000 per l’apertura della pratica, di fatto me ne sta dando 199.000) e che le spese che a vario titolo incidono su ogni rata, vanno di fatto ad aumentare la rata che io pago mensilmente (se pago ogni mese 500 euro di rata ma devo aggiungere 5 euro per l’incasso e 15 per l’assicurazione del credito, di fatto pago 520 euro).

La differenza tra TAN e TAEG, quindi, è che il primo analizza solo il tasso di riferimento delle rate, il secondo, più completo, include nel calcolo tutti gli oneri anche quelli acces­sori (istruzione pratica, spese ed altro).

La pre­senza di questi oneri può far cambiare, di molto, il tasso dell’operazione, ovvero quello che, in concreto, ciascuno andrà a pagare alla società o alla banca che gli ha concesso il finanziamento.

In sintesi è consigliabile controllare sempre il TAEG quando si para­gonano offerte di mutuo o prestito.

L’anomalia dei mutui al Sud?

Un paio di giorni fa, su Ansa.it è uscito un lancio riguardante un’indagine della Banca d’Italia sul credito nelle regioni italiane. La cosa che mi ha sorpreso è stato l’apprendere che:

  • Al Sud vengono concessi più mutui che al nord, ma a tassi doppi rispetto al Centro Nord.

Ho provato a darmi una spiegazione, ma non riesco.

Secondo la logica dovrebbe essere valida l’equazione: sud più povero, meno domanda di immobili, meno mutui, tassi più bassi.

C’è qualcuno che ha voglia di cimentarsi in una spiegazione più analitica?

Arrivano i rimborsi per i mutui sopra al 4%

Si avvicina il momento di ricevere rimborsi per alcune famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo variabile e che nel corso del 2009 hanno già versato rate con interesse superiore al 4%. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, istituito il codice tributo che consente a banche e intermediari finanziari di recuperare in compensazione il credito d’imposta relativo agli sconti stabiliti per i mutui prima casa stabilito dal decreto anticrisi.

L’istituzione del codice tributo segue il provvedimento con cui l’Agenzia ha fis­sato le modalità per comunicare alle banche gli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, hanno i requisiti per accedere alle agevolazioni. Il tetto al 4% si applica a tutte le rate da versare nel 2009 dei finanziamenti a tasso non fisso per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (con esclusione di abitazioni signorili, ville e castelli) stipulati entro il 31 ottobre scorso. A beneficiare del provvedimento sono anche coloro che hanno stipulato mutui a rata costante, a tasso misto (indipendentemente dal regime in vigore al momento) e anche tutti coloro che sono in ritardo con i pagamenti. Questa condizione è valida solo se non è intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso. I rimborsi pre­visti hanno subito dei forti ritardi dovuti alla solita burocrazia .

Dall’interpretazione delle norme varate dal ministero delle Finanze al lungo iter della trasmis­sione degli elenchi dei beneficiari da parte dell’Agenzia delle Entrate: sono stati questi i fattori che hanno ritardato l’applicazione del provvedimento. A queste difficoltà si è aggiunta anche l’oscillazione dell’Euribor, che funziona da para­metro di riferimento per il calcolo delle rate variabili, e che è crollato da oltre il 5% a meno dell’1%.

Secondo gli esperti, però, potrebbe essere settembre il mese buono. Inoltre, in diversi casi, come Bnl, Montepaschi, Ugf sono state già inviate a casa dei mutuatari lettere informative che invitano a recarsi in banca e pre­sentare l’autocertificazione. A questo proposito, è utile ricordare che il modulo pre­disposto dall’Abi non è neces­sario per chi è già incluso nelle liste dell’Agenzia delle Entrate e in ogni caso non deve essere vincolante per il versamento del contributo.

Euribor sempre più giù

Secondo quanto annunciato dall’agenzia Reuters, l’Euribor a tre mesi, il tasso chiave dei pre­stiti interbancari, ha aggiornato oggi i minimi storici a 0,778% dallo 0,781% di ieri.

