Usufrutto e Locazione
Scritto da: Giuseppe in Approfondimenti legali, Mercato Immobiliare, Mutui e temi economici
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Nel corso dellâultimo âSeminario Notarileâ tenutosi a Roma mi è stato posto il seguente, interesÂsante quesito: lâusufruttuario può concedere in locazione lâimmobile che ne forma oggetto? In caso affermativo, cosa succede se la durata della locazione eccede quella dellâusufrutto (ad esempio, per lâintervenuta morte dellâusufruttuario)?
Estendiamo ai nostri lettori di ToscanoBlog  la risposta al quesito:
a) certamente lâusufruttuario può concedere in locazione lâimmobile: lâart. 981 c.c. preÂvede infatti che egli âpuò trarre dalla cosa ogni utilitĂ che questa può dareâ. Lâusufruttuario ha però lâobbligo di ârispettare la destinazione economica della cosaâ;
b) âle locazioni concluse dallâusufruttuario, in corso dal tempo della cesÂsazione dellâusufrutto, purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cesÂsazione dellâusufruttoâ (art. 999, co. 1, c.c.).
c) può succedere che lâestinzione dellâusufrutto dipenda dal decorso del termine di durata preÂvisto (e quindi non da morte dellâusufruttuario, o preÂscrizione per non uso ventennale, o riunione di usufrutto e proprietĂ nella stessa persona, o perimento della cosa â vedasi artt. 979 e 1014 c.c.): limitatamente a tale ipotesi, âle locazioni non durano in ogni caso se non per lâanno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa lâusufruttoâ (art. 999, co. 2, c.c.).
A parte il concetto di atto pubblico (quello redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede), che tutti abbiamo chiaro, rimane da chiedersi quando, per le finalitĂ di cui sopra, una scrittura privata (quindi un semplice atto tra privati) può ritenersi di data certa anteriore alla cesÂsazione dellâusufrutto: si può rispondere che la registrazione, che ha finalitĂ anche (e soprattutto), fiscale, è certamente adempimento idoneo a dare certezza dellâanterioritĂ cui si ha interesse.
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