Nuovo record anche per la scadenza a sei mesi che scende all’1,046% dall’1,050% di ieri mentre quella ad una settimana sale leggermente allo 0,339% da 0,338% di ieri.

Di abbas­samenti dei tassi avevamo già parlato a marzo, aprilemaggio, annunciando sempre ribassi. Ora mi chiedo, da non esperto ma comunque da interes­sato al settore, quando verrà raggiunto il minimo assoluto?

I mutui: capirne di più — (puntata 2)

Dopo la prima puntata, continuiamo il nostro approfondimento per saperne un po’ di più sui mutui

L’IPOTECA:

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia; nel caso del mutuo è la garanzia che viene concessa alla Banca a fronte del pre­stito. In pratica, a fronte della conces­sione del mutuo la Banca richiede l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile, che le permetterà di essere un creditore privilegiato qualora il mutuatario divenga inadempiente e non provveda nei termini del contratto di mutuo al pagamento delle rate stabilite.

LO SPREAD:

Lo spread (in inglese: oscillazione, scarto) è la percentuale applicata dagli istituti di credito in aggiunta al tasso: lo spread viene aggiunto al costo del denaro e la somma dei due dà il tasso nominale effettivo del mutuo.
È uno dei principali para­metri per poter confrontare le diverse offerte delle banche.

DURATA DEL MUTUO:
Le banche attualmente propongono mutui con durata che va da 5 a 40 anni. La scelta della durata viene effettuata in base all’entità del pre­stito che si richiede e la capacità di rimborso del singolo cliente, affinchè la rata di mutuo che ne deriva sia sostenibile. Ad una maggior durata corrisponde una rata minore ma una somma di interessi al termine del mutuo più elevata e un diverso spread applicato dalla Banca.

I COSTI ACCESSORI:
Richiedendo un mutuo bisogna tener conto anche delle spese acces­sorie.
La prima è il costo di perizia, neces­saria per fornire alla Banca il valore effettivo dell’immobile, tale costo deve essere corrisposto direttamente al perito incaricato.
Vi sono poi da considerare i costi di istruttoria richiesti dalla Banca, che saranno pre­ventivamente comunicati dall’istituto di credito scelto e pagati all’erogazione del mutuo più i costi per le assicurazioni.
Vi è infine la parcella notarile, calcolata sull’importo per cui viene iscritta l’ipoteca.

TASSE, IMPOSTE E AGEVOLAZIONI:
Il trattamento fiscale dei finanziamenti Bancari è regolato dall’articolo 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973: per i mutui prima casa, purché durata del finanziamento erogato sia superiore ai diciotto mesi, si applica un’imposta sostitutiva a carico del mutuatario pari allo 0,25% dell’importo mutuato, mentre per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa l’imposta sale al 2%.
La legge pre­vede la detraibilità fiscale di una parte degli interessi pas­sivi e degli oneri acces­sori (tra cui la parcella notarile sul mutuo) pagati per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale (prima casa).

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO:
È pos­sibile estinguere anti­cipatamente un mutuo, rimborsando la Banca il debito residuo. L’estinzione anti­cipata di mutui stipulati prima del 02/02/2007 pre­vede in molti casi il pagamento di una penale alla Banca, le modalità di estinzione anti­cipata si pos­sono rilevare dal contratto di mutuo.
Nei mutui prima casa stipulati dopo tale data non è pre­vista alcuna penale.

SOSTITUZIONE E SURROGAZIONE (PORTABILITA’) DI UN MUTUO:
La sostituzione del mutuo può essere realizzata con due soluzioni alternative: il mutuo di sostituzione e la surroga.
Con il mutuo di sostituzione si stipula un nuovo contratto di mutuo con una nuova Banca.
In alternativa alla sostituzione, la Legge n. 40/2007 (Legge Bersani) dal 2007 ha stabilito l’obbligo per gli istituti bancari di consentire la surroga o portabilità, una procedura semplificata per trasferire il proprio mutuo da una Banca ad un’altra e modificare i para­metri di rata, interesse, tipologia del mutuo, senza però variare il debito residuo.
La Legge pre­vede che per la surroga non vi siano costi a carico del cliente.